AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.120
Data decisione, Autorità: 25.07.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00120 Rinvio TF
Lugano 25 luglio 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura di contestazione dell'elenco oneri - inc. no. OA.96.00615 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 - promossa con petizione con richiesta di assistenza giudiziaria del 9 settembre 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la cancellazione dall’elenco oneri relativo al fondo n. __________ di __________ del credito notificato dalla convenuta, nonché la restituzione della cartella ipotecaria di fr. 25’000.-- gravante il fondo in primo rango, domande avversate dalla convenuta e accolte dal Pretore con sentenza 31 dicembre 1998;
appellante la convenuta, con atto di appello 25 gennaio 1999 che chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di spese e ripetibili;
mentre l'attrice, con osservazioni 18 febbraio 1999, postula la reiezione del gravame e la concessione dell'assistenza giudiziaria per la sede d'appello, protestando spese e ripetibili;
richiamate le sentenze 26 luglio 1999 e 17 luglio 2000 della II Corte Civile del Tribunale federale che ha provveduto ad annullare i giudizi 7 maggio 1999 rispettivamente 2 marzo 2000, con cui questa Camera, in accoglimento dell'appello della convenuta, aveva riformato il giudizio pretorile nel senso della reiezione della petizione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione in rassegna l’attrice ha dato seguito al termine impartitole per la contestazione dell’elenco oneri nella procedura esecutiva volta alla realizzazione del fondo n. __________ di __________, di cui essa è comproprietaria in ragione di 1/2. Essa afferma che la cartella ipotecaria di fr. 25’000.-- gravante il fondo in primo rango sarebbe stata costituita nel 1982 in favore della __________ a copertura dei costi di costruzione della casa. Successivamente il titolo sarebbe tuttavia stato restituito al di lei marito, __________, condebitore e comproprietario del fondo, il quale alla di lei insaputa l’avrebbe dato in pegno alla convenuta. Stante la mancanza di potere di disposizione del marito sulla cartella ipotecaria, appartenente ad entrambi i coniugi, la sua costituzione in pegno sarebbe nulla, con la conseguenza di dover cancellare dall’elenco oneri il credito della convenuta siccome non garantito, mentre la cartella ipotecaria andrebbe resa all’attrice. In ogni caso il credito della convenuta nei confronti del marito ammonterebbe a soli fr. 22’500.-- oltre interessi.
B. La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo di aver acquistato in buona fede il pegno immobiliare, non potendosi evincere dal titolo l’esistenza di un rapporto di comproprietà su di esso, mentre il suo credito ammonterebbe a fr. 30’100.--, sicché sarebbe corretta l’iscrizione nell’elenco oneri dell’importo di fr. 25’000.--, corrispondente a quello del pegno.
C. Il Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, riassunti i fatti rilevanti, ha osservato che i proprietari del fondo gravato erano nel contempo debitori del credito incorporato nel titolo, motivo per cui esso - una volta estinto il debito - andava restituito dall’allora creditrice ad entrambi i coniugi. Esso sarebbe invece stato riconsegnato al solo __________, che avrebbe poi unilateralmente deciso il suo riutilizzo quale garanzia dei mutui accesi presso la convenuta, motivo per cui si dovrebbe ritenere che la consegna della cartella ipotecaria alla convenuta non sarebbe avvenuta validamente e sarebbe perciò nulla, senza che la convenuta possa invocare la propria buona fede.
D. Delle argomentazioni della convenuta - che postula la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione della petizione - e di quelle dell'attrice - che chiede la reiezione del gravame e la concessione dell'assistenza giudiziaria per la sede di appello - si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto:
Giusta l'art. 66 cpv. 1 OG l'autorità cantonale, a cui è stata rimandata una causa, può tener conto di nuove allegazioni, in quanto lo consenta la procedura cantonale, ma deve porre a fondamento della sua nuova decisione i considerandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 835 ad art. 322; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, Vol. II, n. 1.3 e segg. ad art. 66 OG).
Con la sentenza del 26 luglio 1999 il Tribunale federale ha dapprima rammentato il principio sancito dall'art. 884 cpv. 2 CC secondo cui chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione. Esso ha quindi indicato che determinante nel caso di specie era pertanto stabilire se la convenuta, al momento della costituzione del pegno, fosse in buona fede, in altre parole se a quel momento essa non sapesse che l'attrice era comproprietaria del pegno manuale.
Ciò premesso, l'Alto tribunale ha provveduto ad annullare la decisione 7 maggio 1999 di questa Camera, argomentando che, dalla documentazione prodotta e richiamata dall'attrice nel suo ricorso (segnatamente i doc. G, H, I e J), arbitrariamente non considerata dai giudici cantonali, risultava che la convenuta aveva proceduto nei suoi confronti con un'esecuzione in via di realizzazione di un pegno manuale indicandola quale terza proprietaria del pegno (in ragione di 1/2) e aveva confermato poi tale circostanza nella successiva istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione, dove l'attrice in effetti era stata di nuovo indicata come "terza proprietaria del pegno": tali documenti, a suo giudizio, sembravano dimostrare da parte della convenuta la conoscenza della comproprietà dell'attrice della cartella data in pegno manuale dal marito. Il diverso avviso espresso con decisione 2 marzo 2000 da questa Camera, secondo cui nulla agli atti però deponeva per una conoscenza diretta della convenuta della comproprietà della cartella al momento della sua acquisizione, essendo stato considerato arbitrario con il giudizio di rinvio del 17 luglio 2000 del Tribunale federale, il quale - nonostante quanto indicato da questa Camera al consid. 3.3 della sentenza annullata - ha invece concluso per l'assenza di qualsiasi accertamento nel senso che la conoscenza della convenuta della comproprietà del pegno fosse intervenuta solo dopo l'acquisizione del titolo, se ne deve obbligatoriamente concludere per l'assenza di buona fede della convenuta al momento determinante: ancora nel primo giudizio di rinvio, infatti, i giudici federali avevano specificato che se la banca convenuta fosse risultata a conoscenza della comproprietà dell'attrice della cartella data in pegno manuale dal marito, essa non solo avrebbe avuto motivo di dubitare della capacità di disporre della cartella stessa da parte del marito, ma aveva addirittura la certezza che egli, senza il consenso della moglie, comproprietaria del titolo - non provato - non poteva disporne e in particolare non poteva costituirla in pegno (art. 648 cpv. 2 CC). Appurata con ciò l'assenza di buona fede della convenuta al momento della messa in pegno della cartella ipotecaria qui litigiosa, essa non ha acquisito il diritto di pegno, per cui - contrariamente a quanto preteso dall'appellante - il credito iscritto nell'elenco oneri deve essere cancellato e il titolo deve essere ritornato all'attrice.
Nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili la legge concede al giudice un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato unicamente in caso di eccesso o di abuso (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150): nel caso di specie, pacifico che gli importi assegnati dal Pretore rientrino tra il minimo e il massimo della LTG e della TOA, non vi è pertanto motivo per modificare gli importi assegnati dal primo giudice, oltretutto consoni alla complessità in diritto della questione da risolvere.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 25 gennaio 1999 della __________ è respinto.
II. L’istanza 18 febbraio 1999 di assistenza giudiziaria di __________ è accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster