AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.20
Data decisione, Autorità: 29.08.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00020
Lugano 29 agosto 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no OA.1999.00046 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa, con petizione 29 marzo 1999, da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 33'150.- oltre interessi, in materia di contratto di lavoro.
Domanda avversata dalla convenuta e ammessa integralmente dal Pretore con sentenza 19 dicembre 2000;
Appellante la convenuta la quale, con atto d'appello 22 gennaio 2001, chiede, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, in via subordinata di accogliere la pretesa dell'attore limitatamente a fr. 3'941.76 ed in via ulteriormente subordinata di accogliere la petizione per fr. 7'965.60.
Mentre l'attore, con osservazioni 21 febbraio 2001, chiede la reiezione dell'appello e la conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto A. __________ ha lavorato dal 1992 sino al 16 dicembre 1998 presso l'__________, inizialmente quale capo della manutenzione ed in seguito, dal 1993, quale meccanico e aiuto del responsabile della manutenzione.
Durante questo periodo le parti hanno sottoscritto sette contratti annuali di lavoro: il primo fu firmato in data 24 gennaio 1992 e si riferiva all'anno lavorativo 1992; il secondo fu firmato il 3 aprile 1993 e concerneva l'anno lavorativo 1993. Nel seguito le parti hanno sottoscritto nel corso del 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 un contratto annuale valido per la stagione successiva.
B. Il 20 novembre 1998 , vicedirettore dell' ha consegnato ad __________ un nuovo contratto di lavoro per l'anno 1999, già sottoscritto, per conto della convenuta, dal direttore __________u.
Il nuovo contratto era identico a quello precedente ad eccezione di una modifica riguardante le disposizioni sulla disdetta e di un'aggiunta di una pagina denominata "integrierende Punkte zum Dienstvertrag '99 für __________ ".
ha inoltre riferito al __________ di pur riflettere un paio di settimane prima di sottoscrivere o no il nuovo contratto di lavoro.
C. Il 17 dicembre 1998 __________ non si è presentato al lavoro perché inabile al 100%.
Il successivo 26 dicembre 1998 l'__________ ha inviato a __________ una raccomandata tramite la quale veniva informato che il rapporto di lavoro prendeva fine al 31 dicembre 1998, dal momento che egli non aveva ancora consegnato il contratto di lavoro relativo al 1999.
D. L' 8 gennaio 1999 , tramite il proprio legale, contestava la presa di posizione dell' sostenendo che il contratto di lavoro era a tempo indeterminato e che, se lo scritto del 26 dicembre 1998 era da considerarsi una disdetta, essa era nulla perché trasmessa durante un periodo di malattia. Inoltre si precisava che __________ sarebbe ritornato al lavoro non appena cessata l'inabilità lavorativa.
Con scritto 13 gennaio 1999 l'__________ ribadiva di non aver licenziato __________, ma che quest'ultimo aveva deciso personalmente di lasciar scadere il proprio contratto per il 31 dicembre 1998. Inoltre veniva comunicato al __________ che il posto di lavoro da lui occupato non era più a sua disposizione.
E. Il 15 gennaio 1999 __________ si è recato presso l'__________ ed ha sottoscritto, in calce ad un conteggio sui giorni non lavorativi, un accordo con il quale egli rinunciava a far valere ogni pretesa (per Saldo aller Ansprüche) nei confronti del datore di lavoro e quest'ultimo a rivendicare il salario percepito dal dipendente per sedici giorni di vacanza goduti in eccesso.
Il 12 febbraio 1999 l'__________ scrive al legale di __________ comunicandogli che la questione era così da considerarsi chiusa.
F. Con petizione 31 marzo 1999 __________ chiede la condanna dell'__________ al pagamento dell'importo di fr. 25'500.–, corrispondente al salario per i mesi di gennaio - maggio 1999, oltre la quota parte della tredicesima mensilità e le altre indennità previste contrattualmente.
