AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2019.91
Data decisione, Autorità: 11.01.2021, ICCA
Titolo: Azione di mantenimento: provvedimenti cautelari
Incarti n. 11.2019.91 11.2019.92
Lugano, 11 gennaio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2019.2 (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 21 gennaio 2019 da
AO 2 (2012), AP 2 (2014) e AO 4 (2014), Vacallo (rappresentati dalla madre RA 1 , e patrocinati dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 ora in (Como) (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 5 agosto 2019 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 24 luglio 2019 (inc. 11.2019.91), come pure sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2019.92);
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 marzo 2012 RA 1 (1978) ha dato alla luce due gemelli, AP 1 e D__________, quest'ultimo deceduto nel corso dell'anno. Il 3 aprile 2014 essa ha avuto un'altra coppia di gemelli, AP 2 e AP 3. I figli sono stati riconosciuti da AO 1 (1979), cittadino portoghese. I genitori hanno convissuto fino a poco prima della nascita di AP 2 e AP 3. RA 1, di formazione contabile, non ha più esercitato attività lucrativa dopo la nascita dei primogeniti. AO 1 ha lavorato nel settore alberghiero dal 2010 in poi. Dopo di allora si è occupato della riparazione, dell'oscuramento e della sostituzione di vetri d'automobile, prima come dipendente e poi come indipendente, quando nel 2016 ha fondato la ditta individuale __________ by AO 1.
B. Il 21 gennaio 2019 RA 1 ha promosso in rappresentanza dei tre figli un'azione di mantenimento davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo che AO 1 fosse condannato, già in via cautelare e inaudita parte, a versare retroattivamente dal 1° gennaio 2018 un contributo alimentare indicizzato di fr. 400.– mensili per ogni figlio fino al 6° compleanno, di fr. 600.– mensili fino al 12° compleanno, di fr. 900.– mensili fino alla maggiore età e di fr. 1100.– mensili fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi. Essa ha postulato inoltre una provvigione ad litem indeterminata o, in subordine, il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Con decreto cautelare del 22 gennaio 2019, emesso senza contraddittorio (e senza motivazione), il Pretore ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi.
C. Chiamato a formulare osservazioni cautelari e nel merito, il convenuto ha offerto il 13 febbraio 2019 un contributo alimentare di fr. 50.– mensili per ciascun figlio, assegni familiari non compresi. Inoltre egli ha sollecitato l'esercizio congiunto dell'autorità parentale e la regolamentazione dei suoi diritti di visita, chiedendo che in tali occasioni RA 1 gli consegnasse i documenti d'identità dei figli e la loro tessera sanitaria. Egli ha instato infine per la concessione del gratuito patrocinio. All'udienza del 18 febbraio 2019, destinata al contraddittorio cautelare e al dibattimento di merito, le parti hanno confermato i loro punti di vista. Con decreto cautelare emesso seduta stante (senza motivazione), il Pretore ha ridotto i contributi cautelari per ciascun figlio a fr. 150.– mensili, assegni familiari non compresi, e ha delegato al Servizio medico-psicologico di Mendrisio l'ascolto dei ragazzi.
D. AP 1 ha presentato il 25 marzo 2019 un'istanza cautelare perché il contributo di mantenimento in favore dei figli fosse azzerato, dichiarandosi disposto a versare soltanto gli assegni familiari retroattivamente dal 1° gennaio 2019 “se da lui percepiti”. Una volta ancora egli ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio. Nelle sue osservazioni dell'8 maggio 2019 RA 1 ha proposto di respingere l'istanza. Al contrad-dittorio cautelare, iniziato il 9 maggio 2019, le parti hanno confermato le loro posizioni. Il procedimento è stato tosto sospeso dal Pretore, che ha fissato al convenuto un termine di 30 giorni per produrre determinata documentazione. Al termine dell'udienza il Pretore ha invitato l'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore delle famiglie e dei minorenni, a svolgere un'indagine socio-ambientale sulle condizioni in cui si trovano i figli con i genitori.
E. Mediante decreto cautelare del 6 giugno 2019 (senza motivazione) il Pretore ha ripristinato i contributi alimentari a carico di AP 1 in fr. 400.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi. Un appello presentato da AP 1 contro tale decisione è stato nondimeno accolto
il 3 luglio 2019 da questa Camera, che ha annullato il decreto cautelare e ha rinviato gli atti al Pretore perché lo motivasse (inc. 11.2019.74). L'11 luglio 2019 il Pretore ha ripreso così, per economia di giudizio, l'udienza del dibattimento cautelare, sospesa il 9 maggio 2019. In quella circostanza le parti hanno ribadito le loro allegazioni. Nel frattempo, il 24 giugno 2019, AO 1 ha cessato l'attività di indipendente e ha fatto cancellare la ditta individuale dal registro di commercio, iscrivendosi ai ruoli della disoccupazione.
