AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.109
Data decisione, Autorità: 20.03.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00109
Lugano 20 marzo 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1998.00156 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 21 dicembre 1998 da
rappr. dall'__________
patr. dallo studio legale __________
contro
patr. dall'avv. __________
con la quale l'attrice ha chiesto alla convenuta il pagamento dell'importo di Fr. 181'836.20 oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 1994 (violazione contrattuale, eventualmente indebito arricchimento) e che il Segretario assessore della Pretura, con sentenza 31 maggio 2000, ha accolto.
Appellante la parte convenuta la quale, con appello 23 giugno 2000, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione mentre l'attrice, con osservazioni 18 settembre 2000, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
Nel luglio 1991 _________ ha promosso, nei confronti di __________, un'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare chiedendo nello stesso tempo il blocco delle pigioni e degli affitti e l'UEF di Riviera ha affidato l'amministrazione dell'immobile alla __________ nel cui consiglio d'amministrazione sedeva __________, con firma individuale.
I proventi delle locazioni - per complessivi Fr. 181'836.20 nel periodo da luglio 1991 a febbraio 1994 quando il contratto di amministrazione è stato disdetto - contrariamente alle disposizioni del mandato di amministrazione che ne prevedevano il versamento sul c.c.p. dell'UEF, sono sempre stati invece accreditati ad un conto corrente dell'__________, presso la __________, e sono stati destinati al pagamento degli interessi ipotecari di pertinenza della __________. Ciò in forza di una cessione di credito del 16 aprile 1991 relativa a tutte le pretese presenti e future risultanti per __________ dai contratti di locazione con i locatari dello stabile e del diritto contrattuale, pattuito all'apertura del conto, di compensazione della banca.
__________, nel frattempo fallita, chiede al __________ e, subentrato alla __________, la restituzione di quell'importo addebitandole violazioni contrattuali e l'arricchimento indebito poiché, ai sensi dell'art. 806 cpv. 3 CC, le convenzioni passate con l'allora _________ al riguardo delle pigioni (cessione e possibilità di compensazione) sono inefficaci e non sono opponibili al creditore pignoratizio che, come nel caso concreto la __________, ha promosso l'esecuzione in via di realizzazione del pegno prima della scadenza delle pigioni ed ha chiesto l'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni.
Il primo giudice, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto all'attrice di vedersi rimborsata dalla convenuta. Argomenta che quest'ultima ha percepito indebitamente quell'importo non potendo opporre un proprio miglior diritto fondato sulla cessione delle pigioni rispettivamente sulla compensazione poiché effettuate in spregio all'art. 806 cpv. 3 CC.
Delle argomentazioni delle parti, sia in prima sede sia nella procedura di appello, si dirà per quanto necessario, nel seguito dell'esposizione.
La norma in questione rende inefficaci gli atti giuridici del proprietario riguardanti le pigioni non ancora scadute e allora, a volerne tenere conto nei rapporti tra le parti, si potrebbe individuare, applicando questo articolo di legge, la situazione di un pagamento senza valida causa o che ha cessato di sussistere. Il diritto alla cessione delle pigioni o alla loro compensazione con il credito per interessi ipotecari scaduti della banca non avrebbero infatti più gli effetti giuridici loro propri.
Ma l'obbligazione di restituzione derivante da indebito arricchimento presuppone un danno all'altrui patrimonio (art. 62 cpv. 1 CO) e l'attrice __________ non ha subito alcuna diminuzione del suo patrimonio poiché, se non avesse fatto versare alla banca le pigioni, le avrebbe dovute consegnare all'UEF a favore dei creditori pignoratizi procedenti e tra questi ci sarebbe allora stata anche la _________ che, mancando il pagamento degli interessi, avrebbe proceduto per la realizzazione del pegno come, in effetti, ha fatto successivamente.
Dal punto di vista dell'art. 806 cpv. 3 CC - quale motivo che ha, eventualmente, realizzato la cessazione della causa per la quale le pigioni potevano essere versate alla _________ - il patrimonio danneggiato sarebbe invero quello della __________.
Alla __________ manca così la titolarità della pretesa e quindi la legittimazione ad agire.
L'art. 63 CO inoltre prescrive che chi paga volontariamente un indebito può pretenderne la restituzione solo quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore. __________ ha continuato a pagare o a far pagare dai suoi inquilini le pigioni alla banca della quale era, in ogni caso, debitrice né ha affermato o dimostrato di averlo fatto per errore; nella stessa consapevolezza si trovava la __________ amministratrice per conto dell'UEF dello stabile in virtù della presenza della stessa persona, __________, a determinarne le volontà. La disposizione dell'art. 806 cpv. 3 CC non ha invero la potenza di cancellare i debiti.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello è accolto e di conseguenza la sentenza 31 maggio 2000 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città è così riformata:
La petizione 21 dicembre 1998 di __________ in liquidazione è respinta.
Le spese di Fr. 352.- e la tassa di giudizio in Fr. 6'000.-, da anticipare dall'attrice, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 14'200.- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
tassa di giustizia Fr. 3'450.-
spese Fr. 50.-
totale Fr. 3'500.-
già anticipati dall'appellante sono a carico della controparte che rifonderà inoltre al __________ l'importo di Fr. 6'000.- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster