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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.126
Data decisione, Autorità: 07.11.2000, IICCA
Incarto n. 12.2000.00126
Lugano 7 novembre 2000/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.2000.158 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 13 marzo 2000 da
contro
con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'911.85 oltre interessi;
domanda sulla quale il convenuto, precluso, non si è espresso, e che il Pretore con sentenza 13 luglio 2000 ha integralmente accolto;
in cui il convenuto, che con scritto del 17 luglio 2000 lamenta il fatto di non avere potuto partecipare all'udienza preliminare del 13 luglio 2000 a seguito di un grave impedimento;
scritto sul quale l'attrice non si è espressa;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
che con petizione 13 marzo 2000 l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'911.85 oltre interessi in rimborso dello scoperto risultante dall'utilizzo della carta di credito __________ n. __________;
che il convenuto ha disatteso sia il termine di risposta assegnatogli il 14 marzo 2000 che il termine di grazia ex art. 169 CPC assegnatogli il 28 aprile 2000;
che l'udienza preliminare è stata indetta per il 15 giugno 2000, ed in seguito, dietro richiesta di rinvio del convenuto, per il 13 luglio 2000;
che il convenuto non si è presentato all'udienza del 13 luglio 2000;
che il Pretore in quell'occasione ha comunque proceduto anche al dibattimento finale, e sempre il 13 luglio 2000 ha emanato la sentenza di accoglimento della petizione;
che con scritto 17 luglio 2000 il convenuto giustifica la propria assenza all'udienza del 13 luglio con l'impedimento incorsogli a seguito di un incidente stradale che ne ha reso necessario il ricovero in ospedale dal 12 al 13 luglio, così come attestato dall'allegato certificato medico;
che l'attrice non si è espressa sullo scritto 17 luglio 2000 del convenuto.
Considerato
in diritto:
che giusta l'art. 137 CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine va concessa a quella parte che, tra l'altro, non ha potuto chiedere un rinvio (in questo caso dell'udienza preliminare) per il motivo che è stata impedita ad agire;
che nella specie il convenuto afferma e dimostra di essere stato ricoverato, a seguito di un incidente stradale, nel reparto di chirurgia dell'__________ dal 12 al 13 luglio 2000, e dopo quella data di essere stato inabile al lavoro nella misura del 100% almeno sino al 18 luglio 2000;
che essendo l'impedimento intervenuto solo il 12 luglio 2000, esso ha sicuramente impedito al convenuto sia di partecipare all'udienza preliminare del 13 luglio che di chiederne tempestivamente il rinvio o di affidarsi ad un patrocinatore;
che lo scritto del 17 luglio 2000 appare tempestivo alla luce dell'art. 139 CPC;
che ricorrono perciò le premesse per accogliere la richiesta di restituzione in intero (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137, m. 16);
che il giudizio impugnato va quindi annullato e la causa rinviata al Pretore affinché provveda a indire nuovamente l'udienza preliminare e di dibattimento finale;
che per la presente decisione non si prelevano tasse o spese e non si attribuiscono ripetibili, peraltro non esplicitamente protestate, non avendo l'incolpevole attrice causato il vizio di procedura o avversato l'iniziativa del convenuto;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. L'istanza di restituzione in intero 17 luglio 2000 di __________ è accolta ai sensi dei considerandi e di conseguenza la sentenza 13 luglio 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è annullata, e la causa è rinviata al Pretore affinché proceda nel senso dei considerandi.
II. Non si prelevano tasse o spese. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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