Egli sostiene che il contratto concluso con l'__________ è di durata indeterminata e che quindi, in mancanza di una disdetta, esso è ancora in vigore. Inoltre, nell'ipotesi in cui la lettera 26 dicembre 1998 sia da considerarsi quale disdetta, la stessa è nulla perché significata durante un periodo di malattia.
Il 19 maggio 1999 la Cassa Disoccupazione __________ ha chiesto di intervenire in lite nella vertenza in esame, dopo aver ricevuto in cessione da __________ le spettanze salariali rivendicate nella vertenza in oggetto per l'ammontare che la Cassa aveva anticipato all'attore quale indennità di disoccupazione. La convenuta, dopo aver avversato tale richiesta, ha autorizzato il Pretore a condannarla, in caso di sua soccombenza, a versare gli importi dovuti alla Cassa Disoccupazione __________.
G. Con il 1 aprile 1999 il signor __________ ha riacquistato la sua capacità lavorativa in ragione del 100% e il 19 aprile successivo l'__________ ha prudenzialmente disdetto il contratto di lavoro per la fine di giugno 1999, precisando anche che tale disdetta non rappresentava l'ammissione dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti dopo il 31 dicembre 1998.
H. Con la risposta di causa 31 maggio 1999 la convenuta contesta le pretese di __________, sostenendo che tra le parti era in vigore un contratto di durata determinata che scadeva il 31 dicembre 1998. Inoltre, nell'ipotesi in cui siano applicabili le norme sui contratti di durata indeterminata, il rifiuto dell'attore di sottoscrivere il contratto per il 1999 deve essere interpretato come disdetta del contratto di lavoro. Infine, nel caso in cui sia riconosciuta una pretesa a favore dell'attore, la convenuta pone in compensazione l'importo di fr. 3'710.- corrispondenti al salario percepito dal __________ per sedici giornate di vacanze godute in eccesso.
I. In sede di conclusioni __________ ha esteso la sua domanda chiedendo la condanna della convenuta a versargli l'importo di fr. 33'150.-, pari al salario per le mensilità di gennaio - giugno ed alla quota parte di tredicesima per sei mesi.
L. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha integralmente accolto le domande dell'attore. Egli ha ritenuto illecito l'utilizzo di contratti concatenati poiché non giustificati da nessun motivo oggettivamente valido ed ha conseguentemente applicato le norme sui contratti indeterminati. Egli ha inoltre accertato che l'unica disdetta valida agli atti è quella del 19 aprile 1999, per cui la fine del rapporto lavorativo si situa al 31 giugno 1999. Ne consegue che all'attore andava riconosciuto il salario fino a quella data, con la condanna della convenuta al pagamento all'attore dell'importo, al netto delle deduzioni sociali, di Fr. 11'705.85 ed alla cassa disoccupazione __________ di quello di Fr. 16'547.90, entrambe le somme maggiorate degli interessi al 5% dal 1 luglio 1999.
M. Con appello 22 gennaio 2001 la convenuta chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere la domanda dell'attore. Essa ribadisce che il contratto era di durata determinata e che il Pretore ha applicato a torto i principi sui contratti concatenati. Inoltre, nella denegata ipotesi di ritenere la vigenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'appellante sostiene di aver disdetto il rapporto di lavoro al momento in cui ha sottoposto all'appellato il nuovo contratto e pertanto prima del periodo di malattia.
Inoltre l'appellante sostiene che anche nel comportamento dell'appellato è ravvisabile una disdetta del contratto di lavoro, in particolare per aver rifiutato di sottoscrivere il nuovo contratto di lavoro.
Infine l'appellante ribadisce la fondatezza della pretesa di porre in compensazione l'importo di fr. 3'710.- per vacanze godute in troppo.
Delle osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. La prima argomentazione dell'appellante è quella secondo cui il Pretore ha applicato a torto i principi giurisprudenziali sui contratti concatenati illeciti.
