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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.18
Data decisione, Autorità: 12.04.2000, IICCA
Incarto n. 12.2000.00018
Lugano 12 aprile 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.99.00084 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 11 ottobre 1999 da
rappr. dal __________
contro
rappr. dall' avv. __________
in materia di contratto di lavoro e chiedente la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 10'666.65 per salari arretrati oltre a Fr. 920.65 per spese, più interessi al 5% dal 22 settembre 1999; domanda alla quale la convenuta si è opposta postulando, in via riconvenzionale, la restituzione dell'importo di Fr. 16'500.- .
Nella quale il Segretario assessore della Pretura, con sentenza 19 gennaio 2000, ha parzialmente accolto entrambe le domande, condannando la convenuta a versare all'attore l'importo di Fr. 9'263.75 oltre interessi e l'attore a versare alla controparte la somma di Fr. 11'417.65.
Appellante l'attore che, con appello del 28 gennaio 2000, chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso che la domanda riconvenzionale sia integralmente respinta mentre la convenuta, con osservazioni e appello adesivo 11 febbraio 2000, chiede che l'appello principale sia integralmente respinto e l'indennità ripetibile, per entrambe le domande, modificata a sua favore.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto:
ha lavorato presso la ditta __________, in qualità di responsabile dello sviluppo commerciale dell'azienda, dal 4 maggio 1998 fino al 30 agosto 1999.
La convenuta ha riconosciuto di dovere all'istante, oltre alle spese varie richieste, solo l'importo di Fr. 8'833.35 per il salario di agosto e la quota parte tredicesima poiché l'entità del salario mensile pattuito era di Fr. 5'300.- e non di Fr. 6'400.- come preteso dall'istante. La maggiorazione, a compensazione dell'indennità per provvigioni, sarebbe stata pagata per errore anche dopo il quarto mese di lavoro nonostante non fossero maturate corrispondenti provvigioni a favore del lavoratore. Infatti per far fronte alle esigenze dell'attore gli era stato riconosciuto un bonus iniziale di Fr. 1'100.- mensili per i primi 4 mesi di attività lavorativa che sono stati però versati, per errore, per ben 15 mensilità così da maturare un importo di salario in esubero di Fr. 16'500.-, che, in via riconvenzionale, chiede le sia restituito.
Ha riconosciuto che, dopo i primi quattro mesi di lavoro, lo stipendio mensile dell'istante doveva essere di Fr. 5'300.- lordi e che il versamento dell'importo di Fr. 6'400.-, da allora sino alla fine del rapporto di lavoro, è avvenuto senza causa poiché non è stato dimostrato un diritto del lavoratore a percepire delle provvigioni. Calcolando il salario al netto delle trattenute per oneri sociali ha così determinato quanto dovuto reciprocamente dalle parti.
Con le proprie osservazioni la __________ si oppone all'appello di cui propone la reiezione. Essa ribadisce tra l'altro che il bonus non aveva lo scopo di sostituire le provvigioni, ma solo quello di anticiparle e che questi soldi sarebbero stati dedotti dalle provvigioni a venire che non si sono però, per carenza del lavoratore, realizzate. Con l'appello adesivo poi critica la decisione del Giudice di porre le ripetibili a suo carico, per quanto riguarda la domanda principale, perché essa si è fin dall'inizio dichiarata disposta a pagare l'ammontare che è poi stato confermato dal Giudice con la sentenza qui impugnata; anzi, tali ripetibili sarebbero da accollare all'istante che non è riuscito ad ottenere più di quanto gli era stato riconosciuto. Inoltre le ripetibili relative alla domanda riconvenzionale dovrebbero essere aumentate a Fr. 900.-, invece dell'importo di Fr. 350.- fissato dal primo giudice.
È pacifico in causa che la datrice di lavoro, dopo i primi quattro mesi di attività dell'istante per i quali gli era stato garantito un importo forfetario per provvigioni di Fr. 1'100.- mensili, ha continuato, anche successivamente e per ben 11 mesi, a versare tale importo in aggiunta al salario fisso mensile senza nessuna riserva e, per quanto particolarmente qui interessa, senza mai presentare, ad ogni scadenza mensile, il conteggio indicante gli affari che danno diritto alla provvigione (art. 322c cpv. 1 CO) o almeno comunicare che non ve ne erano.
Questo atteggiamento rappresenta, a non averne dubbio, una modifica, per atti concludenti, dello stipendio originariamente pattuito, sia nel suo importo che nelle sue modalità di corresponsione. Tale comportamento del datore di lavoro poteva e doveva essere recepito in questo senso, secondo il principio dell'affidamento, anche dal lavoratore poiché proprio dal momento in cui per contratto si doveva passare al sistema del calcolo delle provvigioni si è continuato a versare, si ripete senza alcuna riserva, l'indennità forfetaria. Non vi è quindi spazio per una restituzione per indebito mancandone le condizioni, in particolare quella del versamento eseguito per errore (Rehbinder, Berner Komm., 1985, ad art. 322 CO N. 18) che, del resto, la convenuta non comprova assolutamente, non bastando al proposito il solo fatto di un versamento superiore a quello contrattuale.
Il riferimento del primo giudice al caso del pagamento di un importo per salario inferiore a quello contrattuale è improvvido poiché, se è relativo al caso di cui alla DTF 109 II 327, in quella fattispecie il pagamento di un salario inferiore era avvenuto una volta con firma di quietanza del lavoratore che in occasione del pagamento della mensilità successiva aveva immediatamente protestato. In ogni caso, un pagamento inferiore dello stipendio pattuito è rappresentativo di una situazione di mora del datore di lavoro (Rehbinder, op. cit. ad art. 322 CO N. 19) che solo se proseguita per oltre tre mesi, senza opposizione, può rappresentare consenso con la riduzione (Rehbinder, op. cit., loc. cit.).
Illuminante al proposito dell'atteggiamento della convenuta è il fatto che, sollecitata a versare lo stipendio del mese di agosto 1999 nella misura dell'importo sempre versato, tanto è vero che la prorata per la tredicesima mensilità era calcolata su questo, non ha mai eccepito il preteso errore, adducendolo solo, per la prima volta, in sede giudiziale.
Nel caso concreto - in considerazione del riconoscimento di parte della pretesa, della maggior soccombenza dell'istante ma anche della completa passività della convenuta prima dell'inoltro della causa e del fatto che, invece di proporre l'accoglimento seppur parziale dell'istanza, la convenuta avrebbe dovuto chiederne la reiezione per compensazione con la sua maggior pretesa e formulare la richiesta riconvenzionale solo per il minimo resto - si giustifica di compensare ogni ragione di ripetibili tra le parti.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
I. L'appello 28 gennaio 2000 di __________ e quello adesivo 11 febbraio 2000 di __________ sono parzialmente accolti e di conseguenza la sentenza 19 gennaio 2000 della Pretura del Distretto di Lugano, invariato il dispositivo n. 1, è così riformata:
Non si prelevano né tasse né spese, la procedura essendo
gratuita. Le ripetibili sono compensate.
La domanda riconvenzionale è integralmente respinta.
Non si prelevano né tasse né spese, la procedura essendo
gratuita; la __________, è tenuta a rifondere ad __________ a, la somma di Fr. 350.- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia per la procedura d'appello, per la quale __________ verserà a __________ l'importo di Fr. 250.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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