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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2020.68
Data decisione, Autorità: 23.10.2020, CEF
Titolo: Pignoramento di due unità di comproprietà per piani gravate di un pegno collettivo. Copertura dei crediti posti in esecuzione
Incarto n. 15.2020.68
Lugano 23 ottobre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 giugno 2020 di
RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 3 giugno 2020 a favore del gruppo n. 1, composto di diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________ (es. n. __________77, __________80 e __________53) (rappresentato dall’Ufficio contribuzioni, __________) Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________72) Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________01) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. Il 3 giugno 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato a favore dei creditori appena menzionati, le cui pretese ammontano complessivamente a poco più di fr. 9'300.–, le unità di proprietà per piani (PPP) n. __________6 e __________8, ognuna di 191⁄1000, della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escusso RI 1. L’UE ha stimato le PPP in fr. 200'000.– ciascuna e indicato che sulle stesse grava una cartella ipotecaria di primo grado di fr. 320'000.– a favore della Banca dello Stato del Cantone Ticino.
B. Con ricorso del 12 giugno 2020, RI 1 chiede di limitare il pignoramento alla sola PPP n. __________6, il cui valore di stima di fr. 200'000.– copre secondo lui ampiamente i crediti posti in esecuzione.
C. Con osservazioni del 23 giugno 2020 il PI 1 ha postulato la conferma del pignoramento, mentre l’Ufficio esazione e condoni, nelle sue del 25 giugno 2020, si è rimesso al giudizio della Camera.
Da parte sua l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso con osservazioni del 3 luglio 2020, facendo presente che il debito ipotecario è attualmente di fr. 316'000.–.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 4 giugno 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Infondato, il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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