AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2020.136
Data decisione, Autorità:
14.01.2021, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato
Incarto n.
15.2020.136
Lugano
14 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 21 dicembre 2020 della
RI 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 19 novembre 2020
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
preso atto che con decisione del 21 dicembre
2020 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha riconsiderato il provvedimento
impugnato annullandolo, dopo aver accertato la nullità della notifica
contestata in ragione del conflitto d’interesse in cui si trovava la persona a
cui è stato consegnato, ossia __________, al contempo gerente della ricorrente
ma anche amministratore unico della società escutente;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato
impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può
riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,
dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio
alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo
provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di
vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster