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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.180
Data decisione, Autorità: 09.11.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00180
Lugano 9 novembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.328 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 9 maggio 1997 da
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21'730.35 oltre accessori;
Domanda avversata dal convenuto, e respinta dal Pretore con sentenza 30 agosto 1999 in accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva del resistente;
Appellante l'attrice, che con atto di appello del 20 settembre 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione dell'eccezione;
Mentre il convenuto con osservazioni del 27 ottobre 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, l’attrice, avrebbe fornito al convenuto nel 1993 opere da impresario costruttore per fr. 65'404.10 ricevendo unicamente acconti per complessivi fr. 45'000.--, di modo che le sarebbe dovuto il saldo di fr. 21'730.35 oltre ad interessi e spese.
Il convenuto si è opposto alla petizione, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di controparte, vertendo la causa sulla remumerazione di opere in realtà effettuate da tale __________, mentre nessun contratto sarebbe stato concluso con la ditta attrice.
L'attrice ha replicato sostenendo che il __________ sarebbe il suo amministratore unico, e perciò i lavori da lui svolti dovrebbero intendersi siccome svolti per conto dell'attrice medesima, anche se trattandosi di una piccola ditta sarebbe facilmente comprensibile che il __________ possa essere scambiato per un prestatore d'opera indipendente.
B. Nel giudizio qui impugnato, limitato alla trattazione dell’eccezione, il Pretore ha rilevato che l'attrice non avrebbe dimostrato che il __________ abbia manifestato al convenuto di agire per il di lei conto, ed inoltre siffatta eventualità sembrerebbe esclusa dal fatto che solo il 12 marzo 1993, ossia dopo l'inizio dei lavori, l'attrice modificò il proprio scopo e la ragione sociale per dedicarsi ad attività edili. Dal che l'accoglimento dell'eccezione e la reiezione della petizione.
C. Con l’appello l'attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione dell’eccezione, ribadendo in sostanza le argomentazioni allegate nella procedura di prima sede.
Delle osservazioni all’appello del convenuto -che ne postula la reiezione con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato
in fatto:
La legittimazione attiva, ossia la posizione della parte attrice per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati in istruttoria (II CCA 30 settembre 1997 in re D. e D. SA/B. AG, 29 febbraio 1996 in re B. e B./S., 31 maggio 1995 in re W./P.).
Nel caso di specie si rileva come il gravame medesimo contenga l'ammissione dell'esattezza di entrambe le motivazioni poste dal Pretore a fondamento della propria decisione.
2.1 E' infatti pacifico, risultando dalla fattura da lei stessa emessa (doc. A), che i lavori di cui l'attrice chiede il pagamento sono iniziati l'8 marzo 1993, ossia (secondo le risultanze dell'Ufficio del registro di commercio) in un momento in cui essa esisteva sotto la diversa ragione sociale __________, attiva nel settore del macchinario d'ufficio, ragione per cui è escluso che essa possa avere concluso il contratto di appalto in questione.
2.2 Il preteso contratto sarebbe stato concluso da parte dell'attrice per il tramite del suo amministratore, laddove tuttavia l'affermazione della procedente per cui sarebbe "comprensibile come il Sig. __________ poteva essere confuso come un prestatore d'opera indipendente" include l'implicita ammissione del fatto che il preteso rappresentante dell'attrice non si qualificò come tale agli occhi del partner contrattuale, così da non potersi verificare l'auspicato effetto di rappresentanza ex art. 32 CO.
Tanto basta a determinare la reiezione del gravame, non potendo la sola intestazione della fattura o della corrispondenza modificare la titolarità del rapporto contrattuale (II CCA 29 giugno 1997 in re J. SA/M., 10 dicembre 1996 in re V. SA/M., 5 settembre 1996 in re T. SA/G.), e non avendo l'attrice nemmeno tentato di allegare l'avvenuta cessione in suo favore del credito in questione.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 settembre 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 400.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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