F. Statuendo con decreto cautelare finale del 24 luglio 2019, il Pretore ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 170.– mensili per ogni figlio (senza fissarne esplicitamente la decorrenza), assegni familiari non compresi. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Attori e convenuto sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
G. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti a questa Camera con un appello del 5 agosto 2019 nel quale chiedono che, conferito loro il beneficio del gratuito patrocinio, il decreto impugnato sia riformato nel senso di stabilire i contributi alimentari in fr. 400.– mensili per ciascuno di loro, assegni familiari non compresi, retroattivamente dal 1° gennaio 2019. In subordine essi propongono di annullare il decreto cautelare impugnato e di rinviare gli atti al Pretore perché fissi i contributi di mantenimento in fr. 400.– mensili per ognuno di loro dopo avere verificato il reddito e il fabbisogno minimo del convenuto. AO 1 non è stato invitato a formulare osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni dei Pretori in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si considerino i contributi alimentari in discussione davanti al Pretore (tra fr. 1400.– e fr. 3300.– mensili complessivi fino alla maggiore età dei figli, secondo le rispettive fasce d'età, assegni familiari non compresi). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al legale degli attori il 25 luglio 2019 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti) e sarebbe scaduto domenica 4 agosto 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 5 agosto 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
All'appello i figli accludono tre conteggi dell'assicurazione contro la disoccupazione (del 2 agosto, 27 agosto e 2 ottobre 2012) riguardanti il convenuto (doc. 3). Nel memoriale essi chiedono inoltre che si sentano come testimoni L__________ D__________ S__________, della ditta D__________ SA di , e il responsabile del personale della ditta S AG, sempre di __________ (pag. 11). Ai conteggi della disoccupazione applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC), i citati documenti vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Riguardo alle deposizioni testimoniali, quanto gli interessati intendono far accertare con tali mezzi di prova, ovvero il reddito effettivo conseguito da AO 1 prima del 2016, la circostanza è – come si vedrà in appresso (consid. 4c) – ininfluente ai fini del giudizio. Ciò posto, giova procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.
Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha ritenuto superfluo calcolare i fabbisogni in denaro dei figli, il convenuto essendo in grado di finanziarne – ad ogni modo – solo una piccola parte. Egli si è limitato così ad accertare le entrate di AO 1. Vista la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni da lui rilasciate sui redditi effettivi, il primo giudice ha valutato la potenzialità lucrativa del medesimo in fr. 3300.– mensili netti. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha determinato in fr. 2782.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e spese accessorie fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 476.40, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 105.75). Constatato un margine disponibile di fr. 517.85 mensili, il Pretore ha condannato così AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 170.– mensili per ognuno dei tre figli, assegni familiari non compresi.
Gli appellanti contestano il reddito ipotetico di fr. 3300.– mensili che il Pretore ha imputato al convenuto “per un'attività semplice senza necessità di formazione nel settore della riparazione degli autoveicoli/carrozzerie” (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Essi chiedono di portare tale reddito a fr. 4000.– mensili, facendo valere che quando nel 2012 lavorava per la D__________ __________ SA il convenuto guadagnava fr. 4279.– mensili, che alle dipendenze di quella ditta egli ha seguito una formazione interna ed è divenuto specialista in cristalli d'automobili, che attualmente un impiegato con tale formazione percepisce nella citata azienda uno stipendio tra fr. 4400.– e fr. 4600.– mensili e che presso la S__________ AG, suo ultimo datore di lavoro fino al 2016, AO 1 fruiva di un salario analogo. Egli ha maturato così un'importante esperienza nel settore e può guadagnare quanto prevede il contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria nel caso di lavoratori qualificati, ossia fr. 4200.– mensili lordi nel primo anno e fr. 4400.– mensili lordi in seguito.
