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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2020.60
Data decisione, Autorità: 08.07.2020, IIICC
Titolo: Assunzione di nuove prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va sostenuto e reso verosimile
Incarto n. 13.2020.60
Lugano 8 luglio 2020/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2017.14 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 24 aprile 2017 da
RE 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 30 giugno 2020 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 18 giugno 2020;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 24 aprile 2017 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 22'872.- oltre accessori a titolo d’indennità per licenziamento abusivo.
La convenuta si è opposta alla petizione.
B. Limitato il procedimento all’eccezione di perenzione dell’azione sollevata dalla convenuta, con decisione 8 febbraio 2019 il Pretore ha respinto la petizione.
Con sentenza 10 marzo 2020 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha accolto l’appello dell’attore e riformato la predetta sentenza respingendo l’eccezione di perenzione. Ha quindi ritornato l’incarto alla Pretura per la continuazione della procedura (inc. 12.2019.57).
Il ricorso della convenuta è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 14 maggio 2020 (sentenza 4A_193/2020).
C. Con istanza 28 maggio 2020 la convenuta ha chiesto di assumere agli atti la busta d’intimazione dell’opposizione alla disdetta formulata da RE 1, richiesta cui l’attore si è opposto.
Con decisione 18 giugno 2020 il Pretore ha accolto l’istanza.
D. Con reclamo 30 giugno 2020 RE 1 insorge contro questa decisione e ne chiede la riforma nel senso di respingere l’istanza e di non ammettere la produzione del documento in questione.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sull’istanza di assunzione di nuove prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 19 giugno 2020. Rimesso alla posta il 30 giugno 2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319).
2.2 Il reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente sicché, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
Manifestamente inammissibile, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC) né si assegnano ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato ancora notificato.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 giugno 2020 di RE 1 è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione (unitamente al reclamo 30 giugno 2020 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.-, trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro la presente decisione è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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