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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2018.4
Data decisione, Autorità: 01.03.2018, TCA
Titolo: Irricevibilità di una richiesta di rendita d'invalidità LPP presentata nei confronti di società d'assicurazione che gestisce gli affari (e che ev. funge da riassicuratore) di un'istituto di previdenza
Raccomandata
Incarto n. 34.2018.4
rg/sc
Lugano 1 marzo 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 22 febbraio 2018 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - con la petizione in oggetto AT 1, rappresentata dal-l’avv. RA 1, istando per la concessione del gratuito patrocinio postula nel merito la condanna di CV 1 al versamento di una rendita d’invalidità per sé e per la figlia a far tempo dal 1. agosto 2014;
secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previdenza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;
giusta l’art. 73 cpv. 1 1a frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto;
l'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 49 cpv. 2 LPP, art. 89bis cpv. 6 CCS; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116 V 220, 115 V 247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Meyer (Hrsg), Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989, p. 84; Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in: SZS 1983 p. 174);
nella versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp. 122ss; DTF 122 V 320, 326);
con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il
CV 1 (__________, già __________; cfr. il sito www.zefix.ch) è invece una società (anonima) d’assicurazione la quale, come ente fondatore, gestisce gli affari della __________ (già __________; cfr. atto di fondazi) e alla quale è affidata la copertura dei risc; cfr. artt. 67ss LPP; in argomento Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 2 n. 21, § 4 n. 22; Helbling, Personalvorsorge und BVG, 2006 p. 105).
A CV 1 non può di conseguenza essere riconosciuta veste di parte ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP (e ciò anche nel caso in cui l’assicurazione dovesse fungere da riassicuratore ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 cifra 1 LCA) (Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in: ZSR 1987, p. 611; Stauffer, op. cit., p. 623 n. 1641; Riemer, op. cit., § 8 n. 4 e § 4 n 4; SZS 1998 p. 373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470), debitore delle asserite prestazioni previdenziali essendo semmai l’istituto di previdenza cui AT 1 è stata assicurata, ossia la __________;
non rientrando l’assicurazione convenuta nel campo d’applica-zione personale dell’art. 73 LPP, la petizione presentata nei suoi confronti da AT 1 deve essere dichiarata irricevibile, con contestuale reiezione della domanda di gratuito patrocinio già solo difettando il requisito di probabilità di esito favorevole dell’azione (sui presupposti del gratuito patrocinio cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 17 p. 399; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti; cfr. artt. 2 e 3 Lag);
la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è irricevibile.
2.- L’istanza di gratuito patrocinio è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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