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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2020.102
Data decisione, Autorità: 08.01.2021, CEF
Titolo: Realizzazione di quota di partecipazione in comunione indivisa
Incarto n. 15.2020.102
Lugano 8 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 5 ottobre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
PI 1
nelle eredità giacenti fu PI 15 (†2011) e fu PI 14 (†2019), composte oltre al figlio PI 1 e alla sorella di lui
PI 2,
nelle varie esecuzioni promosse contro PI 1 da:
PI 3 PI 4 (rappresentati dall’RA 1 PI 9, (rappresentata dall’RA 2, ) PI 10, PI 3, (rappresentato dalla RA 3, PI 5 (rappresentato dal servizio RA 4, ) PI 6 PI 8 (rappresentata dalla RA 5, PI 11, PI 12, (rappresentata dalla RA 6, ) PI 13,
ritenuto
in fatto: A. Nelle 23 esecuzioni promosse nei confronti di PI 4 per oltre fr. 116'000.– complessivi, il 14 ottobre 2009, l’8 aprile 2020 e il 16 ottobre 2020, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nelle comunioni ereditarie del padre fu PI 15 (†2011) e della madre fu PI 14 (†2019), composte anche della sorella PI 2. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alle comunioni i fondi n. __________ e __________ siti sul territorio del Comune di __________. Nei verbali di pignoramento l’Ufficio ha attribuito ai beni delle comunioni ereditarie il valore di stima complessivo di fr. 177'471.–.
B. Avendo i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 16 marzo 2020 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta in assenza del debitore e di tutti i creditori eccetto uno.
C. Il 12 marzo 2020, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote ereditarie pignorate. Nel termine impartito gli è pervenuta la proposta della coerede PI 2 di procedere alla vendita a trattative private dei fondi di proprietà della comunione ereditaria, essendo il proprio rappresentante legale stato contattato da un interessato all’acquisto della particella n. __________ di __________.
D. L’8 aprile 2020 l’Ufficio ha sottoposto ai creditori la proposta della coerede PI 2. In considerazione dell’accordo espresso dai creditori pignoranti alla vendita a trattative private, il 12 maggio 2020 l’UE ha assegnato alla coerede PI 2 un termine fino al 31 agosto 2020 per procedervi.
E. In risposta alla richiesta d’aggiornamento dell’UE, il 28 settembre 2020 PI 2 gli ha comunicato di non aver più avuto riscontri concreti in vista dell’auspicata vendita a trattative private e di rimettersi pertanto alla decisione dell’UE circa il proseguimento della procedura di realizzazione.
F. Il 5 ottobre 2020 l’UE ha quindi chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti. Come in sede di pignoramento l’UE ha attribuito alle intere sostanze ereditarie un valore complessivo di fr. 177'471.– e all’interessenza del debitore la metà del medesimo, ossia fr. 88'735.50.
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
Nel caso di specie l’UE ha correttamente determinato la quota parte dell’escusso nelle comunioni ereditarie in un mezzo, atteso che le stesse sono composte oltre a lui della sorella PI 2. Delle sostanze ereditarie fanno parte i fondi n. __________ e __________ RFD di __________, stimati dall’UE in fr. 177'471.–, sicché l’interessenza del debitore è stata valutata in fr. 88'735.50. Tali accertamenti non sono stati contestati da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore delle quote pignorate sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento delle comunioni ereditarie e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio del pignoramento (oltre fr. 116'000.–) è superiore al valore di stima della quota dell’escusso. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarne la realizzazione a mezzo di pubblici incanti.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di ½ spettante a PI 2 nella divisione delle comunioni ereditarie del padre PI 15 e della madre PI 14.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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