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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2019.88
Data decisione, Autorità: 25.04.2022, CEF
Titolo: Rivendicazione di un conto bancario pignorato. Cauzione processuale in sede di appello
Incarto n. 14.2019.88
Lugano 7 gennaio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. b n. 1 LOG) sull’appello presentato il 9 maggio 2019 da
AP 1 IT- (patrocinata dall’ PA 1 )
contro la decisione 28 marzo 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa OR.2015.125 (rivendicazione di beni pignorati) che oppone l’appellante alla
AO 1, IT-__________ (patrocinata dagli avv. PA 2 e PA 3, Lugano)
e ora statuendo sull’istanza preliminare contenuta nella risposta all’appello volta alla prestazione di una cauzione processuale di fr. 110'000.– e alla limitazione della procedura alla questione della cauzione processuale;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che statuendo con decisione del 14 dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato a favore della AO 1 (in seguito: PI 1), a concorrenza di fr. 145'398'000.–, il sequestro di diversi averi bancari di cui PI 1 risulta proprietario, tra cui una relazione bancaria intestata alla PI 2 presso __________ di Lugano;
che il decreto di sequestro è stato eseguito lo stesso giorno dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano su attivi stimati in fr. 9'249'871.– ed è stato convalidato dalla sequestrante il 19 dicembre 2012 con un’
esecuzione (n. __________) volta all’incasso di fr. 144'840'000.– oltre agli accessori;
che con decisione del 4 ottobre 2017 il Pretore ha respinto sia l’opposizione sia la domanda di garanzia presentate dalla moglie di PI 1, AP 1, che si professa beneficiaria del conto della PI 2 sequestrato, e ha posto a carico dell’opponente le spese processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 15'000.– a favore della sequestrante;
che questa Camera, con sentenza 14.2017.190 del 7 settembre 2018, ha parzialmente accolto il reclamo interposto da RE 1 contro la decisione citata, limitatamente alla domanda tendente all’attribuzione di una garanzia (art. 273 LEF), accolta per fr. 70'000.–, mentre le spese processuali di fr. 3'000.– sono state poste a carico della reclamante, con l’obbligo di rifondere alla CO 1 fr. 20'000.– per ripetibili;
che al ricorso interposto dall’opponente il 21 ottobre 2018 il Tribunale federale ha conferito effetto sospensivo nel senso di mantenere il sequestro, ma di vietare la conseguente procedura durante il procedimento ricorsuale (decreto dell’8 gennaio 2019 nella causa 5A_879/2018);
che il 28 marzo 2019, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la petizione formulata il 26 maggio 2015 da AP 1 nei confronti della AO 1, volta a sottrarre i valori patrimoniali depositati sulla relazione bancaria intestata alla PI 2 al pignoramento eseguito a convalida del sequestro;
che le spese processuali di complessivi fr. 55'000.– sono state poste a carico dell’attrice, tenuta a rifondere alla convenuta un’indennità per ripetibili di fr. 185'000.–;
che contro questa decisione AP 1 ha inoltrato appello il 9 maggio 2019 per ottenere, in via preliminare, l’ammissione di diverse prove rifiutate dal Pretore, l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa alla prima sede (in subordine l’assunzione delle prove in appello), e in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di accertare la propria qualità di prima e unica beneficiaria di tutti i valori patrimoniali (in subordine del 64.13% di essi) depositati sulla relazione bancaria intestata alla PI 2, di fr. 9'249'871.– il 25 marzo 2015, e a sottrarli interamente (in subordine nella misura del 64.13%) al pignoramento eseguito (il 2 aprile 2015) nell’esecuzione a convalida del sequestro;
che nella sua risposta del 2 settembre 2019, la AO 1 ha chiesto la reiezione dell’appello e in via preliminare di sospendere la procedura e limitarla al trattamento della richiesta di versamento di una cauzione processuale di fr. 110'000.–;
che con osservazioni dell’11 novembre 2019, AP 1 ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza preliminare e in via subordinata la limitazione della cauzione processuale a fr. 25'000.– al massimo;
che giusta l’art. 99 cpv. 1 CPC l’attore può dover prestare cauzione per le spese ripetibili se – fra l’altro risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato il fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d);
che una richiesta di cauzione può essere formulata anche in seconda istanza nei confronti della parte reclamante o appellante, indipendentemente dal ruolo rivestito davanti all’istanza inferiore (DTF 141 III 558 consid 2.5.1; sentenza del Tribunale federale 4A_26/2013 del 5 settembre 2013 consid. 2.2, in SJ 2014 I 101; Suter/Von Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 8 ad art. 99 CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 4 ad art. 99 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 9 ad art. 99 CPC);
che nella fattispecie la AO 1 fa valere anzitutto che l’appellante non ha pagato le ripetibili di primo e secondo grado, per un totale di fr. 35'000.–, sicché sarebbe dato il presupposto dell’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC;
che con le osservazioni dell’11 novembre 2019 AP 1 ha tuttavia provato di avere bonificato fr. 35'000.– sul conto dei patrocinatori della controparte il 7 novembre 2019;
che la tardività del pagamento non è di rilievo, siccome il presupposto per l’accoglimento della richiesta di cauzione processuale – ovvero spese processuali esigibili scoperte – deve sussistere al momento della statuizione (sentenza del Tribunale federale 5A_ 916/ 2016 del 7 luglio 2017, consid. 2.4.5, RSPC 2017 424; V. Rüegg/M. Rüegg, op. cit., n. 6 ad art. 99; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 99);
