AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2020.83
Data decisione, Autorità: 18.01.2021, CEF
Titolo: Esecuzione sequestro. Legittimazione a ricorrere del debitore
Incarto n. 15.2020.83
Lugano 18 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 luglio 2020 di
RI 1 GB- (patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca, o meglio contro l’esecuzione del sequestro avvenuta il 25 ottobre 2017 nella procedura n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, (patrocinata dall’avv. PA 2, )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che a richiesta della RI 1, il 25 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Riviera ha decretato nei confronti di PI 1, in ragione del suo domicilio all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF), o meglio in Gran Bretagna, il sequestro delle 100 azioni al portatore del valore nominale di fr. 1'000.– ciascuna costituenti l’intero capitale azionario della PI 2 di __________ a garanzia dei crediti della sequestrante, pari complessivamente a fr. 782'301.96 oltre ad accessori, fondati sulla decisione 21 ottobre 2014 del Bezirksgericht Zürich;
che l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Biasca ha emesso una “decisio-ne d’irricevibilità” della “domanda di sequestro” lo stesso 25 ottobre 2017;
che con sentenza del 1° marzo 2018 (inc. 15.2017.95), questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha annullato la decisione dell’UE, facendogli ordine di notificare alla PI 2 il sequestro dei diritti di RI 1 quale suo azionista, di allestire il verbale di sequestro e di poi provvedere a notificare a RI 1 il decreto e il verbale di sequestro, unitamente alla decisione della Camera;
che l’UE ha eseguito il sequestro il 5 marzo 2018;
che il precetto esecutivo a convalida dello stesso, emesso il 15 marzo 2018, è stato notificato all’escusso in via edittale il 4 maggio 2018;
che il pignoramento delle azioni è stato eseguito il 6 agosto 2018 e la comunicazione della domanda di realizzazione del 19 ottobre 2018 è stata spedita a RI 1 al suo indirizzo nel __________;
che il 3 luglio 2020 il patrocinatore di RI 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Riviera l’accesso agli atti del sequestro;
che su invito del Pretore egli si è rivolto all’UE, il quale gli ha notificato gli atti del sequestro il 20 luglio 2020 (v. sentenza 23 settembre 2020 del Pretore del Distretto di Riviera che respinge l’opposizione al sequestro presentata il 30 luglio da RI 1, v. inc. SO.2020.203);
che con ricorso del 30 luglio 2020 RI 1 ha postulato l’annullamento del sequestro, facendo valere l’incompetenza territoriale dell’UE in quanto “nell’esecuzione del sequestro è chiaramente emerso che le azioni oggetto del sequestro non si trovano in Svizzera”;
che nelle sue osservazioni del 13 agosto 2020 la PI 1 ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile, in quanto tardivo e privo di un interesse degno di protezione, e in via subordinata di respingerlo;
che a parere suo il carattere sussidiario del ricorso giusta l’art. 17 LEF non autorizza RI 1 a sollevare censure che ha già fatto valere con un’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), ch’egli non ha alcun interesse attuale, pratico e degno di protezione ad opporsi a un sequestro che non lo tocca siccome dichiara di non detenere beni di sorta in Svizzera, che l’escusso ha del resto già avuto conoscenza del sequestro nel 2018 e che la questione delle azioni sequestrate è già stata risolta dalla Camera nella sua decisione del 1° marzo 2018 (inc. 15.2017.95);
che nelle sue osservazioni del 21 agosto 2020 l’UE giunge alle stesse conclusioni;
che il ricorrente non spiega come e quando – prima del 3 luglio 2020 (data in cui ha chiesto alla Pretura l’accesso agli atti del sequestro) – il patrocinatore di RI 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Riviera l’accesso agli atti del sequestro;
che la tempestività del ricorso appare così dubbia;
che ad ogni modo il ricorrente ha sostenuto nella causa di opposizione al sequestro (sulla quale la Camera ha statuito con decisione odierna nell’inc. 14.2020.159) di non essere proprietario delle azioni sequestrate, sicché non è legittimato a ricorrere contro l’esecuzione del sequestro per difetto d’interesse personale degno di protezione (a contrario: sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015, consid. 5.1);
che l’esistenza e l’appartenenza dei beni sequestrati sono d’altronde un presupposto materiale del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), che può essere contestato solo con la via dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), come del resto fatto da RI 1, sicché il ricorso in esame, di natura sussidiaria (art. 17 cpv. 1 LEF), risulta irricevibile anche per quest’ulteriore motivo (sentenza della CEF 15.2018. 57 del 23 luglio 2018, RtiD 2019 I 625 n. 53c consid. 3);
che, sia come sia, il ricorrente non indica su quali elementi si fonda per affermare che “nell’esecuzione del sequestro è chiaramente emerso che le azioni oggetto del sequestro non si trovano in Svizzera”;
che al contrario la sentenza 1° marzo 2018 di questa Camera citata dalla sequestrante (inc. 15.2017.95) giunge alla conclusione inversa e RI 1 non spiega perché sarebbe errata;
che il ricorso è di conseguenza irricevibile anche perché insufficientemente motivato;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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