AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.205
Data decisione, Autorità: 20.10.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00205
Lugano 20 ottobre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Zali e Epiney-Colombo (quest'ultima in sostituzione del giudice Chiesa, astenuto)
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 8 ottobre 1999, presentata nei confronti del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, avv. __________, da
rappr__________
nell’ambito della causa -inc. no. EF.99.01657 di quella Pretura- contro di lei promossa con istanza 6 settembre 1999 da
rappr.
volta ad ottenere, limitatamente all’importo di fr. 2’296.45 oltre interessi, il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto
che nell’ambito della causa di rigetto dell’opposizione contro di lei promossa con istanza 6 settembre 1999 dalla ditta , e conseguente al mancato pagamento da parte sua di una fornitura di merce alla ditta individuale denominata “ ” di cui essa è titolare, con scritto 8 ottobre 1999 __________, rappresentata dal marito arch. __________, ha chiesto la ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, avv. __________;
che l’istante ritiene che la Pretura di Lugano, Sezione 5, avrebbe dato prova di una grave inimicizia nei suoi confronti (art. 27 litt. a CPC): a suo dire, innanzitutto, al Pretore in quanto organo dirigente andrebbe ascritta la responsabilità per i comportamenti vessatori tenuti nei suoi confronti in precedenti procedure dai Segretari assessori che si erano avvicendati, l’avv. __________ prima e l’avv. __________ poi; inoltre il Pretore stesso in un’altra procedura si sarebbe reso responsabile in prima persona di un comportamento che costituiva “inadempimento nell’esercizio coscienzioso e doveroso delle sue funzioni e che offende la dignità, la credibilità e la reputazione della nostra Magistratura”;
che, in particolare, l’avv. __________ in un’occasione avrebbe giudicato in maniera arbitraria, tanto che la sua sentenza sarebbe stata annullata in cassazione, in un’altra avrebbe formulato dei giudizi di valore del tutto gratuiti nei confronti del marito dell’istante e in un’altra ancora avrebbe infine cercato di indurre la qui istante ad onorare un credito che in seguito non si è però rivelato tale; l’avv. __________ avrebbe invece omesso di verbalizzare in un’udienza alcune considerazioni che il marito aveva esposto; in un’istanza di sfratto il Pretore stesso avrebbe infine agito in maniera arbitraria, accettando al di fuori dell’udienza di discussione l’inoltro di un fax della controparte e caricando alla qui istante, convenuta in quella sede, le spese giudiziarie di fr. 50.-, pur a fronte della desistenza della controparte;
che con scritti, datati 13 rispettivamente 14 ottobre 1999, la controparte ed il Pretore hanno dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi giustificanti una ricusa, evidenziando il carattere pretestuoso dell’istanza;
che, in forza dell’art. 30 cpv. 1 CPC, competente a decidere le domande di ricusa formulate nei confronti dei pretori è questa Camera civile del Tribunale di appello;
che in effetti questa competenza funzionale è data per legge indipendentemente dal tipo di procedura adottata per la causa di merito, sia essa ordinaria (appellabile o inappellabile), sommaria o altra (IICCA 26 maggio 1993 in re B./C.B. SA, 24 maggio 1996 in re N./N., 21 maggio 1997 in re S. SA/P.);
che per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU;
che, ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi, come ad esempio quando il giudice si sia già occupato della medesima causa o di una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115 Ia 37; SJZ 1990 p. 588 e seg.);
che in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni o illazioni di parzialità non confortate da elementi concreti (Rep. 1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che la ricevibilità della presente istanza, firmata dal marito dell’istante, l’arch. __________, che non è un avvocato ammesso al libero esercizio della professione nel Cantone (art. 64 CPC) e neppure fa parte delle persone cui l’art. 64a CPC riconosce la rappresentanza processuale, è invero discutibile, il fatto che egli sia procuratore con firma individuale della ditta di cui la moglie è titolare essendo del tutto irrilevante per la questione della rappresentanza processuale;
che la questione può tuttavia rimanere irrisolta, atteso che in ogni caso nella fattispecie non si ravvisano gli estremi per poter ammettere una ricusa del Pretore;
che l’istante non ha infatti reso verosimile alcun elemento concreto suscettibile di confermare l’esistenza di una situazione d’incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale;
che innanzitutto non torna conto esaminare in dettaglio se i Segretari assessori della Pretura si siano effettivamente comportati in maniera vessatoria nei confronti dell’istante, quest’ultima con scritto 14 ottobre 1999 avendo del resto ammesso, onde evitare malintesi, che tali comportamenti facevano “da complemento soltanto, per l’intero quadro”;
che ad ogni modo i rimproveri mossi nei loro confronti -fossero anche fondati- potrebbero forse costituire un motivo per la loro ricusa, ma non certo per quella del Pretore da cui essi dipendono, non potendosi da ciò concludere per l’esistenza di una grave inimicizia tra quest’ultimo e la parte stessa, né di un motivo grave (per altro nemmeno evocato dall’istante), segnatamente di una sua eventuale parzialità nella vertenza attualmente sub iudice;
che l’unico rimprovero mosso alla persona del Pretore -così è del resto precisato dalla stessa istante nel menzionato scritto datato 14 ottobre 1999- rimane in definitiva quello di aver agito arbitrariamente nell’ambito di una procedura di sfratto (inc. no. SF.98.00205), per aver da una parte accettato l’inoltro di un fax dalla controparte al di fuori dell’udienza di discussione e per aver dall’altro caricato alla qui istante, convenuta in quella sede, le spese giudiziarie di fr. 50.-, senza riconoscerle alcuna indennità ripetibile, pur a fronte della desistenza della controparte;
che, contrariamente a quanto ritenuto dall’istante, le circostanze appena evocate non possono giustificare la ricusa del giudice costituzionale;
che il fatto che il Pretore abbia ammesso la dichiarazione di ritiro dell’istanza di sfratto, ancorché la stessa sia avvenuta mediante un fax al di fuori dell’udienza di discussione, non è stato di nocumento alcuno per la qui istante, che nell’occasione era convenuta, per cui la circostanza concreta non costituisce assolutamente un indizio di inimicizia o parzialità a suo sfavore;
che per contro, a fronte della pacifica desistenza della controparte, il giudizio pretorile che le caricava le spese giudiziarie di fr. 50.- risulta effettivamente in urto all’art. 77 cpv. 3 CPC -mentre il mancato riconoscimento di ripetibili a suo favore è corretto, non avendo essa sino a quel momento effettuato alcun valido atto processuale- ciò che tuttavia non impediva alla qui istante di censurarlo e di ovviarvi in sede di appello, a cui essa ha invece rinunciato, preferendo presentare un esposto al Consiglio della Magistratura (doc. 2) cui quell'autorità, con decisione 23 settembre 1998, ha peraltro ritenuto di non poter dar seguito (doc. 2.1);
che ad ogni modo tale episodio, verosimilmente dovuto ad una semplice svista, è ben lungi dal costituire un caso di grave e ripetuta colpa da parte del giudice ai sensi della giurisprudenza (RDAT 1984 p. 58 e 59), così che in definitiva non vi è ragione, per questo solo motivo, per ammettere la domanda di ricusa;
che in tali circostanze l’istanza che qui ci occupa va pertanto respinta con accollo all’istante di tassa di giustizia, spese e ripetibili (art. 148 CPC);
che gli atti di causa vanno dunque ritornati al Pretore affinché continui senza indugio nella procedura;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza di ricusa 8 ottobre 1999 di __________ è respinta.
§ Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. La tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.- (totale fr. 100.-), da anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.- per ripetibili.
III. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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