AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.9
Data decisione, Autorità:
18.05.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00009
Lugano
18 maggio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire sugli appelli 8 gennaio 2001 di
rappr. dallo studio legale __________
contro l'avviso di pignoramento 24.11.2000 e la
comunicazione 28.12.2000 (ordine di informare) dell'UE di Lugano
nell'ambito della procedura relativa all'emanazione
di provvedimenti conservativi ai sensi dell'art. 39 Convenzione di Lugano,
ordinati dal Pretore di Lugano, sez. 4 su istanza di
rappr. dall' avv. __________
promossa nei confronti di
rappr. dall'avv. __________
Ed ora sulla comunicazione 10 maggio 2001 della parte
appellante con la quale dichiara di ritirare gli appelli.
Ritenuto
che il ritiro degli appelli si giustifica, non con una
desistenza dell'appellante, ma perché l'oggetto del litigio è venuto meno a
seguito delle decisioni del Tribunale federale del 28 febbraio 2001 (7b 14 e
15/2001) e della CEF del 4 aprile 2001 (15.2001.8/9/56/57), per le quali la
competenza a dirimere ricorsi contro l'operato dell'UE, anche se incaricato di
procedere all' esecuzione di misure conservative ex art. 39 CL, è la CEF quale
autorità di vigilanza in materia di LEF;
che di conseguenza l'appello contro quell'operato,
perché non forma di esecuzione di un provvedimento cautelare ai sensi degli
art. 376 e seg. CPC, non è dato;
che l'appellante aveva inoltrato tali appelli in via
cautelativa dopo che la CEF si era dichiarata incompetente a decidere,
decisione poi riformata dal Tribunale federale con la citata sentenza del 28
febbraio 2001;
che in simile situazione concorrono giusti motivi, ai
sensi dell'art. 148 cpv. 2 CPC, per non percepire tasse e spese di giudizio e
per non assegnare ripetibili alla parte patrocinata dall'avv. __________ che
aveva provveduto a presentare un allegato di osservazioni, non intimato alla
controparte in attesa delle pregiudiziali decisioni del Tribunale federale e
della CEF;
Per i quali motivi
pronuncia
-
Gli
appelli 8 gennaio 2001 di __________ sono stralciati dai ruoli.
-
Non
si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
ai patrocinatori delle parti.
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster