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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.21
Data decisione, Autorità: 29.01.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00021
Lugano 29 gennaio 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. SF.2000.00286 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto 2 ottobre 2000 da
contro
che il Pretore, con decreto 2 gennaio 2001, ha accolto ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione della parte istante l'appartamento di 3 1/2 locali nello stabile sito in __________ a __________.
Appellante il convenuto il quale con scritto 22 gennaio 2001 (spedito il 24 gennaio 2001) chiede "un lasso di tempo adeguato per trovare un'altra abitazione".
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che il contratto di locazione tra le parti, in vigore dal 1° maggio 2000, è stato disdetto dalla proprietaria, già il 15 agosto 2000, per la fine del successivo mese di settembre a seguito della mora dell'inquilino nel pagamento della pigione;
che, avendo l'inquilino pagato solo parte degli arretrati ed avendone accumulati altri, nei suoi confronti è stato decretato lo sfratto con il decreto qui impugnato;
che la decisione gli è stata intimata, con consegna tramite agente di polizia, il 18 gennaio 2001 per cui l'appello, spedito il 24 gennaio 2001, è tempestivo;
che l'appellante non contesta di essere in mora nel pagamento della pigione ed in definitiva chiede una proroga del termine per lasciare l'appartamento;
che il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra legislazione e Il termine per l'abbandono fissato dal giudice ha natura meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 508 m. 9);
che l'appello si rivela così irricevibile e come tale la richiesta in esso contenuta va respinta;
che, in ogni caso, il convenuto nemmeno rende comprensibili concretamente, motivi elementari di umanità che potrebbero, eccezionalmente, indurre l'autorità di esecuzione dello sfratto a concedergli un breve termine di moratoria (DB 3/1991, n. 29);
che la particolarità della situazione fa sì che si debba prescindere dal prelievo di tasse e spese di giudizio;
Per i quali motivi
visti gli art. 506 e seg. CPC, 313bis CPC
pronuncia: 1. L'appello 22 gennaio 2001 di __________ è irricevibile.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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