che la AO 1, d’altra parte, fonda la propria istanza sul fatto che sarebbero realizzate le condizioni dello stato d’insolvenza nel senso dell’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC e in ogni caso sussisterebbe il rischio concreto che il pagamento delle ripetibili di appello sia compromesso (nel senso della lett. d) perché la stessa appellante ha sostenuto nella procedura pendente davanti al Tribunale federale di essere una casalinga “integralmente a carico del marito” e di dover “quindi ricercare finanziamenti presso istituti bancari o privati”;
che – obietta l’appellante – pur essendo casalinga, ella non ha debiti di sorta e ha sempre esaudito tutte le richieste di pagamento, seppur a volte con qualche ritardo, ciò che si spiega con l’entità degli acconti richiesti e delle ripetibili da rifondere;
che l’appellante ammette però di dover sempre fare affidamento a terzi per versare gli acconti richiesti e pagare le ripetibili dovute;
che pertanto se non dovesse rifondere volontariamente le ripetibili per ipotesi riconosciute alla controparte al termine della procedura d’appello, il loro incasso risulterebbe seriamente compromesso (giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC) dal momento che non avrebbe la possibilità di escutere né l’appellante – per sua ammissione senza risorse proprie – né i non meglio precisati terzi, verso i quali ella non pretende di vantare diritti;
che per quanto riguarda l’entità della cauzione, a mente della AO 1 essa va fissata tra fr. 55'000.– e fr. 110'000.–, ovvero tra il 30% e il 60% dell’indennità di fr. 185'000.– stabilita in prima sede, e viste le caratteristiche della procedure, il valore di lite e la posizione processuale assunta dall’appellante chiede di applicare la fascia più elevata;
che in via subordinata l’appellante considera invece che in virtù dell’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310) la cauzione dovrebbe variare tra fr. 54'000.– e fr. 108'000.– tenuto conto del valore di causa ammontante a circa fr. 9'000'000.–, ma sostiene che il dispendio effettivo non dovrebbe superare 80 ore di lavoro, giacché la vertenza è perfettamente nota alla controparte e non comporterà più atti processuali rilevanti, sicché sulla scorta della tariffa oraria di fr. 280.– la cauzione dovrebbe ammontare a suo dire al massimo a fr. 25'000.–, spese e IVA comprese;
che l’appellante non spiega per quale motivo ci si dovrebbe scostare dall’art. 11 RTar, non tiene minimamente conto nella propria valutazione del criterio (in casu rilevante) del valore litigioso né esclude una replica, ciò che potrebbe costringere la parte avversa a presentare una duplica;
che la causa in esame non presenta particolarità tali da giustificare di derogare all’art. 11 RTar (sulla scorta dell’art. 13 cpv. 1), sicché la cauzione va fissata tra fr. 55'000.– e fr. 110'000.– tenuto conto del valore litigioso di fr. 9'249'871.– (valore dei beni pignorati);
che le vaghe e telegrafiche indicazioni della AO 1 non legittimano l’applicazione della fascia alta della tariffa;
che, anzi, come per la fissazione dell’anticipo occorre orientarsi verso la fascia bassa, tenuto conto che la tematica litigiosa è già stata parzialmente trattata in sede di opposizione al sequestro;
che a riguardo dell’importanza della lite, delle sue difficoltà, dell’ampiezza del dispendio lavorativo e dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar), una remunerazione – e quindi una cauzione – di fr. 60'000.– appare adeguata pur considerata un’eventuale replica;
che in caso di mancato versamento della cauzione nemmeno entro un termine suppletorio non si entrerà nel merito dell’appello (art. 101 cpv. 3 CPC);
che le spese giudiziarie della decisione odierna, stabilite in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza reciproca delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC);
ch’essendo la decisione odierna una decisione incidentale, i rimedi esperibili sul piano federale (da menzionare giusta l’art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) seguono la via giudiziaria dell’azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), ovvero soggiace al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Corboz in: Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 25 ad art. 72 LTF), avuto riguardo a un valore litigioso, come detto, di fr. 9'249'871.–, ampiamente superiore alla soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza di prestazione di cauzione è parzialmente accolta e di conseguenza AP 1 è tenuta a prestare entro il 10 febbraio 2020 una cauzione di fr. 60'000.– a titolo di garanzia per eventuali ripetibili in favore della controparte per la procedura d’appello, depositando tale importo, in contanti oppure con versamento sul conto corrente postale 69-10370-9 intestato al Tribunale d’appello, 6900 Lugano, introiti AGITI (IBAN CH50 0 900 0000 6901 0370 9, SWIFT Code/BIC POFICHBEXXX). La garanzia rimarrà vincolata finché la sentenza di appello avrà acquisito carattere definitivo e potrà essere liberata solo dal presidente o dal vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti.
Le spese processuali della decisione odierna, di fr. 500.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Notificazione:
– ; – .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con le limitazioni dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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