1.1. Nel proprio memoriale d'appello la convenuta evidenzia quattro condizioni (cfr. punto 2.5 a pag. 8) che, secondo lei, devono essere adempiute cumulativamente per poter dichiarare inammissibili i contratti concatenati di durata determinata e per applicare conseguentemente le disposizioni sui contratti di durata indeterminata.
In realtà la dottrina più autorevole si è già espressa sull'argomento e ritiene che i contratti concatenati sono ammissibili fintanto che non conducono all'elusione di norme legali. Un'elusione di norme legali è data allorquando i contratti concatenati inibiscono, senza nessun motivo oggettivamente valido, la protezione del rapporto di lavoro prevista dalla legge, per mezzo delle disposizioni sulla protezione della disdetta, oppure precludono la sicurezza sociale nel rapporto di lavoro, garantita dalla legge attraverso le prestazioni sociali del datore di lavoro (Rehbinder, Commentario bernese, ad art. 334 CO, n. 12).
Inoltre è necessario che nel caso concreto sussista l'intenzione di eludere la legge. Una tale intenzione è riconoscibile se non sussiste, per la limitazione temporale del contratto di lavoro, alcun motivo economico ragionevole come pure nessun interesse degno di nota per il lavoratore o per il datore di lavoro (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ad art. 334 CO, n. 6).
1.2. Occorre pertanto unicamente valutare se la conclusione tra l'attore e la convenuta di contratti annuali di durata determinata era sorretta da motivi oggettivamente validi.
In corso di causa non sono emersi particolari motivi per la conclusione di contratti annuali di durata determinata. L'unico motivo sembra quello dettato dall'esigenza della convenuta di pianificare in modo ottimale, anche da un punto di vista delle risorse umane, la stagione successiva (cfr. teste __________, pag. 4). Bisogna allora analizzare se la necessità di una buona pianificazione è un motivo oggettivamente valido per la conclusione di contratti concatenati di durata determinata e per privare conseguentemente l'attore dei diritti sgorganti dalle disposizioni a protezione della disdetta.
Tale ipotesi è da respingere.
Prima di tutto va osservato che la stessa convenuta nell'atto di appello afferma che la libertà di gestione del personale non muta particolarmente se amministrata con contratti di lavoro a tempo determinato oppure indeterminato (cfr. pt. 3.4, pag. 12).
Inoltre se il fine dell'utilizzo di contratti di durata determinata è quello di sapere nel mese di ottobre di ogni anno quale personale e quanti impiegati ci saranno per l'anno successivo (cfr. teste __________, pag. 4), tale obiettivo può essere tranquillamente conseguito anche tramite la conclusione di contratti di durata indeterminata che contemplino per esempio un termine di disdetta per il 31 dicembre, così come del resto era previsto nel contratto di lavoro proposto per il 1999.
Inoltre nel caso di __________ la conclusione di contratti annuali di durata determinata non può essere nemmeno giustificata dalla necessità di pianificare la gestione delle risorse umane. Dalle tavole processuali emerge chiaramente che il posto di lavoro del __________ era un impiego stabile, che durava ormai da otto anni, e che non era condizionato né dall'afflusso dei clienti né dalla chiusura dell'albergo per il periodo invernale (cfr. teste __________, pag. 4: "D'inverno normalmente il reparto manutenzione ha ancora più da fare che non durante il resto dell'anno perché deve preparare l'albergo per l'apertura estiva"). Per la "risorsa umana __________ " non era pertanto necessaria alcuna pianificazione particolare perché era noto che il rapporto di lavoro con la convenuta sarebbe continuato negli anni (cfr. teste __________, pag. 5: "Del resto egli mi aveva sempre detto che con la sua famiglia non poteva permettersi di lasciare quel posto di lavoro).
