AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.4
Data decisione, Autorità: 13.12.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00004
Lugano 13 dicembre 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1996.00357 (già 11'558) della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con petizione 10 dicembre 1990 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 104'483.20 oltre interessi;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 28 novembre 2000 ha accolto per fr. 33'509.10;
appellante l'attrice con atto di appello 29 dicembre 2000, con cui, previa l'assunzione di alcune prove, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 1° febbraio 2001 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. All'inizio del 1990 la ditta __________ ha ricevuto da __________ l'incarico di allestire la progettazione degli impianti elettrici per lo stabile denominato "__________", esclusa la parte relativa al __________, sito a __________ (doc. A).
Il 23 maggio 1990 le parti hanno interrotto la loro collaborazione.
B. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 104'483.20, pari alle prestazioni da lei effettuate sino a quel momento (3 fatture di fr. 103'012.70, fr. 705.50 e fr. 765.--, cfr. doc. D, F e H).
Il convenuto si è opposto a tale richiesta, contestando in particolare l'ammontare delle pretese attoree.
C. Il Pretore, in sentenza, ha parzialmente accolto la petizione.
Il giudice di prime cure, dopo aver premesso che nella fattispecie risultavano senz'altro applicabili le norme relative al contratto di appalto, ha provveduto a quantificare il valore delle prestazioni svolte dall'attrice, giungendo alla conclusione, in particolare sulla base del referto del perito giudiziario ing. __________, da lui sostanzialmente fatto proprio - salvo alcuni "ritocchi" -, che le stesse ammontavano a fr. 33'509.10, somma che egli ha quindi attribuito all'attrice, oltre agli interessi al saggio legale.
D. Con l'appello che qui ci occupa l'attrice chiede, previa l'assunzione di una nuova perizia giudiziaria e l'audizione del teste __________, di riformare il primo giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione. A suo dire, ciò s'imponeva se non altro già per il fatto il Pretore non le aveva riconosciuto alcuna remunerazione per quanto svolto prima della sottoscrizione del contratto, per il fatto che essa aveva chiaramente effettuato a regola d'arte tutte le prestazioni fatturate, oltretutto oggetto di un accordo tra le parti, e infine siccome il convenuto non aveva provveduto a contestare le fatture a lui indirizzate.
E. Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
Considerando
in diritto:
Per poter evadere tali richieste, occorre rammentare che, per costante giurisprudenza, il principio dell'applicazione dell'art. 322 CPC e in particolare della sua lett. a, che costituisce oltretutto una semplice facoltà e non un obbligo per l'autorità d'appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 322), va applicato con la massima prudenza, ritenuto che si tratta di un'eccezione al divieto generale di proporre nova in seconda istanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 322); scopo della lett. b della medesima norma, per la quale valgono gli stessi principi giurisprudenziali, è per contro di permettere alla parte, concretizzando con ciò il suo diritto di essere sentito, di far capo ai mezzi di prova da lei offerti in ossequio ai dettami procedurali, ma non ammessi in prima sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 322).
1.1 Questa Camera nelle particolari circostanze non può aderire alla richiesta di far allestire una nuova perizia giudiziaria.
Un intervento d'ufficio in tal senso giusta l'art. 322 lett. a CPC non appare innanzitutto opportuno per il fatto che agli atti è già stata versata un'ampia e circostanziata perizia giudiziaria. Non solo. Le parti, ed in particolare la parte attrice, hanno chiesto ed ottenuto una delucidazione scritta della stessa e in seguito addirittura - ancorché il codice di rito escludesse questa facoltà cumulativa (art. 252 cpv. 2 CPC) - l'audizione orale del perito.
È pertanto chiaro, in tali circostanze, che alle parti è già stato dato sufficiente spazio per una verifica peritale degli aspetti tecnici rilevanti, ciò che rende di fatto inutile l'allestimento di un ulteriore referto peritale, che del resto non avrebbe la presunzione di essere migliore dell'altro.
Nemmeno un intervento ai sensi dell'art. 322 lett. b CPC può entrare in linea di conto. Come già accennato in precedenza, la richiesta di una nuova perizia avrebbe potuto essere vagliata da questa Camera - ma con ciò non ancora ammessa - solo nel caso in cui il Pretore l'avesse respinta non già per motivi d'ordine ma poiché ritenuta inutile ai fini del giudizio, in altre parole se la prova non fosse stata rifiutata per motivi procedurali (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem). Nel caso di specie è invece evidente che la prova è stata respinta proprio per tali motivi, non essendo adempiute le premesse di cui all'art. 252 cpv. 5 CPC, secondo cui la designazione di un nuovo perito può avvenire unicamente nel caso in cui il precedente ha dichiarato di non poter rispondere ad alcuni quesiti o ad eventuali controdomande oppure se le stesse appaiono manifestamente insufficienti o discordanti, ciò che in base alla giurisprudenza è il caso solo qualora si possa affermare che la perizia appaia, anche ad un laico in materia munito però di buona istruzione, come illogico e contrario ai principi universalmente riconosciuti dalla scienza o dall'arte in questione, incontrollato o incontrollabile, poiché il perito si è basato su fatti non attendibili o ha tralasciato di considerare fatti veri e rilevanti (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 e 6 ad art. 252; IICCA 13 giugno 1994 in re G./R.).
