AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.159
Data decisione, Autorità: 18.01.2021, CEF
Ricorso: TF 5A_148/2021
Titolo: Opposizione al sequestro. Interesse degno di protezione del debitore quando allega di non essere proprietario dei beni sequestrati
Incarto n. 14.2020.159
Lugano 18 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.203 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 30 luglio 2020 da
RE 1 GB- (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 5 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. A richiesta della RI 1, il 25 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Riviera ha decretato nei confronti di PI 1, in ragione del suo domicilio all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF), o meglio in Gran Bretagna, il sequestro delle 100 azioni al portatore del valore nominale di fr. 1'000.– ciascuna costituenti l’intero capitale azionario della PI 2 di __________ a garanzia dei crediti della sequestrante, pari complessivamente a fr. 782'301.96 oltre ad accessori, fondati sulla decisione 21 ottobre 2014 del Bezirksgericht Zürich.
B. Con sentenza del 1° marzo 2018 (inc. 15.2017.95), questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha annullato la “decisione d’irricevibilità” della “domanda di sequestro” emessa lo stesso 25 ottobre 2017 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Biasca, facendogli ordine di notificare alla PI 2 il sequestro dei diritti di PI 1 quale suo azionista, di allestire il verbale di sequestro e di poi provvedere a notificare a PI 1 il decreto e il verbale di sequestro, unitamente alla decisione della Camera. L’UE ha eseguito il sequestro il 5 marzo 2018. Il precetto esecutivo a convalida dello stesso, emesso il 15 marzo 2018, è stato notificato all’escusso in via edittale il 4 maggio 2018. Il pignoramento delle azioni è stato eseguito il 6 agosto 2018. La comunicazione della domanda di realizzazione del 19 ottobre 2018 è stata spedita a RE 1 al suo indirizzo nel __________.
C. Con istanza 30 luglio 2020 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro alla Pretura del Distretto di Riviera. Nelle sue osservazioni del 21 agosto 2020, la CO 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione.
D. Statuendo con decisione del 23 settembre 2020 il Pretore ha respinto l’opposizione e confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 700.– e ripetibili di fr. 2'500.– a favore della parte sequestrante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 24 settembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 4 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 5 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.3 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.3.1 La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
1.3.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato l’opposizione irricevibile da una parte in quanto tardiva, visto che RE 1 “ha potuto avere notizia del sequestro ancora nel corso del 2018, quanto meno con la notifica della domanda di realizzazione”, e dall’altra siccome senza interesse giuridico, poiché egli fa valere di non essere titolare dei beni sequestrati. Nel merito, per abbondanza, il primo giudice ha ritenuto l’appartenenza delle azioni all’opponente e la loro presenza a Biasca sufficientemente verosimile riferendosi alla procedura separata di rivendicazione dei titoli avviata da un terzo (la società __________).
Per il reclamante, la distinta delle raccomandate dell’UE sulla quale si è fondato il Pretore non dimostra ch’egli abbia avuto conoscenza della domanda di realizzazione, perché non precisa il contenuto dell’invio. Manca d’altronde una ricevuta firmata da lui attestante la ricezione della raccomandata. Il reclamante allega poi di essere toccato nei suoi interessi dal sequestro anche se non rivendica i beni sequestrati perché lo espone a richieste risarcitorie da parte del legittimo proprietario. Si duole infine che la sequestrante non ha reso verosimile che i beni sequestrati sono di sua spettanza e contesta la competenza territoriale delle autorità giudiziarie svizzere in una procedura che vede coinvolto un cittadino straniero residente all’estero senza beni in Svizzera.
Giusta l’art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC, il giudice entra nel merito di un’azione o di un’istanza se sono dati tutti i presupposti pro-cessuali, fra cui rientra segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o dell’istante. L’esigenza di un interesse vale pure per l’opposizione al sequestro, l’art. 278 cpv. 1 LEF precisando che l’opponente dev’essere “toccato nei suoi diritti”, così come per il reclamo contro la decisione su opposizione nel senso dell’art. 278 cpv. 3 LEF (Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 20 ad art. 278 LEF con rinvio). Ora, nella misura in cui il debitore è il destinatario del sequestro, la legittimazione a interporre opposizione e a impugnare la decisione su opposizione deve in linea di massima essergli riconosciuta, tranne quando egli sostiene che i beni sequestrati appartengono a terzi e non rende verosimile un interesse proprio a opporsi al sequestro (fra tante: sentenze della CEF 14.2018.148-149 del 22 marzo 2019 consid. 2, 14.2016.33 del 28 settembre 2016, RtiD 2017 I 758 n. 51c consid. 1.5 e 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 2.1).
Orbene, RE 1 contesta di essere titolare delle azioni sequestrate. Egli invoca quale unico interesse a opporsi al sequestro il rischio di essere esposto a richieste risarcitorie da parte del legittimo proprietario. A parte il fatto che l’allegazione è puramente ipotetica, giacché il reclamante non rende verosimile di essere stato effettivamente interpellato dal proprietario dei titoli, ad ogni modo dell’eventuale danno causato a quest’ultimo dal sequestro se dovesse rivelarsi ingiustificato risponde esclusivamente la sequestrante (art. 273 cpv. 1 LEF), il reclamante avendo fatto quanto gli spettava comunicando all’ufficio d’esecuzione che i beni sequestrati non sono di sua proprietaria. Il Pretore si è determinato di conseguenza correttamente rifiutando di entrare in materia sull’opposizione formulata da RE 1 e dichiarandola irricevibile per carenza d’interesse degno di protezione personale, attuale e concreto (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a, 60 CPC).
Stante l’irricevibilità dell’opposizione, è inutile esaminare l’altro motivo d’irricevibilità e quello di merito alla base della decisione impugnata.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 782'301.95 raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 2'000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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