1.3. Il Pretore ha inoltre analizzato se la necessità di adeguare i contratti annuali di durata determinata al contratto collettivo di lavoro del ramo può essere un motivo oggettivamente valido per la sottoscrizione di contratti concatenati. Sennonché è la stessa convenuta che nel proprio memoriale appellatorio afferma senza margine di dubbio che i contratti concatenati non sono stati conclusi per adeguarli annualmente al contratto collettivo di lavoro del ramo (pt. 3.3, pag. 11).
A prescindere dalla questione se la necessità di adeguamento è un motivo oggettivamente valido, agli atti non vi è nulla che dimostri che la convenuta ha effettivamente provveduto a adattare i singoli contratti di durata determinata al contratto collettivo di lavoro; per cui la censura va già respinta per questo motivo.
1.4. Infine va ricordato che la scrivente Camera aveva già avuto modo di esprimersi sui contratti concatenati, segnatamente in merito all'uso di concludere contratti di durata determinata con i lavoratori stagionali (Rep. 1994, 346). In quell'occasione era stato stabilito che, se il datore di lavoro ed il lavoratore stagionale intendevano proseguire negli anni la loro collaborazione, il rapporto di lavoro doveva essere considerato quale contratto di lavoro di durata indeterminata.
Nella fattispecie che ci occupa la volontà di proseguire negli anni il rapporto di lavoro si evince indubitabilmente dal fatto che lo stesso perdurava, fra l'__________ e __________, oramai da otto anni senza interruzioni.
1.5. Ne consegue che al rapporto di lavoro fra l'__________ e __________ sono applicabili le norme relative ai contratti di durata indeterminata, perché l'uso di contratti concatenati di durata determinata non è giustificato da nessun motivo oggettivamente valido.
Una siffatta argomentazione rasenta la temerarietà.
2.1. La dichiarazione di disdetta deve essere chiara ed inequivocabile. La parte che riceve la disdetta deve riconoscere in buona fede la volontà di colui che dà la disdetta di sciogliere il rapporto di lavoro. Ogni mancanza di chiarezza è a carico di colui che dà la disdetta (Brühwiler, op. cit., ad art. 335 CO, n.6).
2.2. In primo luogo va osservato che il nuovo contratto di lavoro non contiene alcuna modifica contrattuale per le parti, ad eccezione di un cambiamento relativo ai termini di disdetta che, comunque, non è stato oggetto di discussione tra le parti.
Ciò che viene puntualizzato nella pagina intitolata "integrierende Punkte zum Dienstvertrag '99 für __________ " altro non è che un'esplicitazione di doveri che derivano dall'obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro e non costituiscono delle nuove pattuizioni che possono dare origine ad un diverso rapporto di lavoro.
Tale pagina è da considerare tutt'al più come una sorta di richiamo al __________ per un miglior comportamento professionale. Ne discende che le parti non avevano alcuna intenzione di instaurare un nuovo rapporto di lavoro, ma intendevano dare continuità al rapporto di lavoro iniziato nel 1992.
2.3. Come già indicato colui che dà la disdetta deve manifestare chiaramente la sua intenzione di disdire il contratto di lavoro per una determinata data. Dalle tavole processuali emerge esattamente il contrario, ossia che la convenuta non aveva alcuna intenzione di porre fine al rapporto di lavoro con l'attore.
Una circostanza che fuga ogni dubbio in tal senso è il fatto che il contratto per il 1999 sottoposto e consegnato all'attore era già stato firmato per conto della convenuta dal signor __________ (cfr. testi __________ e __________). Già solo questo fatto dimostra l'intenzione della convenuta di proseguire il rapporto di lavoro con __________ e non di scioglierlo.
Inoltre anche il richiamo da parte dei superiori ad una miglior comportamento sul lavoro, avvenuto sia tramite colloqui personali (cfr. testi __________ e __________) sia per mezzo della pagina con i punti integrativi, prova che la convenuta desiderava disporre professionalmente dell'attore anche per la stagione successiva.
3.1 Assolutamente sprovviste di consistenza sono le argomentazioni dell'appellante secondo cui sarebbe possibile desumere dal comportamento del __________ la sua volontà di non sottoscrivere il contratto di lavoro per il 1999.
