AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.158
Data decisione, Autorità: 10.01.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00158
Lugano 10 gennaio 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.652 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 13 giugno 1995 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 19’447.75 in conseguenza della responsabilità dell’amministratore della società anonima;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 25 luglio 2000 ha accolto;
Appellanti l’ing. __________ e l'avv. __________, che con atti di appello del 20 settembre 2000 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l'attrice con osservazioni 21 novembre 2000 postula la reiezione dei gravami con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
se deve essere accolto l’appello dell'ing. __________
se deve essere accolto l’appello dell'avv. __________
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L'attrice è risultata perdente nel fallimento di __________ dell'importo di fr. 19'447.75, di cui fr. 18'139.45 per forniture di materiali da costruzione, credito attestato da sentenza giudiziaria (doc. B), e la rimanenza per spese e ripetibili.
Ottenuta la cessione delle pretese della massa ex art. 260 LEF, nella presente causa essa procede contro i convenuti, amministratori della fallita, addebitando loro gravi negligenze nella conduzione della società, segnatamente l'omesso allestimento dei bilanci di alcuni anni, l’inattendibilità dei bilanci allestiti e, stante la compromessa situazione economica, il mancato deposito degli stessi ex art. 725 CO, atto che sarebbe stato doveroso sin dal 1983.
B. Con risposta 8 marzo 1996 l'avv. __________ ha avversato la petizione escludendo ogni responsabilità da parte sua, essendo egli dimissionario dal consiglio di amministrazione della fallita a far tempo dal 24 luglio 1990.
Nella propria risposta del 14 marzo 1996 l'ing. __________ e __________ hanno escluso che l'insolvenza di __________ possa essere stata ascrivibile agli amministratori, quanto semmai al clima generale di recessione, contestando inoltre gli addebiti relativi alle pretese omissioni nell'allestimento dei bilanci e la circostanza per cui gli stessi da tempo avrebbero dovuto essere presentati al giudice.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità degli art. 754 e segg. CO in vigore sino al 30 giugno 1992 ed ammessa la legittimazione passiva di tutti i convenuti, in particolare anche dell'avv. __________, ha ritenuto che la __________ sarebbe già stata in situazione fallimentare alla metà degli anni 80, situazione che risulterebbe con chiarezza dai bilanci di quegli anni, ragione per cui gli amministratori in ossequio all'art. 725 vCO, avrebbero dovuto provvedere al deposito del bilancio prima che l'attrice effettuasse le forniture poi rimaste impagate, il che avrebbe evitato il danno occorsole. Dal che l'accoglimento della petizione.
E. L'ing. __________ nel proprio gravame sostiene che non sarebbe stato l'indebitamento della __________ ha causare il danno patito dall'attrice, ma piuttosto l'agire dell'ing. __________, che da solo avrebbe stipulato con lei i contratti di fornitura conoscendo la situazione debitoria della società, il che interromperebbe il nesso di causalità adeguata con la colpa del ricorrente, consistente nel mancato deposito dei bilanci, ed il danno in questione.
In subordine, il ricorrente chiede che si tenga conto del fatto che egli non ha partecipato all'atto giuridico che ha causato il danno, così da non potere essere ritenuto solidalmente responsabile con l'ing. __________, unico organo attivo della società.
L'avv. __________ nella propria impugnativa rileva invece che il danno subito dall'attrice sarebbe intervenuto a seguito di un contratto stipulato dopo che egli aveva rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione della fallita, e non poteva perciò più esercitare controllo di sorta sull'attività della stessa. Egli non avrebbe pertanto commesso alcuna colpa, neppure lieve, che possa in qualche modo avere causato il danno subito dall'attrice, atteso che il fatto di non avere a suo tempo depositato i bilanci non avrebbe rilevanza nella fattispecie, essendo il danno stato causato dal contratto concluso dall'ing. __________, la cui azione sarebbe l'unica rilevante, tanto da interrompere un eventuale nesso causale con la mancata denuncia di insolvenza. Si dovrebbe inoltre considerare l'estraneità del ricorrente all'atto dannoso, così da non poterlo ritenere solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 759 vCO.
F. Delle osservazioni formulate dall'attrice ai due gravami, dei quali essa chiede la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Le parti e il Pretore, a giusta ragione (art. 1 Titolo finale CCS), sono concordi nel ritenere che la controversia circa la pretesa dedotta in causa sia da risolvere mediante l’applicazione degli art. 754 e segg. v.CO (II CCA 30 ottobre 1997 in re I. S.p.A./Z., 12 ottobre 1995 in re B./D.A. e V.).
A questo stadio della causa non vi è più contestazione da parte dei convenuti dell'esistenza di una violazione da parte loro dei doveri dell'amministratore della società anonima, sanciti dall'art. 725 vCO, per il motivo del mancato deposito del bilancio della __________ nonostante che non fosse più data la necessaria copertura del capitale azionario (per l'ing. __________: appello, punto 9, pag. 4; per l'avv. __________: appello, punto 9, pag. 5), mentre che litigiosa è la questione dell'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra questo comportamento dell'amministratore e l'insorgenza del danno di cui è chiesto il risarcimento.