a) Il Pretore ha accertato che al momento del giudizio il convenuto era senza impiego, in attesa di ricevere indennità di disoccupazione. Come indipendente egli asseriva di non avere mai guadagnato più di fr. 3000.– mensili e di avere chiuso la ditta perché in perdita. Il primo giudice ha mostrato però di non credere a simili asserzioni, rilevando che il convenuto è sempre riuscito a sostentarsi autonomamente, si è permesso il leasing di un'automobile aziendale, l'acquisto di un veicolo per sé, la locazione di una casa monofamiliare, oltre a spese e prelevamenti eseguiti con la carta di credito. Quarantenne in buona salute, secondo il Pretore egli è quindi in grado di guadagnare almeno fr. 3300.– mensili netti, vista la sua formazione ed esperienza nella riparazione di automezzi, seppure egli non disponga di attestati o certificati specifici. Il contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria prevede infatti, nel caso di un'attività semplice senza necessità di formazione, una retribuzione di fr. 3800.– mensili lordi. E nel Cantone Ticino impiegarsi è fattibile, il mercato del lavoro non apparendo in particolare affanno (sentenza impugnata, pag. 4 in basso).
b) Che nel 2012 AO 1 guadagnasse fr. 4279.– mensili alle dipendenze della D__________ __________ SA di , come ripetono gli appellanti, è possibile. Che in seguito, presso la S AG di __________, egli percepisse “per lo meno un salario corrispondente se non superiore” è plausibile. Sta di fatto che dopo di allora il convenuto si è messo in proprio e nel 2016 ha fondato la sua ditta individuale. Che come indipendente egli abbia continuato a conseguire lo stesso reddito gli appellanti non pretendono. Affermano ch'egli potrebbe lucrare almeno fr. 4000.– mensili netti ove si impiegasse in una carrozzeria, vista l'esperienza da lui maturata. Se non che, il contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria prevede, nel caso di lavoratori senza attestato federale di capacità (AFC) né certificato federale di formazione pratica (CFP), un salario minimo non superiore a fr. 3800.– mensili lordi (‹http://www.cpcdiverse-ti.ch/download/926.pdf›), come ha accertato il Pretore. Senza attestato federale di capacità (“lavoratore qualificato”) né certificato federale di formazione pratica l'esperienza nel comparto professionale consente di presumere – per lo meno a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari – che il convenuto potrebbe concretamente trovare lavoro, sicché il reddito ipotetico stimato dal Pretore non si esaurisce in una prognosi astratta. Non dà diritto tuttavia a rimunerazioni maggiori.
c) Gli appellanti chiedono di sentire come testimoni L__________ D__________ S__________, della D__________ __________ SA, e il responsabile del personale della S__________ AG, le due ditte per cui AO 1 ha lavorato prima di mettersi in proprio. Scopo dell'audizione sarebbe di accertare che impiegati specializzati possono guadagnare presso tali aziende da fr. 4400.– a fr. 4600.– mensili. Il che sarà anche vero. Il problema è che simili retribuzioni competono, secondo il citato contratto collettivo, a “lavoratori qualificati” dei rami professionali della carrozzeria in possesso di un attestato di fine tirocinio (AFC), e ciò un anno dopo la procedura di qualificazione. AO 1 non è un “lavoratore qualificato” nel senso appena descritto. E gli appellanti non sostengono che la D__________ __________ SA o la S__________ AG sia disposta a riassumere il convenuto, assicurandogli uno stipendio di fr. 4000.– mensili netti. Escutere i due testimoni non porterebbe verosimilmente, di conseguenza, elementi utili ai fini del giudizio. In definitiva non soccorrono i presupposti per scostarsi dal reddito ipotetico di fr. 3300.– mensili netti stimato dal Pretore.
a) Nel fabbisogno minimo di AO 1 il Pretore ha inserito il premio della cassa malati secondo la LAMal documentato dal convenuto in fr. 476.40 mensili (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). Gli appellanti eccepiscono che la spesa va ridotta a fr. 100.– mensili, l'interessato avendo avuto “tutto il tempo necessario per chiedere il sussidio della cassa malati a vantaggio dell'abbattimento dei suoi costi mensili”. Non motivata oltre, la pretesa è ai limiti della ricevibilità. Comunque sia, ci si dipartisse anche dal menzionato reddito ipotetico di fr. 3800.– lordi mensili, pari a fr. 45 600.– annui, e si tenesse conto delle deduzioni sociali e professionali stimate dal Pretore in fr. 500.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5 in alto), pari a fr. 6000.– annui, il convenuto non avrebbe verosimilmente diritto al sussidio (simulatore di calcolo elaborato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in: ‹https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/ p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/simulatore-di-calcolo-diritto-alla-ripam/›). A un sommario esame come quello applicabile in materia di provvedimenti cautelari l'argomentazione degli appellanti cade pertanto nel vuoto.