Il fatto che la moglie del __________ abbia gettato le chiavi sul banco non prova nulla, e questo poiché dal comportamento di una persona non è possibile dedurre la volontà di un'altra. Inoltre dedurre da un gesto di nervosismo la volontà di lasciare definitivamente un impiego occupato da otto anni è quantomeno azzardato.
Altrettanto inconsistente è il fatto che __________r, al momento del ritiro dell'ultimo stipendio e del certificato di lavoro avvenuto in data 15 gennaio 1999, abbia riferito al __________ che intendeva cercare un altro posto di lavoro. Infatti, già il 26 dicembre 1998 (doc. E) e poi ancora il 13 gennaio 1999 (doc. G) la convenuta aveva inequivocabilmente rinunciato alle prestazioni professionali del signor __________, per cui era assolutamente normale che l'attore avesse l'intenzione di cercare un nuovo posto di lavoro.
Anche la lettera 8 gennaio 1999 (doc. F), con la quale il __________ aveva comunicato alla convenuta di essere d'accordo con lo scioglimento del contratto di lavoro dopo la ripresa del lavoro e rispettando i termini di disdetta, prova semmai che egli si sentiva ancora contrattualmente legato con la convenuta.
3.2 Nemmeno la circostanza che __________ non avesse ancora, il 26 dicembre 1998, riconsegnato il contratto firmato non può essere interpretato come la volontà di non sottoscrivere il contratto per il 1998.
Al proposito va rilevato che nemmeno per la convenuta la sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del __________ entro una determinata data rappresentava una condizione essenziale per la prosecuzione del rapporto di lavoro. Ciò risulta in modo lampante dalla deposizione di __________, la quale afferma di non aver insistito affinché il __________ le restituisse il contratto firmato perché era chiaro che il __________ avrebbe ripreso il lavoro l'anno successivo (cfr. teste __________, pag. 5).
Infatti, se è vero che la convenuta riteneva necessario la sottoscrizione di un contratto scritto per lavorare presso l'__________ (cfr. audizione , pag. 11), da nessuna parte emerge, e la deposizione della signora __________ ne è la conferma, che per le parti era una condizione imprescindibile che il contratto fosse firmato e riconsegnato entro una determinata data. Per la convenuta era importante sapere se il __________ avrebbe lavorato per l' anche la stagione successiva. Dato per certo questo fatto, la questione di ricevere il contratto controfirmato assumeva un ruolo di secondaria importanza, tanto che la stessa convenuta non ne ha più sollecitato la restituzione.
Che la restituzione del contratto entro una determinata data non rappresentasse una condizione essenziale per la prosecuzione del contratto di lavoro si evince anche dal fatto che per gli anni lavorativi 1992/1993 e 1993/1994 il contratto di lavoro è stato firmato allorquando il nuovo anno di lavoro era già iniziato.
3.3. L'attore aveva infine ingenerato nei suoi superiori la convinzione che il rapporto di lavoro sarebbe continuato anche nel 1999 (teste __________: "..per me la situazione era chiara, cioè che avrebbe ripreso il lavoro l'anno successivo.."; teste __________: "... quindi per me era chiaro che sarebbe ritornato a lavorare anche per il 1999..."; teste __________: "... per come aveva parlato, io avevo avuto l'impressione che lui era d'accordo con quel contratto...").
A questo punto giova ricordare che la parte che riceve la disdetta deve riconoscere, in buona fede, la volontà di colui che dà la disdetta di sciogliere il rapporto di lavoro. Il fatto che l'attore al 26 dicembre 1998, con all'incirca tre settimane di ritardo rispetto al periodo di riflessione concesso dal __________ e durante un periodo di malattia, non avesse ancora sottoscritto il contratto di lavoro non può essere letto, giusta il principio della buona fede, come la chiara ed inequivocabile volontà di sciogliere di rapporto di lavoro, considerato come ciò fosse in aperto contrasto con il comportamento tenuto dall'interessato sino ad allora.
