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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2019.133
Data decisione, Autorità: 06.09.2019, PENAL
Titolo: Autore colpevole di ripetuta guida sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata a tempo indeterminato, nonché colpevole di ripetuta guida senza assicurazione per la responsabilità civile
Incarto n. 72.2019.133 72.2019.134
Lugano, 6 settembre 2019/sg
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali
composta da: giudice Marco Villa, Presidente
Sascha Benzoni, cancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma del decreto d’accusa 4189/2018 del 27.9.2019 emanato dall’allora Procuratore PP, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
per aver ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 19.05.2016, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: ad __________ il 02.06.2018 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;
per aver ripetutamente condotto il ciclomotore surriferito senza il contrassegno richiesto, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti: ad __________ il 02.06.2018 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto: dall' art. 145 cifra 4 OAC;
ed inoltre, imputato, a norma del decreto d’accusa 80/2019 dell’8.1.2019 emanato dall’allora Procuratore pubblico PP, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
ripetuta guida senza autorizzazione
per aver ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 19.05.2016, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: a __________ l’11.09.2018;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;
Presenti: - l’imputato IM 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:01 alle ore 15:25.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente, richiamato l’art. 356 cpv. 3 CPP, ricorda all’imputato che può ritirare l’opposizione al decreto d’accusa fino alla conclusione delle arringhe.
Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche ai due decreti d’accusa in opposizione:
4189/2018 del 27 settembre 2018
-- a pag. 1, al punto 1, richiamato il verbale d’interrogatorio PS 3.6.2018 dell’imputato a pag. 2, si aggiunge, dopo Piaggio, SIV 1;
-- a pag. 1, ai fatti del punto 1, richiamato il verbale d’interrogatorio PS 3.6.2018 dell’imputato a pag. 3 da riga 6 (“D: In seguito…”) a riga 19 (“…lavoro come __________”), si aggiunge, dopo __________, __________, __________ e __________ nonché si modifica il 2.6.2018 e date precedenti con nel periodo 1.12.2016 / 2.6.2018;
-- a pag. 1, ai fatti del punto 2, richiamato l’art. 145 n. 4 OAC e il verbale d’interrogatorio PS 3.6.2018 dell’imputato a pag. 3 da riga 6 (“D: In seguito…”) a riga 19 (“…lavoro come ______”), si corregge senza il contrassegno richiesto, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione con per il quale non è stata stipulata l’assicurazione prescritta sulla responsabilità civile, si aggiunge, dopo __________, __________, __________ e __________ nonché si modifica il 2.6.2018 e date precedenti con nel periodo 1.1.2018 / 2.6.2018;
80/2019 dell’8 gennaio 2019
-- a pag. 1, al punto 1, richiamato il verbale d’interrogatorio PS 11.9.2018 dell’imputato a pag. 1, si stralcia, all’imputazione, ripetuta e si aggiunge, dopo Piaggio, SIV 1.
I presenti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e i due decreti d’accusa in opposizione sono modificati di conseguenza.
Il Presidente dà la parola all’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: spiega che i fatti sono ammessi e che le imputazioni non sono contestate. Le pene proposte nei due decreti di accusa però non sono, a suo dire, adeguate. Nonostante il comportamento dell’imputato, il difensore afferma che non è da escludere una sospensione condizionale della pena pecuniaria, accompagnata comunque da una multa. Ricorda che l’imputato ha commesso le infrazioni unicamente perché doveva rendersi sul posto di lavoro o per fare la spesa, comunque non per futili motivi. Chiede la condanna a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere sospesa condizionalmente per un lasso di tempo che lascia decidere alla Corte e una multa, il cui importo deve anch’esso essere deciso dalla Corte. Chiede altresì il prolungamento del periodo di prova relativo al decreto d’accusa del 17.2.2017 per la cui durata postula 1 anno.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 34 segg., 44, 46 cpv. 2, 47 e 49 CP;
95 cpv. 1 lett. b) LCStr;
145 n. 4 OAC;
80 segg., 84 segg., 335 segg., 352 segg., 422 segg e 429 CPP nonché 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. ripetuta guida senza autorizzazione
per avere, ad __________, __________, __________ e __________, nel periodo 1.12.2016 / 2.6.2018 e l’11.9.2018, ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio SIV 1, targato TI __________, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata il 19.5.2016 per tempo indeterminato;
1.2. ripetuta guida senza assicurazione per la responsabilità civile
per avere, ad __________, __________, __________ e __________, nel periodo 1.1.2018 / 2.6.2018, ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio SIV 1, targato TI __________, per il quale non è stata stipulata l’assicurazione prescritta sulla responsabilità civile;
e meglio come descritto nei decreti d’accusa in opposizione 4189/2018 del 27 settembre 2018 e 80/2019 dell’8 gennaio 2019 nonché precisato nei considerandi.
2.1. alla pena pecuniaria di fr. 1’650.- (milleseicentocinquanta), corrispondenti a 55 (cinquantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 55 (cinquantacinque) giorni (art. 34 segg. CP);
2.2. al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'600.- decretata nei confronti di IM 1 con decreto d’accusa del 17.2.2017 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma il periodo di prova è prolungato di 1 (un) anno.
La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1’000.- (mille) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 68.75
fr. 1'068.75
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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