AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.19
Data decisione, Autorità: 15.10.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00019
Lugano 15 ottobre 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa OA.1999.653 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 17 settembre 1999 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 30'176.- oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatore, nonché il rigetto dell'opposizione interposta da quest'ultimo al PE n. __________dell'UE di Lugano;
domande avversate dal convenuto e che il pretore con sentenza 30 dicembre 2000 ha
respinto;
appellante l’attore, che con allegato 22 gennaio 2001 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 18'723.- oltre accessori;
mentre il convenuto ha rinunciato a formulare osservazioni all'appello;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. Nel 1994 le parti hanno concluso un contratto di appalto avente per oggetto la costruzione da parte della ditta individuale __________ e figli di una casa di abitazione sulla particella n. __________RFD di __________ di proprietà di __________, lavori il cui costo era stato preventivato in fr. 215'537.- (doc. 2). Il 14 febbraio 1996 è stato decretato il fallimento della ditta appaltatrice, mentre il 17 gennaio 1997 ne è stata pronunciata la chiusura. Nell'ambito di questa procedura, __________ è stato riconosciuto creditore nei confronti della fallita dell’importo di fr. 11'543.- per il quale gli è stato rilasciato un attestato di carenza beni (doc. 3).
B. Con petizione 17 settembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 30'176.- a saldo di una fattura 31 luglio 1996 emessa per le prestazioni svolte sulla proprietà del convenuto dopo il 15 febbraio 1996 (doc. A), ovvero dopo la pronuncia del fallimento della ditta di cui era titolare. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo che i lavori eseguiti dall’attore dopo il 15 febbraio 1996 rientravano tra quelli previsti nel contratto di appalto 7 maggio 1994 (doc. 2) e che come tali erano già stati pagati, tant’è che nell’ambito della liquidazione del fallimento della ditta dell’attore quest’ultimo risultava debitore nei suoi confronti e non viceversa.
Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando quelle della parte avversaria.
C. Con sentenza 30 dicembre 2000 il Pretore, facendo propria la tesi di parte convenuta secondo la quale i lavori oggetto della fattura 31 luglio 1993 dell’attore rientravano tra quelli previsti nel contratto di appalto concluso nel 1994 con la ditta di cui questi era titolare, avendo il committente provato di avere interamente pagato la mercede pattuita di fr. 215'537.- (mediante versamenti in contanti per complessivi fr. 207'138.50 (doc. 8) e risultando creditore della somma di fr. 11'543.- (doc. 3), ha respinto la petizione. A sostegno della sua decisione il primo giudice ha inoltre rilevato come l’attore, di fronte alle puntuali contestazioni del convenuto, non ha fornito nessuna prova in merito all’esattezza e congruità delle diverse posizioni della sua fattura.
D. Con tempestivo appello 22 gennaio 2001 __________ chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia accolta nella misura limitata di fr. 18'723.-, importo al quale è giunto deducendo dalla fattura 31 luglio 1996 il credito di fr. 11'453.- riconosciuto al convenuto sulla base dell'attestato di carenza beni. A mente dell’appellante il pretore avrebbe erroneamente conglobato i lavori dallo stesso eseguiti dopo il 15 febbraio 1996, quindi dopo il fallimento della ditta di cui era titolare, con i lavori appaltati a quest’ultima e liquidati nell’ambito della procedura di fallimento.
All'appello controparte ha rinunciato a formulare osservazioni.
Considerato
in diritto:
1.Nel caso di specie occorre preliminarmente verificare la legittimazione dell'attore, a sapere se questi poteva, dopo la pronuncia del fallimento della ditta individuale di cui era titolare e prima della sua chiusura, eseguire lavori, fatturarli autonomamente e agire in giustizia per l'incasso della relativa mercede, senza renderne conto all'amministrazione del fallimento. Infatti, secondo l'art. 197 cpv. 1 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. In questa massa rientrano anche i crediti del fallito, compresi quelli non ancora scaduti, a condizione che la causa giuridica a fondamento degli stessi sia sorta prima della dichiarazione di fallimento (Handschin/Hunkeler, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin 1998, n. 13 ad art. 197 LEF; Jaeger, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1997/99, n. 8 ad art. 197 LEF).