3.4. Ne discende che l'unica disdetta valida agli atti è quella del 19 aprile 1999, la quale pone fine al rapporto di lavoro per il 30 giugno 1999.
La censura dell'appellante è in aperto contrasto con le risultanze processuali. I certificati medici del dottor __________ (doc. C, D e M) e l'audizione testimoniale dello stesso medico attestano un'inabilità al lavoro al 100% a partire dal 17 dicembre 1998 sino al 31 marzo 1999.
Il fatto che l'attore sia stato visto lavorare alla posa di un forno non confuta la diagnosi del medico. È infatti noto che una persona sofferente di depressione alterna momenti di serenità a momenti di grave sconforto che le impediscono per l'appunto di essere abile al lavoro. L'aver lavorato per un singolo giorno non significa pertanto che __________ avesse recuperato la sua capacità lavorativa, considerato soprattutto che proprio il giorno precedente era stato visitato dal dott. __________, il quale aveva confermato la sua inabilità al lavoro. Diverso sarebbe stato il discorso se l'attore fosse stato impiegato stabilmente presso la ditta __________. Tale eventuale situazione, facilmente dimostrabile con una prova testimoniale, è rimasta senza riscontro probatorio e l'incapacità al lavoro dell'attore sino al 31 marzo 1999 non può essere messa in discussione.
Prima di tutto va osservato che la giurisprudenza citata dall'appellante non ha alcuna rilevanza con la fattispecie in esame. Infatti essa si riferisce al caso in cui è stata data una disdetta prima del periodo d'attesa ed il rapporto di lavoro si è prolungato conseguentemente. Come già esposto al consid. 2 nessuna disdetta valida è stata data prima del 17 dicembre 1998, inizio del periodo di malattia, per cui non giova esaminare questa censura così come impostata dall'appellante.
Rimangono ora da analizzare le conseguenze dello scritto 26 dicembre 1998 (doc. E). La questione a sapere se tale scritto rappresenta una disdetta può rimanere inevasa poiché, anche in una siffatta ipotesi, il risultato non cambia.
Una disdetta data in tempo inopportuno è nulla ed il datore di lavoro deve continuare a pagare il salario e tale suo obbligo termina se il lavoratore era conoscenza del periodo d'attesa o avrebbe dovuto conoscerlo, e ciononostante non ha offerto la propria prestazione (Rehbinder, op. cit., ad art. 336c CO n. 6).
È vero che , al termine del periodo di malattia, non ha offerto la propria prestazione lavorativa, ma è altrettanto pacifico che l' aveva definitivamente rinunciato ai suoi servigi.
Infatti, le lettere del 13 gennaio e del 12 febbraio 1999 (doc. G e doc. I) sono inequivocabili e non possono che essere comprese, da una persona ragionevole e corretta e che agisce in buona fede, come una rinuncia alla prestazione lavorativa. In particolare le espressioni "il posto di lavoro fino ad ora occupato da __________ non è più a sua disposizione" (doc. G), "per noi il caso è concluso" (doc. I) e l'invito a ritirare l'ultima busta paga ed il certificato di salario non lasciano spazio ad altre interpretazioni.
Si tratta pertanto di una situazione di mora del datore di lavoro, poiché l'attore, abile al lavoro dal 1°aprile, non ha più potuto fornire la propria prestazione. Giusta la giurisprudenza relativa alla mora del datore di lavoro l'offerta della prestazione dovuta da parte del lavoratore non è necessaria, se il datore di lavoro ha fin dal principio dichiarato di non volerla accettare (Staehlin/ Vischer, Commentario zurighese, ad art. 324 CO n. 4).
In applicazione dell'art. 324 CO l'__________ è quindi obbligato al pagamento del salario, senza che il lavoratore fosse tenuto a prestare ulteriormente il suo lavoro.
