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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.229
Data decisione, Autorità: 13.01.2000, IICCA
Incarto n. 12.1999.00229
Lugano 13 gennaio 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa civile a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro (inc. CL.1997.10 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2) promossa con istanza 14 gennaio 1997 da
rappr. dall'__________
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'700.- quali salari impagati e tredicesima mensilità a liquidazione di un contratto di lavoro;
domanda che la convenuta ha integralmente contestato e che il pretore, con decisione 14 ottobre 1999, ha accolto limitatamente a fr. 9'147.75 oltre interessi e spese esecutive;
appellante la convenuta, con allegato 25 ottobre 1999, denominato "ricorso per cassazione", con cui chiede la riforma della sentenza impugnata e riconosce il credito dell'istante per fr. 2'070.60 oltre interessi;
richiamata la decisione del vicepresidente della Camera che ha concesso effetto sospensivo all'appello;
lette le osservazioni all'appello, presentate dall'istante in data 10 dicembre 1999;
esaminati gli atti della causa;
considera
in fatto e in diritto:
L'istante è stato assunto come capo servizio presso l'osteria __________ di __________ a far data dal 1. luglio 1994. Il contratto (doc. G) è stato concluso con la società convenuta come datore di lavoro e prevede oltre a un salario mensile lordo di fr. 3'900.-, una durata indeterminata e un termine di disdetta di 2 mesi per la fine di un mese. Il rapporto di lavoro è stato interrotto sulla base di uno scritto 15 ottobre 1995 della convenuta, destinato a tutti i dipendenti del ristorante, con cui veniva loro reso noto: che il ristorante avrebbe chiuso i battenti il successivo 22 ottobre 1995 alle ore 24.00, che tutti i contratti di lavoro erano disdetti per il 30 ottobre 1995 o comunque per la prima data utile, che tali decisioni volevano evitare il rischio "di continuare a farvi lavorare senza poter essere in grado di assicurare i salari dei prossimi mesi" e che, oltre le giornate da dedicare alla pulizia dei locali, i rimanenti giorni di ottobre sarebbero stati considerati come vacanze (doc. C).
Con l'istanza in esame il lavoratore chiede il pagamento del salario dei mesi di novembre e dicembre 1995, nonché la tredicesima mensilità poiché la disdetta per la fine di ottobre non rispetta i termini contrattuali. A questa richiesta la convenuta ha opposto la circostanza di aver offerto all'istante -senza successo- di lavorare fino a fine anno a stipendio pieno. In subordine sostiene che l'istanza non tiene conto delle deduzioni di legge da apportare al salario lordo richiesto in pagamento.
Il pretore, constatato che la disdetta in esame rappresenta disdetta ordinaria, ciò che conferisce al lavoratore il diritto al salario fino alla fine del contratto, ha concluso che l'istante ha diritto a percepire unicamente somme al netto dei contributi sociali: AVS, AI, IPG, AD, AINF e cassa pensione; dedotti i rispettivi importi, nonché una percentuale del 10,6% a titolo di imposte alla fonte, fr. 100.- pari all'indennità per vestiario non giustificata e fr. 176.- per vitto, ha riconosciuto il credito per il salario di novembre e dicembre e per la tredicesima mensilità nella misura complessiva di fr. 9'147.75.
La società appellante, dopo aver ammesso il licenziamento dell'istante per il 31 ottobre 1995, rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto che, consegnata la lettera di disdetta 15 ottobre, essa aveva poi proposto alla controparte -per bocca del suo amministratore avv. __________ - la continuazione del rapporto di lavoro fino alla fine del 1995 a stipendio pieno, garantito personalmente da quegli: il rifiuto di tale offerta priverebbe il lavoratore del diritto di conseguire il salario per i mesi in cui non ha prestato la sua opera. Riconosce per contro un suo credito di fr. 2'540.95 come quota parte della tredicesima mensilità. A sostegno della sua tesi si fonda sulla testimonianza __________ e sul doc. E, in quanto non contestato dalla controparte. Considera inoltre errata la conclusione del pretore laddove ritiene comunque impossibile una prestazione lavorativa dell'istante a dipendenza della chiusura del ristorante, poiché tale chiusura era semmai proprio dovuta al rifiuto del lavoratore e dei suoi colleghi di occuparsi dell'esercizio pubblico per altri due mesi.
