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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.240
Data decisione, Autorità: 17.12.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00240
Lugano 17 dicembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa per lo sfratto dei conduttori - inc. no. SF.1999.00323 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 5 novembre 1999 da
patr. dall'avv. __________
contro
che la Segretaria Assessore della Pretura ha, con decreto 1 dicembre 1999, accolto ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione degli istanti l'appartamento di 3 1/2 locali al 4° piano dello stabile __________ in __________ a __________.
Ed ora sullo scritto 10 dicembre 1999 della convenuta, indirizzato alla Pretura, con il quale dichiara di ritenere ingiusta la decisione di sfratto poiché le pigioni sono state nel frattempo versate, di non aver potuto presenziare all'udienza di discussione perché impegnata nell'accudire due bambine piccole e di sperare in un altro colloquio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
Considerato
che la disdetta per mora del contratto di locazione che lega le parti è intervenuta il 15 settembre 1999 (doc. C) dopo che la conduttrice era stata diffidata, il 21 luglio 1999, a versare, entro il termine di trenta giorni, un importo di Fr. 5'336.- pari a quattro mesi di locazione arretrata;
che la documentazione prodotta solo dopo ricevuta la decisione di sfratto con la lettera 10 dicembre 1999, trasmessa a questa Camera quale atto di appello, non può più essere presa in considerazione poiché in seconda sede è vietato addurre nuove prove, fatti od eccezioni (art. 321 CPC);
che, in ogni caso, dalla stessa non si evince il pagamento nei termini dell'intera somma per la quale la convenuta era stata messa in mora, mancando del tutto la ricevuta postale riguardante la pigione di giugno;
che l'invocato impedimento per non aver potuto partecipare all'udienza di discussione non è tanto straordinario od inatteso da permettere il rifacimento dell'udienza stessa;
che la convenuta, se del caso, avrebbe potuto e dovuto chiedere un rinvio dell'udienza ed organizzarsi per potervi convenientemente partecipare;
che nemmeno è comprovato qualsiasi intervento, dopo la ricezione della messa in mora e della disdetta, per spiegare la sua posizione per cui lo scritto successivo al decreto di sfratto non sembra altro che un tentativo maldestro per allontanare nel tempo l'esecuzione dello sfratto;
Per i quali motivi
visti gli art. 506 e seg . CPC
pronuncia
L'appello 10 dicembre 1999 di __________ è respinto.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione all'avv. __________ e alla signora __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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