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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2020.182
Data decisione, Autorità: 07.01.2021, CEF
Titolo: Fallimento. Impegno del reclamante a estinguere il credito dell’istante non appena possibile
Incarto n. 14.2020.182
Lugano 7 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.3919 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 settembre 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 18 novembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 novembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’8 settembre 2020 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'120.85.
B. All’udienza di discussione del 28 ottobre 2020, in assenza dell’istante la convenuta si è opposta all’istanza, dicendosi intenta a continuare la propria attività e saldare il suo debito non appena possibile con la somma da lei fatta valere contro l’assicurazione Zurigo per il risarcimento di un danno.
C. Statuendo con decisione del 16 novembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 novembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di aver praticamente concluso un accordo con l’istante. Con ordinanza del 19 novembre 2020, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 novembre 2020, il reclamo, presentato quel medesimo giorno (data del timbro postale), è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante si è limitata a sostenere di avere “praticamente” concluso un accordo con l’istante e di essere in grado di saldare il suo debito grazie a un credito di fr. 211'278.36 da essa vantato contro la Zurigo assicurazioni, che in caso di fallimento “andrebbe perso”. Sennonché il fallimento può essere annullato solo se, oltre a rendere verosimile la propria solvibilità, il convenuto dimostra di avere effettivamente saldato il credito dell’istante od ottenuto una dilazione, oppure perlomeno depositato la somma dovuta presso l’autorità giudiziaria superiore (art. 172 n. 3 e 174 cpv. 2 LEF). Nel caso specifico la reclamante non ha dimostrato nessuno di questi presupposti. Non basta l’intenzione dichiarata di pagare il debito né quella di concludere un accordo con l’istante, specie perché la reclamante non ha documentato quanto fatto dopo l’immediata risposta interlocutoria dell’istante dell’11 novembre 2020 né dopo l’ordinanza del 19 novembre 2020, in cui le erano stati esplicitamente ricordati i presupposti legali per l’annullamento del fallimento e il tempo a disposizione per adempierli. Non risultando adempiuto il requisito di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1, il reclamo non può ch’essere respinto, senza necessità di verificare il secondo presupposto (ovvero la verosimile solvibilità della reclamante). Spetterà all’amministrazione del fallimento far valere e incassare l’indennità assicurativa dovuta dalla Zurigo assicurazione.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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