Con le osservazioni all'appello l'istante chiede in sostanza che venga integralmente confermata la sentenza pretorile.
Nel caso particolare, contrariamente a quanto sostenuto al capoverso 3 del ricorso, l'istante ha sempre vantato in causa un credito capitale di fr. 11'700.-, importo non ridotto né in sede di contraddittorio 20 febbraio 1997, né in sede di discussione finale 8 giugno 1998 (o di riassunto scritto). L'impugnazione 25 ottobre 1999 -come peraltro già indicato con l'ordinanza di concessione dell'effetto sospensivo- dev'essere pertanto trattata come appello.
Trattandosi nella fattispecie di disdetta ordinaria, va ancora verificata la sua efficacia: al proposito è pacifico che il contratto non avrebbe potuto prendere fine prima del 31 dicembre 1995. In tal caso, salvo diversa pattuizione fra le parti, la disdetta data per un termine errato non decade, ma sarà efficace soltanto per il termine previsto dal contratto o dalla legge (Rehbinder, Comm. cit., art. 335 CO, N. 15). Se ne deve dedurre che in concreto la disdetta 15 ottobre ha interrotto il rapporto lavorativo non per la fine dello stesso mese, ma per la fine dell'anno. Su questa base l'istante non aveva motivo per rifiutare la sua attività lavorativa in favore della datrice di lavoro fino alla fine dell'anno. Egli, ritenendosi vincolato al contratto oltre il 31 ottobre, avrebbe dovuto dimostrare la sua disponibilità a prestare personalmente la sua opera al momento richiesto, presso l'esercizio pubblico della controparte. Solo a queste condizioni può infatti essere presa in considerazione l'ipotesi della mora della datrice di lavoro nell'accettazione della prestazione lavorativa (Rehbinder, Comm. cit., art. 324 CO, N. 11 e 12). Inoltre, a dipendenza delle difficoltà probatorie normalmente legate a una simile situazione, la dottrina suggerisce che il lavoratore si cauteli, esprimendo in forma scritta la sua volontà di offrire la sua prestazione, salvo correre il rischio che la sua posizione venga interpretata come un consenso alla fine prematura del rapporto contrattuale (Rehbinder, ibidem, N. 13). In concreto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, l'istante ha effettivamente preteso di poter continuare a "svolgere la sua regolare attività sino al termine di disdetta, ossia per il 31.12.1995" (doc. D). Presa di posizione cui la convenuta non ha dato seguito, ribadendo anzi la sua volontà di chiudere il rapporto di lavoro "definitivamente" per la fine di ottobre, preso comunque atto come il lavoratore, così come due colleghi, non avesse accettato di discutere la continuazione del rapporto di lavoro fino al 31 dicembre, "in assenza di precise garanzie di poter continuare almeno nel prossimo anno l'attività" (doc. E). Ma questa dichiarazione, assieme all'esposto sui motivi della disdetta che rendeva oggettivamente chiara la volontà della convenuta di chiudere l'esercizio pubblico per la fine di ottobre, dando persino disposizioni al personale per la riconsegna dei locali e promettendo che nel corso del mese di novembre, calcolati gli eventuali crediti per salari, essa avrebbe comunicato ai dipendenti "se e quando la società sarà in grado di provvedere al relativo pagamento" (doc. C), offrono un quadro tale della situazione da rendere superflua la dichiarazione del lavoratore. L'adempimento del suo obbligo alle prestazioni contrattuali non è infatti più necessario quando, già al momento della disdetta, gli è noto che il datore di lavoro non potrà soddisfarlo, cessando l'attività (Rep 1994, 354). In altre parole, la decisione di chiusura del ristorante, fondata su serie ragioni d'ordine finanziario e confermata nei fatti dal licenziamento contemporaneo di tutto il personale dell'esercizio pubblico, rappresenta un caso di mora del datore di lavoro che giustifica l'applicazione dell'art. 324 cpv. 1 CO e il riconoscimento in favore del lavoratore del diritto al salario senza prestazione di lavoro (Rehbinder, Comm. cit., art. 324 CO, N 15).
In tal senso l'impugnazione non può essere accolta e la parte soccombente è di conseguenza tenuta a versare a controparte indennità ripetibili per questa sede (art. 417 lett. e CPC).
Per questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC e la TOA
pronuncia:
L'appello 25 ottobre 1999 di __________ è respinto.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia. La ricorrente verserà a __________ la somma di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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