Nel caso specifico dell'esecuzione di un contratto di appalto quale quello concluso dal convenuto con la ditta di cui era titolare l'attore, se dopo l'apertura del fallimento il fallito si limita a ultimare lavori che gli erano stati precedentemente appaltati, egli deve informarne l'amministrazione del fallimento alla quale spettano eventuali proventi di quest'attività rispettivamente la legittimazione a procedere al loro incasso (Wohlfart, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 17 e 44 ad art. 204 LEF), mentre se si tratta di altre e nuove prestazioni, la loro remunerazione compete al fallito e non ai creditori, trattandosi di un reddito della sua personale attività lavorativa (Handschin/Hunkeler, op.cit., n. 84 ad art. 197 LEF; Jaeger, op. cit, n. 43 ad art. 197 LEF).
In concreto, determinante è quindi il fatto di sapere se i lavori elencati nella fattura 31 luglio 1996 (doc. A) rientravano tra quelli inizialmente appaltati alla ditta __________ e figli e quindi di spettanza dell'amministrazione del fallimento, la sola a poter eventualmente reclamare il pagamento di una mercede residua, oppure se, come preteso dall'attore, si trattava di altri e nuovi lavori appaltati successivamente all'apertura del fallimento, ciò che legittimerebbe, nel principio, la presente azione giudiziaria.
Sennonché, nessuna prova in tal senso è stata fornita. Infatti, di fronte alle puntuali contestazioni del convenuto secondo il quale gli interventi effettuati dopo la pronuncia del fallimento della ditta __________ e figli rientravano in quelli oggetto del contratto 7 maggio 1994 (cfr. doc. A), l’attore si è limitato a ribadire il benfondato della sua pretesa a dipendenza dell’esecuzione dei contestati lavori dopo la dichiarazione di fallimento della sua ditta. Contrariamente a quanto preteso dall'attore, il solo fatto di aver eseguito i lavori dopo la dichiarazione di fallimento (avvenuta il 14 febbraio 1996) e senza che se ne sia tenuto conto nell’ambito della liquidazione del medesimo, non significa ancora che essi non fossero già compresi in quelli inizialmente appaltati e come detto pagati dal committente. Tanto più che quest’ultimo ha confermato in sede di interrogatorio formale che non tutti i lavori pattuiti sarebbero stati ultimati dalla ditta dell’attore prima dell’apertura del suo fallimento (cfr. risposta 1 e 3 e doc. 5) e che comunque i lavori compiuti dopo il fallimento "rientravano tutti nel contratto iniziale" (cfr. risposta 7), affermazioni che l'attore non ha saputo smentire. Neppure giova alla tesi dell'attore il richiamo ai bollettini di lavoro sottoscritti dal convenuto dopo il 15 febbraio 1996, anche perché sui medesimi figura un chiaro riferimento all’offerta iniziale, ovvero al contratto 7 maggio 1994 (doc. F).
Di fronte a queste risultanze e in assenza di qualsiasi indicazione circa il contenuto del contratto di appalto 7 maggio 1994 -ciò che avrebbe perlomeno permesso un raffronto tra quanto inizialmente pattuito e quanto fatturato il 31 luglio 1996- non può essere censurata la conclusione del primo giudice che ha respinto la petizione poiché l'attore non ha provato che le prestazioni oggetto della fattura controversa erano state concordate con il convenuto successivamente all'apertura del fallimento della ditta di cui era titolare.
Alla luce di quanto sopra esposto il gravame, che in sostanza propone unicamente una diversa valutazione delle prove offerte da parte del Pretore, deve essere respinto con la conseguente conferma del giudizio che respinge la domande dell’attore.
Il giudizio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili segue la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC) mentre al convenuto non vengono assegnate ripetibili per questa sede, non avendo formulato osservazioni all'appello.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
L'appello 22 gennaio 2001 di __________ è respinto.
Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 550.--
b) spese Fr. 50.--
Totale Fr. 600.--
già anticipate dall'appellante, restano a suo carico.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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