Nella fattispecie non risulta innanzitutto che il referto allestito dal perito sia stato eventualmente carente o insufficiente, tanto è vero che egli ha dato puntuale risposta a tutti i numerosi quesiti postigli, anche oralmente, sebbene in alcuni casi - occorre qui evidenziare il clima di aperta contestazione in cui il perito, già oggetto di due istanze di ricusa da parte dell'attrice, era chiamato a rispondere - le sue risposte potevano apparire ermetiche: nel fatto che egli, allorché era stato richiesto di confermare se alcune prestazioni, ossia i contatti con fabbricanti, riunioni, ecc…, fatturate dall'attrice a tariffa B (a tempo) andavano pure conteggiate a suo favore e se no per quale motivo, abbia risposto che le stesse erano comprese nella tariffa base (verbale 14.1.1998 p. 2 in alto), si può in definitiva ravvisare una risposta sufficiente, anche alla luce delle considerazioni da lui esposte in precedenza (delucidazione scritta della perizia p. 1, 2 e 4) e nel prosieguo della sua audizione (verbale 14.1.1998 p. 2 a metà e in fondo e p. 8); il fatto che egli in un'altra, unica, occasione abbia in pratica eluso la domanda a sapere se il fatto di dover lavorare su piani 1:200 fosse tale da comportare un maggior dispendio di tempo, limitandosi a rispondere che in tali circostanze il progettista doveva pretendere dal committente la messa a disposizione dei supporti richiesti (verbale 14.1.1998 p. 7 e 8), non modifica il giudizio complessivo di completezza delle risposte da lui rese. Nemmeno risulta, tutto sommato, che le altre risposte peritali fossero contraddittorie o comunque tali da offendere la logica o la scienza: il fatto - cui si è già accennato in precedenza - che egli abbia negato il pagamento di alcune prestazioni svolte in tariffa B rilevando come esse fossero comprese nella tariffa di base, ovvero che costituissero in pratica accertamenti preliminari che il progettista era tenuto a prestare gratuitamente, non appare in effetti illogico o contrario alla scienza, né comunque si può ritenere che la diversa e contraria opinione dell'attrice, non suffragata da alcuna prova, possa essere ritenuta maggiormente attendibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 252); a torto, l'appellante rileva che il perito nell'ambito della sua audizione orale avrebbe dato una diversa giustificazione per negare la remunerazione dei piani 1:200: in realtà quest'ultimo mai in precedenza aveva preteso che gli stessi non fossero di alcuna utilità (cfr. perizia p. 21 e seg.), mentre è vero che i piani in questione dovevano essere retribuiti a tariffa B, come del resto il perito aveva già indicato nel referto principale - ove in effetti per tale prestazione aveva riconosciuto all'attrice fr. 570.50 (cfr. perizia p. 6 e 7) - e non invece secondo la tariffa A (a percentuale), come da lui erroneamente specificato - verosimilmente per una svista, sia pure senza conseguenze pratiche
1.2 Pure da respingere è la richiesta di assumere in questa sede il teste __________, che secondo l'appellante avrebbe dovuto riferire in merito al fatto che il perito era prevenuto nei suoi confronti (appello p. 12).
Ciò si giustifica innanzitutto già per il fatto che questa Camera - come detto - non ha ritenuto di dover far capo ad una nuova perizia, di modo che la prova in questione, finalizzata per l'appunto all'allestimento di quest'ultima, si rivela del tutto inutile. A prescindere da quanto precede, la richiesta andava in ogni caso respinta sia per motivi d'ordine che di merito: innanzitutto l'assunzione di un nuovo teste in appello è di principio inammissibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 13 e 21 ad art. 322); d'altro canto con sentenza 25 settembre 1997 il Tribunale federale, adito dalla medesima appellante con un ricorso di diritto pubblico a seguito della reiezione da parte del Pretore dell'istanza di ricusa 12 marzo 1996 nei confronti del perito, ha ritenuto non arbitraria la decisione di non assumere quel teste, per cui, atteso che le circostanze su cui egli avrebbe dovuto riferire in questa sede (cfr. appello p. 4) non erano diverse da quelle che egli avrebbe espresso con riferimento all'istanza di ricusa, la sua audizione non può essere ammessa nemmeno ora.