2.1 Il nesso di causalità adeguata è dato allorché il comportamento del presunto danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, era di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF 112 II 442; II CCA 21 maggio 1993 in re M./C. e llcc.; Brehm, Berner Kommentar, n. 122 e segg. ad art. 41 CO; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, Berna, 1975, pag. 55 e segg.; Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, pag. 72 e 73).
Il giudice confrontato con il caso concreto deve chiedersi se è probabile che il fatto considerato abbia prodotto un effetto del genere di quello avveratosi, se in altre parole il risultato era oggettivamente prevedibile (DTF 112 II 442, 101 II 73). Il comportamento della vittima o di un terzo di regola non annulla il nesso di causalità adeguata tra il comportamento del danneggiante e il danno, e questo anche nel caso in cui la colpa del danneggiato o quella del terzo eccedano la colpa del danneggiante (DTF 112 II 41).
Questo perché anche quando altre cause del danno si affiancano a quella imputabile al danneggiante, questa rimane nondimeno adeguata fino a che essa può ancora essere ritenuta rilevante (II CCA 4 febbraio 1994 in re P./P. e llcc.). Se invece essa viene messa in secondo piano alla causa concomitante al punto da apparire, al confronto, irrilevante, allora si parla di interruzione del nesso di causalità adeguata (DTF 116 II 524; Rep. 1988, pag. 277; Brehm, opera citata, n. 132 e segg. ad art. 41 CO; Deschenaux/Tercier, opera citata, pag. 65).
2.2 Nel caso, come quello di specie, in cui si debbano valutare le conseguenze di un'omissione, occorre invece indagare sull'esistenza di un nesso di causalità ipotetica. Questo significa che per risolvere il quesito a sapere se un certo risultato è in relazione con una determinata omissione ci si deve chiedere se detto risultato, secondo la comune esperienza e l'ordinario andamento delle cose, sarebbe stato ottenuto anche senza l'omissione.
Se con un alto grado di verosimiglianza si può affermare che senza l'omissione in questione il danno non si sarebbe verificato, allora è dato un adeguato nesso di causalità tra l'omissione e il danno (DTF 116 IV 310; II CCA 4 febbraio 1994 in re P. e llcc./P. e llcc.; Brehm, opera citata, n. 126 ad art. 41 CO).
2.3 In base a questi principi è addirittura manifesto, nonostante le affermazioni del contrario dei ricorrenti, che l'omissione da loro commessa è direttamente causale per il verificarsi del danno: infatti, se i bilanci fossero stati tempestivamente depositati da amministratori diligenti la società sarebbe stata sciolta ben prima della stipula dei contratti (cfr. distinta a pag. 3 della sentenza doc. B) che hanno arrecato danno alla procedente, contratti che non avrebbero pertanto potuto essere conclusi, ragione per cui è addirittura certo che senza l'omissione il danno non si sarebbe verificato.
Contrariamente alla tesi degli appellanti, il nesso di causalità adeguata così determinato non viene interrotto per il motivo che la stipula dei contratti è stata curata esclusivamente da altro amministratore, ovvero dall'ing. __________. Il suo agire (ripetuti acquisti di materiale da costruzione per modici importi) non possiede in effetti alcuna connotazione di eccezionalità, ma va al contrario ritenuto costituente parte della normale amministrazione della __________, volta a mantenerla operativa nel consueto settore d'affari.
In tali circostanze l'agire dell'ing. __________ appare meramente incidentale, e nulla toglie alla rilevanza dell'ommissione commessa dagli appellanti, che a mente di questa Camera permane decisiva per il verificarsi del danno in discussione.
Per quanto riguarda, inoltre, il convenuto avv. __________, tale nesso di causalità non è interrotto nemmeno dalla sue dimissioni dal consiglio di amministrazione della società poiché la causa del danno, ossia il mancato tempestivo deposito dei bilanci, si è verificato ben prima della sua uscita.
2.4 La successiva argomentazione dei ricorrenti è volta ad ottenere la non applicazione nei loro confronti della responsabilità solidale prevista dall'art. 759 v.CO. La tesi è però fondata sulla non verificata circostanza, già evocata in precedenza dai ricorrenti, secondo cui l'ing. __________ sarebbe l'unico responsabile dell'atto giuridico (la stipula dei contratti in questione) che ha causato il danno all'attrice, e pertanto l'argomentazione è a ben vedere una mera ripetizione della predetta tesi della mancanza di nesso causale adeguato tra l'omissione dei convenuti e il danno subito dalla procedente.
Reietta quella tesi, l'unica considerazione possibile nell'ottica dell'applicazione dell'art. 759 v.CO deve essere quella per cui tutti i convenuti risultano colpevoli dell'omesso deposito dei bilanci che ha arrecato danno all'attrice, ragione per cui ben si giustifica il fatto che essi siano chiamati a rispondere in solido per tale danno.
Tanto basta a determinare la reiezione di entrambi i gravami, del tutto infondati.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 20 settembre 2000 dell'ing. __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all'attrice fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. L’appello 20 settembre 2000 dell'avv. __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all'attrice fr. 1'000.-- per ripetibili d’appello.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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