AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.6
Data decisione, Autorità: 31.10.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00006
Lugano 31 ottobre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1994.01139 (già 1906) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con petizione 15 luglio 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
ora __________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 8'032'611.90 di cui al PE n. __________dell'UE di Lugano nonché la condanna della convenuta a concederle un credito di acquisto consolidato e un credito di costruzione come pure al pagamento di un importo imprecisato corrispondente a tutti i danni insorti a seguito della tardiva erogazione di quest'ultimo credito, ritenuto che in sede conclusionale essa si è limitata a chiedere che il credito oggetto di esecuzione fosse ridotto a fr. 3'877'651.20;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30 novembre 2000 ha integralmente respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 5 gennaio 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che il credito della controparte sia ridotto a fr. 3'877'651.90, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 20 febbraio 2001 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Tra il luglio e il dicembre 1988 la __________ acquistò dalla __________ le proprietà immobiliari site nei Comuni di __________ e __________ denominate "" rispettivamente "" ad un prezzo di fr. 1'800'000.- per il primo oggetto e di fr. 4'000'000.- per il secondo. Ritenuto che il trapasso avveniva tra soggetti non aventi scopo di lucro, venne concordato un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato, che la fondazione acquirente, dotata unicamente di un patrimonio di fr. 100'000.- (doc. M), riuscì a pagare facendo interamente capo a crediti ipotecari erogati dal __________.
La mancata concessione nel 1989 e 1990 da parte della banca dei necessari crediti per la ristrutturazione dell'ormai fatiscente "__________" e il successivo naufragio dei tentativi di realizzare altrimenti l'opera hanno dato origine alla presente causa.
B. Il 30 giugno 1994 il Pretore del distretto di Lugano, su istanza del __________, ha rigettato in via provvisoria per fr. 8'032'611.90 oltre interessi e spese l'opposizione che la __________ aveva interposto al PE n. __________dell'UE di Lugano: l'importo in questione corrispondeva in sostanza al debito da lei accumulato negli anni a seguito dell'acquisto dei fondi e degli interventi posti in atto in vista dell'ottenimento del credito di costruzione.
C. Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, la __________, rimproverando in sostanza al __________ - la mancata concessione dei crediti promessi e facendo valere vari vizi di volontà, ha chiesto il disconoscimento del debito in questione nonché la condanna della banca convenuta a concederle un credito di acquisto consolidato e un credito di costruzione come pure al pagamento di un importo imprecisato corrispondente a tutti i danni insorti a seguito della tardiva erogazione di quest'ultimo credito, salvo poi limitarsi in sede conclusionale a chiedere che il credito posto in esecuzione fosse diminuito di fr. 4'205'105.55, somma corrispondente agli interessi bancari maturati fino al 1993 (fr. 2'446'149.50) e alle spese da lei avute in vista della riattazione (fr. 1'758'946.05).
D. Il Pretore, con il querelato giudizio, ha respinto la petizione.
Il giudice di prime cure, premesso che il credito posto in esecuzione non era più contestato, ha esaminato se lo stesso non fosse parzialmente estinto per compensazione, concludendo che ciò non era il caso: non era in effetti stato provato che la convenuta, oltre ad erogare il credito per l'acquisto dei fondi, si fosse impegnata a finanziare le opere di ristrutturazione del "__________", dagli atti di causa risultando tutt'al più che essa aveva espresso la propria disponibilità ad esaminare l'eventuale concessione di un credito di costruzione, procedura che si è tuttavia conclusa il 2 agosto 1990 con un rifiuto da parte sua.
E. Con l'appello che qui ci occupa l'attrice chiede di riformare il primo giudizio nel senso di ridurre a fr. 3'877'651.90 il credito della controparte, come già indicato in sede conclusionale.
L'appellante ritiene innanzitutto che tutta una serie di circostanze proverebbero che il contratto di credito di costruzione era ormai già venuto in essere, per cui la mancata erogazione del finanziamento da parte della convenuta costituiva una chiara violazione contrattuale. La controparte sarebbe in ogni caso responsabile per culpa in contrahendo, avendo assicurato a più riprese che il credito in questione sarebbe stato concesso o avendo creato in lei un'aspettativa in tal senso rispettivamente per non averla debitamente informata o comunque consigliata sulle conseguenze dell'acquisto del "__________".
F. Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
La questione non necessita in ogni caso di essere approfondita più di tanto, ritenuto che l'appello deve essere comunque respinto nel merito.
Le circostanze di fatto evocate a p. 13 del gravame a sostegno di questa tesi si rivelano del tutto prive di rilevanza: il fatto che la convenuta abbia accettato nel 1988 di finanziare l'acquisto dei fondi in questione, operazione per altro giustificata dal loro valore di mercato di gran lunga superiore a quello di acquisto (teste __________, verbale 9.12.1996, p. 7 e 9), non significa evidentemente ancora che essa avesse pure accettato di finanziare i successivi lavori di ristrutturazione, trattandosi chiaramente di pratiche diverse (teste , verbale 9.12.1996, p. 5); nemmeno il fatto che essa nel 1986 avesse espresso la disponibilità di finanziare con una somma di fr. 12'500'000.- un progetto di ristrutturazione del "" presentato dalla __________ (doc. B) può giovare all'attrice, che non era il successore in diritto di quell'ente e che soprattutto si trovava in una situazione economica ben più precaria, si pensi in particolare agli oneri per interessi dovuti all'acquisto del "__________o" e per le manutenzioni (appello p. 4 e 6), tanto più che il progetto allestito dall'attrice, per sua stessa ammissione, era leggermente più esteso e più rilevante (appello p. 5); l'inserimento da parte della convenuta di due persone a lei gradite, i signori __________, nel consiglio di fondazione dell'attrice (doc. AI e BB), non provava a sua volta l'avvenuta conclusione di un contratto di credito di costruzione, ma stava unicamente a dimostrare il suo concreto interesse a che l'operazione potesse effettivamente andare a buon fine, interesse che la parte per altro aveva già esternato in precedenza, dicendosi disposta in caso di realizzazione dell'opera a eventualmente utilizzare la nuova struttura per corsi di perfezionamento dei suoi quadri (cfr. doc. H); il fatto che la convenuta abbia addebitato sul contro corrente dell'attrice alcuni importi per la progettazione dell'opera e per altri lavori finalizzati all'ottenimento della licenza edilizia (doc. 17 e 19) non può parimenti essere interpretato quale accettazione da parte sua del credito di costruzione, tali spese riferendosi evidentemente a una fase precedente la costruzione stessa (cfr. doc. 18 e 20); del tutto irrilevante è infine la concessione da parte sua, nel dicembre 1990, di una tassazione per sorpassi di fr. 2'600'000.-, affinché l'attrice potesse cercare un nuovo partner con cui realizzare la ristrutturazione (doc. AX), tanto più che ciò è avvenuto dopo il definitivo rifiuto di concederle l'intero credito di costruzione di circa fr. 23'000'000.- espresso il 2 agosto 1990 (doc. AW; in precedenza, nel maggio 1990, essa aveva espresso la disponibilità a concedere un credito massimo di fr. 15'000'000.-, cfr. doc. AT e 7).
A prescindere dalle considerazioni che precedono, la tesi attorea deve già essere respinta per l'essenziale motivo che la parte, oltre a non saper indicare in quale esatto momento quel contratto sarebbe stato concluso, nemmeno è stata in grado di affermare quale sarebbe l'ammontare del credito di costruzione concesso (cfr. petizione p. 19). Per il resto, nessun teste o documento agli atti hanno saputo confermare l'eventuale buon fondamento di quella tesi.
3.1 Nell’ambito delle trattative in vista della conclusione di un contratto, le parti devono attenersi alle regole della buona fede nei rapporti d’affari (art. 2 CC).
