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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2010.25
Data decisione, Autorità: 17.10.2011, PENAL
Titolo: Reato di pornografia realizzato scaricando da internet sul proprio PC tramite l'applicativo peer-to-peer cartoni animati, filmati e immagini vertenti su pornografia infantile nonché fabbricando rappresentazioni visive vertenti su atti sessuali con fanciulli
Incarto n. 72.2010.25
Lugano, 17 ottobre 2011/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Locarno
composta da: giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del difensore e del Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare
nella causa penale Ministero pubblico
contro IMPU_1,
rappresentato dall’avv. DUF1
imputato, a norma dell’atto d’accusa n. _______ del 18 marzo 2010, di
pornografia
per avere, nel periodo 2005 - 8 agosto 2008, a ________ e __________, scaricando da internet sul proprio PC tramite applicativo peer-to-peer (Winmix e eMule) cartoni animati ed in seguito filmati e immagini pornografiche sapendo o dovendo presumere che ve ne fossero anche di pornografia infantile, come effettivamente è stato per un numero indeterminato di cartoni animati e per 13 filmati e almeno 2700 immagini, fabbricato rappresentazioni visive vertenti su atti sessuali con fanciulli;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 197 cifra 3 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:25.
Evase le seguenti
questioni: Con l’accordo delle parti, la data finale del periodo indicato nell’atto d’accusa è corretta in 8 agosto 2007, così come risulta dagli atti.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale propone la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di 180 aliquote da fr. 80.-- cadauna, per un totale di fr. 14'400.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Chiede altresì la confisca di quanto in sequestro;
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47, 69, 197 cifra 3 CP;
82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IMPU_1
1.1. pornografia
per avere,
nel periodo 2005 - 8 agosto 2007,
a ______ e _______,
scaricando da internet sul proprio PC tramite applicativo peer-to-peer (Winmix e eMule) un numero indeterminato di cartoni animati, 13 filmati e 2700 immagini vertenti su pornografia infantile, fabbricato rappresentazioni visive vertenti su atti sessuali con fanciulli;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.1. alla pena pecuniaria di fr. 14'400.--, corrispondenti a 180 aliquote giornaliere di fr. 80.-- cadauna;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e dei disborsi.
L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
È ordinata la confisca e la distruzione di:
un PC portatile con alimentatore (rep. n. _____);
un PC fisso (rep. n. _____);
un Harddisk esterno con alimentatore (rep. n. ______).
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 79.--
fr. 779.--
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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