AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.25
Data decisione, Autorità: 12.09.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00025
Lugano 12 settembre 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. OA.1997.00153 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 15 dicembre 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'706,50 oltre interessi a titolo di indennità per disdetta abusiva;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 8 gennaio 2001, ha parzialmente accolto, limitatamente al pagamento di fr. 8'235,50 oltre interessi;
appellante l'attrice che con allegato 26 gennaio 2001 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso del parziale accoglimento della petizione con conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'471.-- oltre ad interessi;
mentre la convenuta, con osservazioni 6 marzo 2001, chiede la reiezione del gravame;
esaminati gli atti dell'incarto;
considerato
in fatto ed in diritto:
Nel 1997 la __________ ha riscontrato una forte diminuzione delle degenze con conseguente mancata fatturazione per un importo di circa 1,5 milioni di franchi per l'esercizio annuo precedente. La necessità di ridurre i costi di gestione ha condotto a trattative con la commissione interna del personale e con i sindacati in vista di una riduzione dell'orario di lavoro, con corrispondente decurtazione del salario. Una soluzione fu trovata nella riduzione da 45 a 37 ore settimanali a partire dal 1° luglio 1997, fermo restando che ogni lavoratore avrebbe dovuto pronunciarsi individualmente sulla proposta, se del caso sottoscrivendo un nuovo contratto di lavoro. La maggioranza dei circa 220 dipendenti ha accettato le nuove condizioni contrattuali proposte dalla clinica il 20 giugno 1997; solo sei dipendenti rifiutarono di firmare il nuovo contratto.
Allegando l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie, la __________ ha notificato il 24 giugno 1997 la disdetta del contratto di lavoro a 14 dipendenti, tra i quali la qui appellante.
Con la petizione in oggetto __________ ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al versamento di sei mensilità di salario, sostenendo che la disdetta viola l'art. 336 cpv. 1 lett. d nonché l'art. 336 cpv. 2 lett. b CO, essendole stata notificata solo perché non aveva accettato la modifica delle condizioni contrattuali. Allegazioni contestate dalla convenuta, secondo la quale il licenziamento è esclusivamente fondato su ragioni di carattere economico.
Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accertato le reali difficoltà finanziarie della Clinica e, d'altra parte, il carattere abusivo della disdetta notificata all'attrice anche perché non aveva accettato le modifiche contrattuali proposte, (art. 336 cpv. 1 lett. d CO). Di conseguenza ha condannato la convenuta a versarle due mesi di stipendio.
Con il presente gravame __________ chiede che la __________ sia tenuta a pagarle un'indennità corrispondente a quattro mesi di stipendio, lamentando che il Pretore non ha equamente tenuto conto della durata del proprio rapporto di lavoro in forza dal 1° settembre 1985 (doc. C). Dopo un'attività di quasi dodici anni presso lo stesso datore di lavoro l'appellante rivendica più di quanto riconosciuto dal Pretore ad altri dipendenti con meno anzianità in analoghe cause avviate contro la clinica __________. In procedimenti correlati il primo giudice ha infatti riconosciuto tre mesi di indennità a __________, impiegata presso la Clinica da dieci anni; due mesi e mezzo a __________ (sei anni e mezzo d'attività presso la clinica); due mesi a __________ (cinque anni) e a __________ (tre anni). Proporzionalità vorrebbe che ad una maggiore anzianità faccia riscontro un'indennità corrispondente.
Nelle proprie osservazioni l'appellata contesta simile metodo comparativo e si oppone al richiamo in atti degli incarti inerenti le altre procedure tra la Clinica e i suoi dipendenti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Sottolinea come il giudice debba tener conto non solo della durata dell'impiego, ma di tutte le circostanze della fattispecie.
Tra le circostanze da considerare vanno annoverate la natura punitiva della sanzione nei confronti di chi ha abusato, le relazioni di lavoro prima della disdetta, il modo in cui questa è stata data, la gravità della violazione della personalità del dipendente licenziato, la capacità economica del datore di lavoro e l'eventuale concolpa della persona licenziata (DTF 123 III 255, con riferimenti).
Il primo giudice ha commisurato l'indennità considerando i seguenti elementi: la durata relativamente lunga del rapporto di lavoro, il clima di pressione creato dal datore di lavoro, le comprovati gravi difficoltà finanziarie in cui si dibatteva la clinica e la conseguente necessità di procedere a licenziamenti, l'assenza di colpe professionali della dipendente.
La questione non risiede tanto nell'eventuale violazione dell'art. 321 CPC in relazione all'acquisizione degli atti concernenti le summenzionate colleghe licenziate. Innanzitutto perché molti atti istruttori sono già nell'incarto di causa poiché assunti in comune (istruttorie congiunte; stesso patrocinatore). Inoltre, nulla si opporrebbe a che questa Camera consulti le relative sentenze, come altra giurisprudenza in materia. Ma in concreto ciò è del tutto superfluo: l'appello risulta infatti inammissibile già per la sua carente motivazione, nella misura in cui non dimostra che il primo giudice abbia ecceduto il proprio potere di apprezzamento nel valutare tutte le circostanze del caso. Come detto, l'appellante fa riferimento unicamente alla durata del rapporto di lavoro senza occuparsi di altri parametri altrettanto rilevanti. Se è vero che le oggettive difficoltà economiche della Clinica __________ sono state una costante per tutti i licenziamenti, non è invece così per la violazione della personalità dei singoli licenziati, che può essere stata più o meno intensa a dipendenza di altri fattori. Per esempio, la qui appellante non ha partecipato attivamente alle trattative con la datrice di lavoro in seno alla commissione interna del personale, circostanza suscettibile d'accrescere il carattere abusivo della disdetta, con conseguenti ripercussioni sulla sanzione pecuniaria prevista dalla legge. Ed infatti le uniche due dipendenti licenziate che hanno ricevuto un'indennità superiore rispetto all'appellante (rispettivamente due mesi e mezzo e tre mesi di salario) facevano parte della commissione interna del personale e presentavano anch'esse un'anzianità di servizio ragguardevole (rispettivamente dieci e sei anni). Senza entrare in ulteriori dettagli, basti qui rilevare come, a seconda del criterio scelto per fissare l'indennità, se preso in considerazione isolatamente, l'appellante potrebbe anche risultare privilegiata rispetto ad altri dipendenti. Ciò che dimostra l'improponibilità dell'argomentazione appellatoria.
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 148 CPC e la TG
pronuncia:
I. L'appello 26 gennaio 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese del presente giudizio consistenti in:
a. tassa di giustizia fr. 350.--
b. spese fr. 50.--
totale fr. 400.--
già anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico; questi rifonderà inoltre a controparte fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster