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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.39
Data decisione, Autorità: 31.03.2000, IICCA
Incarto n. 12.2000.00039 rinvio TF
Lugano 31 marzo 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sulle pretese di risarcimento di cui alla sentenza penale 30 luglio 1996 (inc. DT.96.66 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4) formulate da
rappr. dalla __________
contro
rappr. da: avv. __________
vertenza già decisa da questa Camera con sentenza 17 agosto 1999, annullata con pronuncia 6 dicembre 1999 dalla I Corte civile del Tribunale federale in accoglimento del ricorso per riforma presentato da __________;
riesaminati gli atti e i documenti dell'incarto,
considerato
in fatto e in diritto:
L'appello 17 febbraio 1999 contro la decisione del pretore è incentrato sulla condanna al risarcimento della somma contesa malgrado l'assenza del presupposto del danno: il concordato personale ottenuto da __________ avrebbe infatti comportato l'estinzione di tutti i suoi debiti, compreso quello in esame.
L'art. 121 cpv. 3 LT (alla fattispecie concreta è applicabile l'identico art. 237 LT 28 settembre 1976) indica al proposito che il debitore della prestazione imponibile è l'unico responsabile del riversamento all'autorità fiscale degli importi trattenuti come imposta alla fonte; laddove sono considerati debitori della prestazione imponibile il datore di lavoro, come pure gli istituti assicurativi o di previdenza che hanno la loro sede o il loro stabilimento d'impresa nel Cantone (Direttiva N. 1/1999 della Divisione delle contribuzioni, V., p. 13). L'appropriazione indebita di imposte alla fonte (denominata nella vecchia LT distrazione d'imposta: art. 239) è prevista oggi come delitto fiscale all'art. 270 LT. La legge tributaria (né quella del 1976, né quella attualmente in vigore) non prevede per contro nessuna norma in base alla quale il debitore della prestazione -specie chi è stato riconosciuto colpevole penalmente in virtù dell'art. 172 CP- possa essere ritenuto responsabile per il risarcimento dei danni, in particolare causati dal mancato tempestivo riversamento allo ________ degli importi trattenuti. E' vero che l'art. 260 LT -coniato sulla falsariga degli art. 177 LIFD e 56 cpv. 3 LAID- parrebbe creare la responsabilità anche degli organi di una persona giuridica (contribuente) "per il pagamento dell'imposta sottratta" (Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria primaverile 1994, vol. 2, p. 789; Zweifel / Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/1 -StHG- art. 56, N. 32 e 33), ma ciò riguarderebbe esclusivamente la sottrazione d'imposta (art. 257 segg. LT), ossia una fattispecie di natura contravvenzionale (Zweifel / Athanas, op. cit., art. 56, N. 1) e non l'appropriazione indebita di imposte alla fonte che rappresenta un delitto fiscale (art. 269 segg. LT). D'altra parte, tale responsabilità non era contemplata nella vecchia legge fiscale, mentre per il resto -quo alla sottrazione d'imposta- la normativa era del tutto simile (cfr. art. 203 segg. v.LT). In particolare, la legge tributaria ticinese, in merito alle imposte alla fonte, non contempla (né contemplava) norme simili all'art. 52 LAVS che costituisce la base per la responsabilità diretta di organi e ausiliari del datore di lavoro per il mancato versamento dei contributi AVS (Maurer A., Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1993, p. 83 - 84).
Si volesse invece far capo al diritto civile, varrebbero le osservazioni formulate nella sentenza federale a proposito dell'art. 754 CO, peraltro non invocato in questa sede.
L'appello deve pertanto essere accolto con la riforma del dispositivo impugnato della sentenza penale a carico di __________.
Le spese e la tassa di giustizia, nonché l'attribuzione di ripetibili seguono la soccombenza dello __________.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA,
pronuncia:
Di conseguenza è annullato il dispositivo della sentenza penale 30 luglio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4 (inc. n. DT.96.66) che obbliga __________ a versare alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte l'importo di fr. 41'234.20 a titolo di risarcimento.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, già anticipati dall'appellante, sono posti a carico dello __________. Questi rifonderà a __________ l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili dell'appello.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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