AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2020.118
Data decisione, Autorità: 18.01.2021, CEF
Titolo: Rifiuto di differire un’asta malgrado la contestazione dell’elenco oneri. Divieto delle manifestazioni pubbliche e private con più di cinque persone (RG 5696)
Incarto n. 15.2020.118
Lugano 18 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 novembre 2020 di
RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il rifiuto di differire l’asta prevista per il 18 novembre 2020, deciso l’11 novembre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, (rappresentata dal lic. iur. PA 2 )
procedura che interessa anche:
PI 3 (patrocinata dall’avv. )
Comune di (rappresentato dall’ )
PI 2 (patrocinata dall’avv. )
PI 4 (rappresentato dalla )
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare emesso il 3 agosto 2018 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio, la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 1'100'000.– oltre agli interessi del 10% dal 1° gennaio 2018, indicando quale causa del credito la “Cartella ipotecaria registrale di 1.o grado di nominali CHF 1'100'000.00 oltre interessi pari a 10 %, con diritto di subingresso, RFD __________, Via __ ______, _____ _______”.
B. Il 25 settembre 2020, l’UE ha depositato le condizioni d’incanto e l’elenco oneri – poi rettificato il 5 ottobre 2020 – relativo al fondo gravato da pegno, fissando l’asta per il 19 novembre 2020.
C. Il 10 novembre 2020, RI 1 ha chiesto il differimento dell’asta facendo valere che l’elenco oneri era stato contestato da un artigiano, alludendo alla vendita a trattative private a un potenziale interessato residente all’estero e sostenendo che il divieto di assembramento di più di cinque persone stabilito dal Consiglio di Stato con decreto del 20 novembre 2020 ostasse alla tenuta dell’asta. L’UE ha respinto la domanda il giorno successivo.
D. Con ricorso del 16 novembre 2020, RI 1 ha postulato in via principale, previo conferimento dell’effetto sospensivo, il differimento dell’asta sino all’emissione di un’ordinanza che ammetta manifestazioni con oltre cinque persone, rispettivamente fino alla revoca della risoluzione RG 5696 del Consiglio di Stato, e in via subordinata il differimento sino a una data stabilita a discrezione dall’UE.
E. Con ordinanza del 18 novembre 2020 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo provvisorio e parziale nel senso di annullare l’asta prevista per il 19 novembre 2020 e ha impartito alla PI 1 un termine di dieci giorni per esprimersi sul mantenimento dell’effetto sospensivo fino alla decisione sul ricorso. Essa ha chiesto la revoca dell’effetto sospensivo con presa di posizione del 30 novembre 2020.
F. Con osservazioni del 25 novembre 2020 il Comune di ______ si è rimesso al giudizio della Camera, come pure la PI 3 nelle sue del 2 dicembre, tranne chiedere un aggiornamento dell’elenco oneri riguardo alla propria pretesa. Nelle sue osservazioni del 30 novembre la PI 1 si è opposta al ricorso anche nel merito e così ha fatto anche l’ing. PI 4 nelle sue del 24 novembre. Da parte sua, la PI 2 ha comuni-cato di non avere particolari osservazioni sul ricorso. L’11 dicembre 2020, infine, l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso.
G. Con replica spontanea del 10 dicembre 2020, il ricorrente ha contestato gli allegati della banca sia formalmente – allegando che la stessa ha ceduto la sua pretesa a terzi – sia nel merito, postulando la reiezione dell’istanza di revoca dell’effetto sospensivo, mentre con duplica spontanea del 17 dicembre la PI 1 ha negato di aver ceduto la propria pretesa. Il 15 dicembre, il ricorrente ha ammesso un suo errore in merito all’allegata cessione di credito, ma per il resto ha ribadito le sue domande.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta l’11 novembre 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Oltre che meramente speculativa e non sopportata da riscontri concreti e oggettivi, la tesi del ricorrente è oltretutto illogica. Se stesse quanto egli allega, la banca escutente dovrebbe formulare all’asta, qualora sia tenuta prima della risoluzione dell’asta, un’offerta di fr. 1'419'541.35, pari al credito suo attualmente iscritto nell’elenco oneri (doc. 4 accluso al ricorso), mentre se si aspettasse la decisione sulla lite e se l’artigiano dovesse ottenere ragione, la banca limiterebbe la sua offerta a fr. 1'102.026.60, cioè alla somma della sua pretesa amputata dei fr. 317'472.25 iscritti nell’elenco quali interessi. La censura del ricorrente si avvera così infondata secondo la sua stessa logica, siccome l’asta immediata ge-nererebbe un ricavo della realizzazione del fondo maggiore di quanto potrebbe essere aspettando la fine della lite.