Le doglianze si rivelano in realtà del tutto infondate.
2.1 L'appellante censura in primo luogo il giudizio con cui il Pretore avrebbe concluso che per le prestazioni da lei svolte prima della sottoscrizione, il 23 marzo 1990, del contratto (doc. A) non le era dovuta alcuna remunerazione, non avendo essa preteso alcun pagamento.
Nell'occasione essa ha manifestamente frainteso le parole del Pretore: in realtà, a p. 4 della sentenza, il primo giudice ha chiaramente ritenuto che le prestazioni da lei svolte prima della sottoscrizione del contratto fossero effettivamente da remunerare, ma che tale remunerazione rientrasse nondimeno nelle somme fatte valere in causa, e ciò visto e considerato come la parte non aveva provveduto a formulare un eventuale onorario supplementare. Tale assunto è ineccepibile.
Fosse per ipotesi anche fondata, la tesi dell'appellante non le sarebbe stata in ogni caso di alcun giovamento, non avendo essa indicato rispettivamente provato in che misura l'esito della petizione avrebbe potuto essere diverso.
2.2 In questa sede l'appellante ribadisce inoltre come le parti, al momento in cui posero termine alla loro collaborazione, si accordarono nel senso che essa avrebbe fatturato il 70% delle prestazioni svolte fino ad allora e il 42% delle opere relative agli impianti __________, dal che la fattura di cui al doc. D, ritenuto che in ogni caso il convenuto non avrebbe mai provveduto a contestare le fatture esposte.
La prima circostanza, puntualmente contestata dal convenuto (risposta p. 4 e duplica p. 3), non ha trovato alcuna conferma nell'istruttoria di causa, per cui l'attrice può in definitiva beneficiare solo delle percentuali accertate peritalmente. Quanto alla seconda, la stessa appellante, riassumendo i fatti rilevanti a p. 3 del gravame, ha già ammesso l'avvenuta contestazione delle fatture da parte del convenuto, che del resto risultava ampiamente dalla testimonianza __________ (verbale p. 20) nonché dai documenti agli atti, segnatamente dal doc. E e soprattutto dal doc. I - a seguito del quale il doc. G, ove comunque la controparte aveva dichiarato di non accettare la fattura, era da ritenersi superato - nel quale il convenuto aveva dichiarato a chiare lettere di non essere d'accordo sull'importo fatturato; anche in seguito egli ha poi ribadito la sua posizione (cfr. doc. M; risposta p. 5 e 6 e duplica p. 4).
2.3 Sempre a giudizio dell'appellante, l'entità delle prestazioni da lei svolte, più che dalle risultanze peritali, sarebbe provata dai molti documenti versati agli atti (in particolare i classeur doc. B-C), dai numerosi contatti avuti con specialisti, enti o artigiani attestati dalle testimonianze assunte e infine dal fatto che il convenuto si sarebbe dimostrato in più occasioni negligente non mettendo a sua disposizione il necessario per svolgere il suo lavoro.
Non è così. In realtà è solo l'esame peritale che permette di stabilire in che misura l'incarico sia stato assolto, le altre prove indicate dall'appellante, pur rendendo l'idea di quali mansioni fossero state svolte rispettivamente secondo quali modalità, non consentendo per contro al giudice di verificare la correttezza delle prestazioni fatturate e quindi di quantificare le spettanze dell'attrice.
2.4 Senza storia è infine la censura con cui l'appellante ritiene inaffidabile la perizia giudiziaria, nella misura in cui avrebbe misconosciuto che essa aveva eseguito le sue prestazioni a perfetta regola d'arte rispettivamente in quanto aveva accertato, almeno parzialmente, l'inutilizzabilità delle sue prestazioni.
A prescindere dal fatto che l'eventuale accoglimento della censura non gioverebbe in ogni caso all'attrice, che siccome gravata dell'onere della prova (art. 8 CC), subirebbe in prima persona le conseguenze della mancanza di prove sull'entità delle prestazioni da lei svolte, occorre nondimeno rilevare come le questioni sollevate nell'occasione non siano minimamente rilevanti per l'esito della lite. Ad ogni buon conto, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, il perito ha accertato che l'attrice aveva svolto sostanzialmente senza errori le prestazioni da lei fatturate (perizia p. 25 e seg.), mentre più che esprimere un giudizio sull'inutilizzabilità o meno delle stesse egli si è premurato di esaminare a quale stadio della progettazione essa fosse pervenuta, la sola questione che in definitiva era determinante per stabilire l'ammontare delle sue spettanze.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 29 dicembre 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'650.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 1'700.--
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'000.-- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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