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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.198
Data decisione, Autorità: 29.10.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00198
Lugano 29 ottobre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro (inc. CL.99.57 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1) promossa con istanza 10 agosto 1999 da
__________,
(rappr. dall'avv. __________)
contro
__________,
(rappr. dallo studio legale __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'728.20 oltre interessi a titolo di provvigioni non riconosciute e di tredicesima mensilità pro rata temporis;
causa in cui il pretore ha emesso la decisione impugnata con cui ha dichiarato irricevibile la domanda della convenuta intesa all'accertamento di un credito proprio, opposto in compensazione al credito dell'istante;
appellante la convenuta che, con allegato 8 ottobre 1999, propone la riforma della decisione pretorile, ossia la ricevibilità dell'eccezione di compensazione con la conseguente decisione sul merito della lite;
letta la risposta all'appello presentata dall'istante in data 22 ottobre 1999;
preso atto del decreto 12 ottobre 1999 del pretore che accorda effetto sospensivo all'appello;
esaminati gli atti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
Il contratto di lavoro che ha vincolato le parti dal 1. gennaio 1998 è stato regolarmente rescisso da parte dell'istante per il 31 maggio 1999. Pacifico l'avvenuto pagamento del salario mensile di base, la vertenza concerne le provvigioni del 10% su un importo complessivo di fr. 127'870.- relativo a fatture emesse fino al 31 maggio per mediazioni concluse dall'istante e la tredicesima mensilità pro rata temporis per i primi cinque mesi dell'anno in corso, pari a fr. 833.35.
In sede di discussione la convenuta ha chiesto la reiezione dell'istanza, da un lato contestando l'esistenza e l'esigibilità del credito principale, dall'altro, opponendovi in compensazione un credito proprio a titolo di risarcimento danni di fr. 53'325.- per violazione sia del contratto di lavoro, sia dei disposti contro la concorrenza sleale, nonché una pretesa di fr. 2'000.- a titolo di indebito arricchimento, pari alla tredicesima mensilità erroneamente versata all'istante nel dicembre 1998. In particolare la datrice di lavoro, attiva nella consulenza, ricerca e selezione di personale, rimprovera alla lavoratrice di aver svolto negli ultimi tempi di validità del contratto, insieme a una collega anch'essa dimissionaria per la stessa data, attività concorrenziale in favore di un'altra società neocostituita di cui è diventata titolare. In quest'ambito entrambe si sarebbero impossessate di files della __________, ovvero raccogliendo dati utili, come indirizzi, numeri telefonici, ecc., così da poter iniziare su basi acquisite l'attività d'intermediazione per posti di lavoro in tutte le professioni. Preso atto dell'eccezione di compensazione e delle numerose prove prodotte e richieste dalla convenuta, l'istante ha proposto al giudice la disgiunzione delle azioni, invocando l'art. 417 lett. d CPC; domanda cui la convenuta si è opposta, rilevando di aver soltanto sollevato eccezione di compensazione e, in particolare, di non aver formulato azione riconvenzionale.
Con la decisione impugnata, il pretore -a dipendenza del valore del credito della convenuta- rimprovera a quest'ultima di non aver presentato anche una domanda riconvenzionale e osserva che, poiché il valore di tale domanda eccederebbe il limite consentito per la procedura speciale, si sarebbe semmai imposto di presentarla secondo le norme della procedura ordinaria. Egli ha pertanto dichiarato irricevibile la domanda della convenuta, "in quanto intesa all'accertamento di un credito di fr. 53'325.- da porre in compensazione al credito dell'istante".
L'appellante, postulando la ricevibilità dell'eccezione da lei sollevata, censura la decisione pretorile, in particolare rilevando l'obbligo del giudice di esaminare -nell'ambito dell'azione derivante da un rapporto di lavoro- il merito delle eccezioni intese a ottenere l'estinzione del credito principale.
Della risposta di controparte che chiede la reiezione dell'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
Nel caso concreto quindi, almeno a un primo esame, le pretese della datrice di lavoro opposte in compensazione al credito dell'istante, appaiono compensabili senza limitazioni a dipendenza della causa giuridica su cui si fondano.