In linea di principio è data loro facoltà di ritirarsi e rompere unilateralmente le trattative, senza addurre motivi (Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurigo 1979, p. 249). In tal caso la controparte dovrà sopportare il danno così cagionatole, salvo violazione da parte di colui che recede delle regole della buona fede, che reggono anche il rapporto precontrattuale: in tal caso è data responsabilità per culpa in contrahendo (cfr. DTF 77 II 135 e segg., 105 II 79; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Zurigo 1979, vol. 1, p. 193). Ciò si verifica non solo qualora una parte intavola delle trattative volendo danneggiare l'altra, oppure già avendo l'intenzione di interromperle o ancora facendole dolosamente credere di voler concludere un contratto senza mai averne avuto l'intenzione (cfr. Von Tuhr/Peter, op. cit., ibidem; DTF 77 II 135), ma anche ogni qual volta il rifiuto di concludere il contratto trattato è contrario all'atteggiamento ed alle promesse formulate nel corso della relazione precontrattuale, la responsabilità per culpa in contrahendo non esigendo il presupposto del dolo (DTF 105 II 79). In particolare le parti, agendo correttamente, sono tenute reciprocamente all'informazione leale di controparte sulle caratteristiche del negozio in discussione (Rep. 1998 p. 222; IICCA 23 agosto 1999 in re __________
3.1.1 Nel caso di specie, l'attrice ritiene innanzitutto che alcuni testi avrebbero dichiarato che la convenuta nel corso delle lunghe trattative le aveva fatto intendere la concessione del credito e non solo il suo eventuale esame (appello p. 7). Non è così.
La dichiarazione rilasciata dal teste __________, a giudizio del quale la convenuta era pronta a finanziare il progetto (rogatoria 11.9.1998, risposta 1 in fine), non è stata formulata con riferimento all'intervento di ristrutturazione proposto dall'attrice, bensì a quello a suo tempo presentato dalla __________ a, come risulta dal doc. B.
Quanto al teste __________, lo stesso, riportando di aver avuto la sensazione che il finanziamento bancario fornito dalla convenuta per l'acquisto dei fondi da parte dell'attrice fosse totale (verbale 29.10.1998 p. 3 riga 26), si riferisce espressamente al credito per l'acquisto e non a quello per un'eventuale ristrutturazione.
Il fatto che la teste __________ abbia affermato che la convenuta avesse inizialmente formulato all'indirizzo dell'attrice una richiesta di mezzi propri pari al 10%, poi aumentata - non è dato sapere a che momento - al 15% (verbale 11.12.1996 p. 4 riga 13; cfr. pure rogatoria __________, risposte controdomande 8 e 13), è stato smentito dal teste __________, il quale ha escluso la formulazione di una tale richiesta da parte della banca (verbale 9.12.1996, p. e verbale 11.12.1996 p. 6): ora, secondo la giurisprudenza, in presenza di due prove contraddittorie, di cui alcuna appare manifestamente più convincente dell'altra, occorre gioco forza concludere che entrambe si elidono, per cui in definitiva occorre statuire a sfavore della parte gravata dell'onere della prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 e 43 ad art. 90), nella fattispecie dunque a sfavore della parte attrice (appello p. 9).
È vero che i testi __________ (rogatoria, risposte 8 e 13) e __________ (verbale 27.4.1998 p. 4 riga 7 e p. 5 riga 8) hanno dichiarato nelle loro deposizioni che la convenuta ad un certo momento avrebbe promesso l'erogazione del credito di costruzione. Le loro testimonianze, oltretutto smentite da altre risultanze istruttorie, si rivelano tuttavia contraddittorie con riferimento proprio al momento in cui la convenuta avrebbe formulato tale assicurazione: il teste __________ ritiene che ciò sarebbe stato il caso già al momento dell'acquisto del "", che altrimenti non sarebbe stato effettuato (cfr. risposta 13, mentre la risposta 8 risulta eccessivamente vaga), senonché egli non si avvede che tale tesi, oltre che da altri testimoni (teste h, verbale 9.12.1996, p. 7 e verbale 11.12.1996 p. 6), è chiaramente smentita già dagli scritti che la convenuta aveva indirizzato alla controparte prima dell'acquisto dei fondi (doc. R) e ancora al momento della concessione del credito per l'acquisto del "" (doc. T) - nel primo caso si precisava che la richiesta di credito per la riattazione restava sospesa, mentre nel secondo l'attrice veniva pregata di informare la banca circa il progetto di ristrutturazione e di inoltrare al più presto i documenti necessari per permettere l'esame della pratica (cfr. doc. 5) - come pure dall'inoltro nel giugno 1989 di una prima richiesta di concessione del credito in questione (doc. Y); il teste __________ ha per contro affermato che la convenuta non aveva mantenuto la parola che consisteva nell'erogare un prestito di 16'800'000.