AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.12
Data decisione, Autorità: 05.04.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00012
Lugano 5 aprile 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1999.00698 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con petizione 5 ottobre 1999 da
rappr. dall'avv. dott. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 24'871.30 oltre interessi vantato dalla convenuta nell'ambito dell'esecuzione n. __________dell'UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 7 dicembre 2000 ha respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 15 gennaio 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 20 febbraio 2001 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 16 settembre 1999 la società __________ ha ottenuto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell'UE di Lugano per fr. 24'871.30 e spese, convincendo il giudice del rigetto che l'escussa nel 1985 aveva ottenuto dalla __________ un "prestito contante" di fr. 30'000.-, in seguito parzialmente rimborsato, credito che successivamente le era stato ceduto.
Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, __________ ha chiesto il disconoscimento del debito, per tutta una serie di motivi: innanzitutto rileva che la convenuta non aveva la capacità di essere parte, atteso che al momento dell'inoltro dell'istanza di rigetto dell'opposizione la sua succursale di __________ era stata radiata da RC; essa contesta inoltre che la convenuta potesse essere titolare del credito, che in effetti nel 1986 era stato oggetto di una cessione a favore della ditta __________, senza che fosse provata un'eventuale retrocessione alla banca prima della nuova cessione alla convenuta nel 1995; ad ogni buon conto il contratto di prestito non era valido, in quanto essa era stata dolosamente indotta a sottoscriverlo dalla propria datrice di lavoro, la ditta __________, che ne era stata in definitiva la vera beneficiaria, il tutto con la compiacenza della __________; il debito era in ogni caso estinto per remissione, visto che la convenuta le aveva retrocesso incondizionatamente il contratto recante la cessione, rispettivamente per intervenuta prescrizione.
Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione.
Egli ha innanzitutto confermato la legittimazione passiva della convenuta, rilevando che essa era il successore in diritto di Invoca AG e dunque l'eventuale mancata retrocessione del credito alla __________ e la conseguente invalidità della seconda cessione non poteva inficiare la sua titolarità; infondata, siccome non sufficientemente comprovata, era la richiesta di annullamento del contratto di prestito per dolo; parimenti priva di fondamento era l'eccezione di remissione del debito, il fatto che l'attrice fosse in possesso del contratto recante la cessione non permettendo ancora di concludere per il condono del debito stesso, vista oltretutto la chiara opposizione manifestata a suo tempo dalla controparte con l'inoltro di vari PE all'indirizzo dell'attrice; quanto infine all'eccezione di prescrizione, la stessa andava pure disattesa, visto che la prescrizione era stata validamente interrotta con l'inoltro di alcuni PE, in particolare uno nel 1990.
Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
L'istruttoria di causa ha innanzitutto permesso di accertare che nel 1986 la __________ aveva ceduto il credito in questione ad __________ (doc. D). Il fatto che in epoca successiva il __________ e, successore in diritto della __________, abbia dichiarato di aver ceduto quel medesimo credito a __________, già __________, in forza di un atto di cessione generale risalente al 1995 (doc. E) si rivela del tutto privo di rilevanza pratica: in effetti, se quest'ultima dichiarazione di cessione dovesse essere ritenuta inefficace per l'assenza della prova di una precedente retrocessione del credito alla banca stessa, se ne dovrebbe in effetti concludere che in base al primo atto di cessione titolare dello stesso era ancora __________, di modo che, atteso che nel 1996 la stessa era stata pacificamente assorbita da __________ (cfr. petizione p. 3, risposta p. 3, appello p. 5), quest'ultima poteva in ogni caso procedere in causa senza che s'imponesse un'ulteriore cessione a suo favore da parte di __________.
Pur essendo vero che l'attrice nel gennaio 1987 è venuta in possesso di una copia del contratto di prestito recante la cessione a favore di __________, è però altrettanto vero che in tale circostanza non si può ancora intravedere una remissione del debito o un'offerta di remissione poi accettata dall'attrice. L'istruttoria di causa ha in effetti provato che il documento in questione non era stato ritornato all'attrice a dimostrazione dell'inesistenza di un credito nei suoi confronti - circostanza che, se del caso, sarebbe stata verosimilmente precisata in uno scritto accompagnatorio - ma era stato consegnato al patrocinatore di allora dell'attrice, nell'interesse comune e su sua esplicita richiesta (cfr. doc. 6 dell'incarto penale richiamato I°), in vista dell'inoltro da parte sua di una procedura di rigetto dell'opposizione nei confronti della sua datrice di lavoro __________, che aveva dichiarato di assumersi quel debito (doc. 3.5.1 dell'incarto penale richiamato I°): ciò è oltretutto provato dal fatto che il documento in possesso dell'attrice, e da lei prodotto quale doc. D, oltre al contratto di prestito con la cessione comprendeva pure un estratto conto che dimostrava che a quel momento la pretesa residua ammontava a fr. 22'868.10, il tutto proprio come da richiesta di cui al doc. 6 dell'incarto penale richiamato I°. Atteso inoltre che, facendo spiccare nel 1986 un PE all'indirizzo dell'attrice (doc. D inc. EF.99.01401 richiamato), seguito dall'invito alla debitrice a ritirarne l'opposizione (doc. 3.8.1 dell'incarto penale richiamato I°), __________ aveva chiaramente lasciato intendere di pretendere il rimborso del prestito erogato, ciò che essa aveva ribadito nel 1990, facendone spiccare un altro (doc. C inc. EF.99.01401 richiamato), si può senz'altro concludere che l'attrice è assai malvenuta nell'invocare l'estinzione del debito per remissione a seguito della riconsegna del titolo nel 1987, tanto più che ancora nel 1991 essa era del tutto consapevole di essere tenuta al rimborso e cercava di esporre i motivi, segnatamente il dolo della sua datrice di lavoro e la compiacenza della banca, ritenuti infondati dal Pretore e qui non più riproposti, che a suo giudizio si opponevano a tale richiesta (cfr. il doc. L, che tra l'altro riferisce di altre precedenti corrispondenze) .
L'appellante propone questa tesi rifacendosi alla versione italiana dell'art. 135 cifra 2 CO, che essa ritiene vincolante, secondo cui "la prescrizione è interrotta mediante atti di esecuzione, azione od eccezione aventi un giudice o un arbitro, e così pure mediante …". A torto. La dottrina ha già avuto modo di precisare che il testo di una legge non è qualcosa di "sacrosanto", ma può al contrario contenere errori di redazione o di traduzione (Riemer, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna e Zurigo 1987, § 4 N. 17) rispettivamente che, se di principio le 3 versioni italiana, francese e tedesca hanno la stessa forza, in caso di diversa formulazione il senso rimane tuttavia uno solo e va stabilito ricercando la vera volontà del legislatore (Riemer, op. cit., § 4 N. 13). Ora, non vi può essere dubbio che l'art. 135 cifra 2 CO debba essere inteso diversamente da come indicato dall'appellante: l'analisi dei materiali legislativi ha innanzitutto permesso di accertare un errore di trascrizione dell'articolo in questione nella raccolta sistematica, tanto è vero che la versione originale prevedeva che "la prescrizione è interrotta mediante atti di esecuzione, azione od eccezione avanti un giudice o un arbitro, e così pure mediante …" (cfr. Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali 1848-1947, Vol. 2), dal che si può già ritenere che l'espressione "avanti un giudice o un arbitro" si riferisca unicamente al termine "azione od eccezione" e non certo anche agli "atti di esecuzione", che in effetti non si vede come possano essere presentati o confermati avanti a un'autorità giudiziaria; che questo sia il vero e unico senso della norma è altresì provato dalla versione francese "la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par …" e tedesca "die Verjährung wird unterbrochen durch Schuldbetreibung, durch Klage oder Einrede vor einem Gerichte oder Schiedsgericht sowie durch …". Si ha così che gli atti esecutivi, anche se non è stato adito alcun giudice a loro conferma, comportano l'interruzione della prescrizione: tale interpretazione, confermata anche dalla dottrina (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. ed., Berna 1997, p. 815, secondo cui poco importa ai fini dell'interruzione della prescrizione che l'esecuzione sia continuata o meno, rispettivamente, in caso di opposizione, che ne sia chiesto il rigetto), compresa quella citata dall'appellante (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Berna 1975, Vol. I, § 135 p. 301), trova del resto il suo logico corollario nell'art. 138 cpv. 2 CO, secondo cui ogni singolo atto esecutivo fa ricominciare la prescrizione, senza che sia richiesta la sua conferma avanti a un giudice.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 gennaio 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 900.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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