A un'istanza come quella in esame non può essere soltanto opposto un credito della controparte nell'ambito di una compensazione, ma può essere contrapposta anche una domanda riconvenzionale, il cui ammontare non è tenuto in considerazione nella determinazione del valore litigioso. Tale determinazione, in questo tipo di vertenze, riveste significato particolare poiché il legislatore federale ha inteso garantire un disbrigo rapido, semplice e gratuito a tutte le vertenze di valore minore, ossia dove l'importo conteso non supera fr. 20'000.- (art. 343 cpv. 2 CO). La soluzione di procedura di fronte a un'istanza proposta entro tale limite ma connessa con una riconvenzionale di valore superiore è stata lasciata alla competenza dei Cantoni (Rehbinder, op. cit., 1992, art. 343 CO, N. 14). Nel nostro Cantone, l'art. 417 lett. d CPC impone al giudice di disgiungere il giudizio su un'eventuale domanda riconvenzionale "quando questa dia luogo a un'istruttoria troppo lunga in confronto a quella richiesta dalla domanda principale"; norma questa che si attaglia al principio dettato dall'art. 343 CO. Nulla per contro è previsto per quanto riguarda la compensazione; ma l'apparente omissione -come si vedrà- è giustificata.
Nel caso in esame, la convenuta non ha presentato nessuna domanda riconvenzionale, ma si è limitata a sollevare eccezione di compensazione sulla base di un credito proprio superiore al credito dell'istante. Essa ha con ciò fatto capo all'istituto della compensazione come mezzo di estinzione del credito, offertole dal diritto sostanziale alla stessa stregua di altri, enumerati agli art. 114 segg. CO. L'entità del proprio credito (oltre fr. 50'000.-) non è perciò determinante nella causa, se non nella misura idonea ad estinguere la pretesa dell'istante: è pertanto fuori luogo il rimprovero rivolto dal pretore alla convenuta di non aver proposto una riconvenzionale per l'intero credito da lei vantato, poiché sta all'iniziativa della parte di agire in giudizio come meglio crede (Cocchi/Trezzini, art. 172 CPC, n. 6).
Per quanto concerne la probabile complessità dell'istruttoria -elemento che verosimilmente ha condizionato la decisione pretorile in favore di un'evasione rapida dell'istanza- non può essere escluso che, tirate le somme, non vi sarebbe differenza pratica alcuna fra la trattazione di una domanda riconvenzionale e l'esame del benfondato dell'eccezione di compensazione. Con una differenza concettuale rilevante: che la domanda riconvenzionale è suscettibile di essere disgiunta dalla causa principale poiché può costituire un'azione a sé stante (tant'è che -caduta o ritirata la domanda principale- la riconvenzionale rimane pendente: art. 173 cpv. 5 CPC), mentre l'eccezione di compensazione fa parte inscindibilmente della stessa causa; comunque la questione attiene –come già indicato– al diritto federale per cui nessuna norma processuale cantonale potrebbe impedire di far capo all'eccezione di compensazione come mezzo di difesa del diritto sostanziale (JAR 1993, 266 e rif.cit.). D'altra parte, proprio nelle vertenze di lavoro, in virtù del rinvio di cui all'art. 418 CPC, vale la prerogativa del giudice di poter rifiutare o limitare le prove la cui assunzione ritarderebbe sensibilmente la decisione della lite (art. 394 cpv. 2 CPC).
Per quanto fin qui esposto, decretando l'irricevibilità dell'eccezione di compensazione, il pretore ha violato il diritto sostanziale e non ha applicato correttamente le norme di procedura sulle controversie derivanti da contratto di lavoro, finendo così per sottrarsi ai suoi incombenti giurisdizionali. Si impone pertanto che il decreto impugnato venga riformato e la causa sia rinviata al pretore perché ne decida l'esito.
Per questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC e la TOA,
pronuncia: I. L'appello 8 ottobre 1999 di __________ è accolto.
Di conseguenza il decreto 27 settembre 1999 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformato:
§ L'incarto è ritornato al pretore perché proceda nel senso dei considerandi.
II. Non si preleva nessuna tassa di giustizia. __________ verserà all'appellante fr. 200.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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