b) Relativamente al costo dell'alloggio, il Pretore lo ha stimato nel fabbisogno minimo del convenuto in fr. 1000.– mensili (spese accessorie comprese), reputando “totalmente sproporzionata” la pigione di fr. 1700.– mensili (più fr. 250.– mensili di spese accessorie) pagata da AO 1 per una casa a schiera di cinque locali (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Gli appellanti soggiungono che il convenuto vive con una compagna, ragione per cui il costo dell'alloggio va diviso a metà, da fr. 1000.– a fr. 500.– mensili. Ora, la spesa riconosciuta dal Pretore corrisponde al canone di locazione che l'interessato pagava, quando gli attori hanno promosso causa, per l'appartamento in cui egli abitava da solo a __________ (doc. 7), pigione che gli attori per altro riconoscevano (petizione, pag. 5 in alto). Il 13 febbraio 2019 AO 1 ha preso in locazione una casa a schiera a __________, dove vive dal giugno del 2020 con una compagna (verbale del 9 maggio 2019, pag. 1). Il Pretore però ha rifiutato di computargli il maggior onere e ha continuato a riconoscergli – per apprezzamento – il vecchio costo dell'alloggio destinato a lui solo.
Nel risultato la decisione appena citata è difendibile, ove si consideri che all'atto pratico il primo giudice ha dimezzato la pigione effettiva di fr. 2000.– mensili (spese accessorie comprese) pagata da AO 1 per sé e la convivente. In caso di comunione domestica con un terzo, infatti, il costo dell'alloggio riconosciuto nel fabbisogno minimo di un coniuge corrisponde, per principio, alla metà di quello effettivo, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra i conviventi sul riparto delle spese comuni (I CCA, sentenza inc. 11.2019.4 del 12 agosto 2020 consid. 4b). Che poi una spesa di fr. 1000.– mensili per il solo convenuto appaia esagerata o eccessiva non può dirsi, tant'è che gli attori riconoscevano tale costo – come detto – nella petizione. In esito a un sommario esame anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
il giorno della decisione, nella fattispecie i contributi alimentari “devono essere erogati dal 1° gennaio 2019”. L'assunto è contraddittorio nella misura in cui gli stessi appellanti danno atto che l'istanza cautelare è stata presentata il 21 gennaio 2019, non il 1° gennaio. I contributi cautelari sono dovuti perciò dal 21 gennaio 2019 pro rata temporis. Né gli appellanti pretendono, del resto, che in concreto siano dati estremi di assoluta eccezionalità per far decorrere l'assetto cautelare in via retroattiva (cfr. al proposito: sentenza del Tribunale federale 5A_263/2020 del 6 luglio 2020 consid. 3.3.3 in: FamPra.ch 2020 pag. 1009). Quanto poi al fatto che il Pretore non ha specificato la data della decorrenza, è vero che l'indicazione sarebbe stata utile, se non opportuna. È altrettanto vero però che nella fattispecie non possono sussistere dubbi, la data del 21 gennaio 2019 figurando sul frontespizio del decreto cautelare. Dovesse occorrere una precisazione al riguardo, fosse solo a fini esecutivi, gli attori potranno sempre chiedere al primo giudice di esplicitare il dispositivo n. 1.1 del decreto cautelare, aggiungendo la data della decorrenza.
In subordine gli appellanti chiedono di ritornare l'incarto al Pretore ‟affinché, verificati fabbisogno e reddito ipotetico del signor AO 1”, decida nei termini indicati nel presente atto di appelloˮ. Quali verifiche dovrebbe ancora compiere il primo giudice a un sommario esame per quel che concerne il reddito e il fabbisogno minimo del convenuto, tuttavia, gli interessati non spiegano. Priva di qualsiasi motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), tale richiesta di giudizio si dimostra finanche irricevibile.
Ne segue che, per concludere, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio sollecitato dagli appellanti, esso non può entrare in considerazione. Versassero anche i richiedenti in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato a AO 1. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trovano i richiedenti si tiene conto, ad ogni modo, rinunciando – del tutto eccezionalmente – al prelievo di spese.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove si pensi all'entità dei contributi alimentari rimasti controversi in appello (sopra, consid. 1). I provvedimenti cautelari, in ogni modo, sono impugnabili davanti al Tribunale federale soltanto per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
Non si riscuotono spese.
La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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