La censura dell'appellante è provvista di buon diritto.
È vero che la convenuta ha rinunciato a pretendere la restituzione del corrispettivo delle vacanze effettuate oltre la disponibilità ma è altrettanto vero che tale rinuncia si situa e si integra in quella del lavoratore per saldo di ogni pretesa. Tale reciproca e vicendevole rinuncia è però valida solo se prevede
chiaramente uno scambio vicendevole di prestazioni, che rendono la rinuncia per il lavoratore più favorevole od almeno adeguata (Rehbinder, op. cit., ad 341 CO, n. 18).
In casu, la rinuncia del lavoratore alla protezione delle disposizioni sulla disdetta è nettamente più gravosa rispetto alla rinuncia del datore di lavoro alla rifusione del salario per le vacanze godute in eccesso. Al riguardo è sufficiente confrontare l'entità delle pretese alle quali le parti rinunciavano: fr. 33'150.- per __________ e fr. 3'710.- per l'__________. L'invalidità dell'accordo vicendevole di rinuncia ha quale conseguenza che le parti, e non solo il lavoratore, possono far valere le pretese alle quali avevano rinunciato.
Come rettamente evidenziato dall'appellante le parti avevano stabilito contrattualmente la restituzione del salario percepito per i giorni di vacanza in eccesso (doc. 4) e di conseguenza non si pone il problema di un obbligo di recupero nell'anno successivo che, come afferma il Pretore, non ha potuto aver luogo avendo la datrice di lavoro rifiutato che il lavoratore prestasse ancora la sua opera.
Pertanto ben si giustifica la pretesa della convenuta.
L'argomentazione dell'appellato secondo cui la convenuta non ha portato valida prova del fatto che egli ha goduto di sedici giorni di vacanza in eccesso non ha pregio. Infatti se il patto rinunciatario è nullo ciò non significa che le pretese oggetto della rinuncia siano di conseguenza inesistenti. In particolare la pretesa della convenuta risulta da un conteggio sottoscritto dall'attore, dal quale risulta chiaramente che egli ha goduto di sedici giorni di vacanza in eccesso (doc. I).
L'importo complessivo, al netto delle trattenute sociali, riconosciuto dal Pretore in Fr. 28'253.75, e non oggetto di contestazione nella sua entità numerica, deve così essere ridotto del corrispettivo pari a 16 giorni che non può però essere la somma indicata dall'appellante in Fr. 3'710.- poiché se il salario è retribuito relativamente a determinati periodi di tempo (settimane, mesi o anni), l'importo dovuto non è computato in base al tempo di lavoro effettivo ma al calendario (Rehbinder, op. cit., ad art. 322 CO, n. 30): i giorni retribuiti mensilmente sono pertanto i 30 giorni del calendario ed il valore di un giorno lavorativo conseguentemente calcolato. Nel caso concreto 16 giorni rappresentano, al lordo, Fr. 2'720.- ossia, al netto delle deduzioni sociali del 14.77%, Fr. 2'318.75.
L'__________ è pertanto tenuto a versare l'importo di fr. 25'935.- (Fr. 28'253.75 ./. Fr. 2'318.75) dei quali Fr. 16'547.90 alla Cassa disoccupazione __________ e Fr. 9'387.10 ad __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I. L'appello 22 gennaio 2001 dell'__________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 19 dicembre 2000 della Pretura del distretto di Locarno-Campagna è riformata nel modo seguente:
– alla Cassa disoccupazione __________, la somma di Fr. 16'547.90 netti, oltre interessi al 5% dal 1° luglio 1999;
– all'attore __________, l'importo netto di Fr. 9'387.10 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 1999.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia: Fr. 750.-
b) spese: Fr. 50.-
Fr. 800.-
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 9/10, mentre che per 1/10 sono a carico dell'attore. L'__________ verserà inoltre a __________ Fr. 1'500.- per parte di ripetibili d'appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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