- per la ristutturazione (verbale p. 5, mentre a p. 4 egli si è espresso sulla questione solo in modo generico), dando con ciò l'impressione che essa avrebbe assicurato la concessione del credito di costruzione al più presto nel giugno 1989, quando per la prima volta è stata menzionata quella cifra (cfr. doc. Y), ma le sue affermazioni sono smentite dalle circostanze di fatto indicate in precedenza, tanto più che egli non è assolutamente stato in grado di indicare in quale occasione la convenuta avrebbe provveduto a modificare la sua precedente posizione, assicurando ora la concessione del credito. In realtà nulla prova che a quel momento o dopo quella data la convenuta abbia assicurato, promesso o lasciato intendere la concessione del credito per la ristrutturazione del "" (cfr. testi __________ e __________): significativo in proposito è che l'attrice in seguito si è nuovamente adoperata per completare l'incarto, tanto che nell'aprile 1990 ha provveduto a inoltrare una nuova richiesta di credito (doc. AR), senza mai accennare ad eventuali promesse di concessione del credito.
3.1.2 La tesi secondo cui la convenuta sarebbe responsabile nei confronti della controparte per aver violato il suo dovere di informazione e consulenza nella fase precontrattuale deve parimenti essere disattesa.
La censura, oltre che proceduralmente irricevibile siccome formulata per la prima volta in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è ampiamente infondata anche nel merito. L'istruttoria di causa ha innanzitutto provato che l'attrice
3.2 Nemmeno risulta che il rifiuto della convenuta di concedere il credito di costruzione sia stato pretestuoso e dunque abusivo.
Va innanzitutto rilevato che il fatto che l'attrice abbia adempiuto a tutta una serie di condizioni poste dalla convenuta non obbligava quest'ultima a concedere il credito di costruzione, bensì unicamente ad esaminarlo (cfr. doc. 5), ciò che per altro essa ha regolarmente fatto. Ciò posto, l'istruttoria ha permesso di accertare che la mancata concessione del credito era dovuta a tutta una serie di circostanze oggettive: innanzitutto al fatto che l'__________, che avrebbe dovuto essere coinvolta nel progetto (cfr. doc. 5 e 13, teste __________ e __________h, verbale 9.12.1996, p. 5 e 9), ha comunicato di rinunciare a una sua partecipazione (cfr. doc. AW e doc. II° richiamati); al fatto che il progetto appariva sovradimensionato (cfr. l'autocritica dell'architetto nel doc. 22 e rogatoria __________, risposta 6.1); al fatto che l'attrice non disponeva del necessario capitale proprio (rogatoria __________, risposta 6.1, teste __________ verbale 27.11.1997 p. 3), da cui il rimprovero mosso nei suoi confronti dai funzionari della convenuta (teste __________, verbale 9.12.1996, p. 8 e verbale 11.12.1996 p. 6) di non aver adeguatamente completato l'incarto per la concessione del credito; infine alla circostanza che essa non aveva presentato un progetto per la direzione della struttura (rogatoria __________, risposta 5.4 e 6.1 e risposta complementare 6.1, teste __________ verbale 27.11.1997 p. 2).
Se anche si volesse ammettere che con tale formulazione l'attrice intendeva impugnare il contratto di concessione del credito per l'acquisto del "__________" per dolo o per errore essenziale, va in ogni caso rilevato che l'eccezione sarebbe stata del tutto infondata già per il fatto che l'attrice aveva omesso di sollevarla entro un anno dacché era venuta a conoscenza della circostanza (art. 31 CO, norma chiaramente richiamata dalla convenuta, cfr. duplica p. 18), termine che ha iniziato a decorrere dal momento del definitivo rifiuto del credito di costruzione nell'agosto 1990 o comunque a far tempo dalla disdetta dei crediti avvenuta nell'agosto 1991 (doc. 24).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 gennaio 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 19'950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 20'000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 25'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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