3.1 Come qualsiasi testo di legge, anche la risoluzione governativa 5696 del 10 novembre 2020 non sfugge a interpretazione. Quella proposta dal ricorrente, fondata sull’art. 2, non ne escludeva altre, dal momento che la norma non vietava esplicitamente le aste pubbliche e prevedeva eccezioni, in particolare per le “assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico”, che annoverano senz’altro le aste organizzate dagli uffici d’esecuzione, come risulta dalla “nota COVID-19” del 20 novembre 2020 (pag. 4 a metà) acclusa alle osservazioni della banca (doc. 2). Ci si potrebbe invero interrogare se il Consiglio di Stato ticinese fosse competente per emanare direttive in tale ambito, dal momento che il diritto esecutivo materiale è disciplinato dal diritto federale (ossia dalla LEF e dalle relative ordinanze, art. 64 Cost.). Basta per ora constatare che la risoluzione rinvia alle “disposizioni federali” e che l’art. 6c cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza COVID-19 sulla situazione particolare (RS 818.101.26) esenta anch’esso le “assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico” da limitazioni del numero di partecipanti.
3.2 Contrariamente all’Istruzione precedente (n. 7), emanata il 16 aprile 2020 durante la «situazione straordinaria», l’Istruzione n. 8 diffusa il 28 settembre 2020 dall’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (esecuzioni e fallimenti nella «situazione particolare») non considera più gli incanti pubblici «classici» come non conformi al divieto di assembramento né improbabile trovare un numero sufficientemente folto di offerenti per garantire il principio della massimizzazione dei ricavi (cfr. n. 18 e 19). L’autorità ha infatti tenuto conto del cambiamento di situazione (da «straordinaria» a «particolare») e del fatto che gli uffici d’esecuzione, come gli altri gestori di strutture accessibili al pubblico, hanno predisposto dei piani di protezione e provveduto, laddove necessario, alla registrazione dei dati di contatto (art. 4 e 5 della summenzionata Ordinanza COVID-19 sulla situazione particolare). Che la tenuta di aste immobiliari non sia vietata risulta anche dal fatto che in tutta la Svizzera ne sono state pubblicate e indette di nuovo a partire dall’agosto del 2020 senza interventi da parte delle autorità governative federali e cantonali.
3.3 Chiarita l’inapplicabilità del divieto degli assembramenti di più di cinque persone alle aste pubbliche, secondo le stesse allegazioni del ricorrente cade la necessità di un differimento dell’asta. Neppure il principio di massimizzazione dei ricavi prescritto dall’art. 134 cpv. 1 LEF (applicabile in materia di realizzazione di pegno immobiliare per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF) osta in sé alla tenuta dell’incanto poiché nel caso concreto nulla indizia per un calo del numero dei partecipanti all’asta e pertanto del ricavo, la popolazione essendosi nel frattempo adattata alla nuova situazione creatasi con la pandemia. Nemmeno è necessario comunicare nel bando d’asta che il divieto degli assembramenti di più di cinque persone non si applica alle aste pubbliche perché ciò discende già dall’assenza di restrizioni nello stesso bando. Il ricorso va di conseguenza respinto.
A scanso di equivoci, occorre rilevare che l’Ordinanza federale è stata modificata il 14 gennaio 2021 e la risoluzione governativa ticinese il giorno successivo (RG 190). Gli adeguamenti in questione non hanno tuttavia mutato la questione per quanto attiene alle aste pubbliche. In occasione della fissazione dell’asta e immediatamente prima della sua tenuta l’UE verificherà però la situazione e la possibilità di rispettare le norme di distanziazione e d’igiene interpellando se necessario le autorità preposte.
Giova ancora precisare che il motivo per cui è stato concesso effetto sospensivo al ricorso – l’assenza di decisione dell’UE sull’altra domanda di sospensione dell’asta, formulata dalla PI 2 16 novembre 2020 – è nel frattempo venuto meno con il ritiro della richiesta.
Stante l’esito del giudizio odierno, diventa d’altronde inutile statuire sulla domanda di revoca dell’effetto sospensivo contenuta nella presa di posizione della banca del 30 novembre 2020.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – __________ __________, __________; – __________, __________; – __________ __________ __________; – __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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