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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.176
Data decisione, Autorità: 10.11.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00176
Lugano 10 novembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.130 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 24 febbraio 1998 da
ora
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr.16’437.60 oltre interessi;
E ora sull'eccezione della convenuta di prescrizione dei diritti di garanzia della committente, eccezione respinta dal Pretore con sentenza 17 agosto 1999;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 17 settembre 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso dell'accoglimento dell'eccezione;
Mentre l'attrice con osservazioni del 19 ottobre 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
ritenuto
in fatto:
A. L’attrice afferma di avere appaltato alla __________ di __________ (che ha ceduto alla convenuta la propria pretesa per mercedi) l'allestimento in film di un opuscolo pubblicitario denominato "__________" ai fini della stampa del medesimo, da effettuarsi dalla __________ L'appaltatrice avrebbe fornito la propria opera solo il 15 novembre 1996, in grave ritardo sui termini contrattuali, mentre il 2 dicembre 1996 l'attrice avrebbe ricevuto dalla tipografia gli opuscoli finiti, denotanti gravi difetti riconducibili alla scadente qualità del film allestito dalla cedente.
I difetti, notificati il 18 dicembre 1996, avrebbero arrecato grave pregiudizio all'attrice, avendo molte delle ditte inserzioniste rifiutato il pagamento a causa degli errori e dei difetti dell'opuscolo.
Stante l'inadempienza dell'appaltatrice, nulla le sarebbe dovuto a titolo di mercede, o comunque la pretesa sarebbe da compensare con il danno sofferto dall'attrice.
B. Nella risposta del 17 luglio 1998 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione ex art. 371 CO dei pretesi diritti della committente, essendo trascorso più di un anno dalla ricezione dei prospetti senza che l'attrice facesse valere le proprie pretese risarcitorie.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che l'attrice avrebbe fatto valere i propri diritti quale committente in via d'eccezione nel contesto di un'azione di disconoscimento del debito, il che sarebbe ammissibile anche dopo la scadenza del termine annuale di prescrizione. Avendo l'attrice ossequiato i propri obblighi di verifica e di notifica dell'opera ricevuta, essa potrebbe conseguentemente esercitare i diritti di garanzia, ragione per cui sarebbe da respingere l'eccezione della convenuta.
D. Delle argomentazioni dell'appellante -che chiede la riforma del pronunciato pretorile nel senso dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione- e di quella della resistente -che postula invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Per evitare la prescrizione dell'azione occorre (come in ogni altra azione) che entro il suo termine sia compiuto un atto interruttivo ai sensi dell'art. 135 CO, il che non risulta in concreto essere avvenuto, né l'attrice lo pretende, di modo che va ammesso che i suoi diritti di garanzia di cui all'art. 368 CO si sono effettivamente prescritti un anno dopo la consegna dell'opera, ossia il 15 novembre 1997.
Ciò è quanto avviene nella presente procedura: il fatto che la committente vi figuri come attrice è infatti unicamente dovuto all'inversione di ruoli provocata dalla particolare natura di azione di disconoscimento del debito.
Dal profilo sostanziale essa in realtà non procede per ottenere la condanna della convenuta in virtù dei propri diritti di garanzia, ma si limita ad eccepirne l'esistenza, e perciò l'inadempienza dell'appaltatrice, per inibire la di lei pretesa di pagamento della mercede (esplicito: petizione, pag. 7).
Di conseguenza l'eccezione di prescrizione della convenuta andava disattesa non già perché infondata -la prescrizione è effettivamente intervenuta- ma bensì per il diverso motivo della sua improponibilità concettuale nei confronti della parte resistente (ancorché proceduralmente attrice), alla quale non può essere negato il diritto di eccepire un diritto prescritto.
E' ben vero che l'eccezione può essere addotta con successo solo se il vantato diritto di garanzia sussiste, e che, nel contratto di appalto, tale diritto sussiste, pena la sua perenzione, solo a condizione del rispetto dei doveri di verifica dell'opera e di tempestiva notifica dei difetti (art. 367 CO; Gauch, opera citata, n. 2288 e 2295), ma la verifica di queste premesse (e perciò dell'esistenza medesima del diritto oggetto dell'eccezione) attiene al merito della vertenza, e ne è pertanto prematura la disamina nel contesto di un giudizio preliminare ex art. 181 CPC limitato alla sola questione della prescrizione, riguardo alla quale ci si doveva limitare all'accertamento dell'irrilevanza dell'eccezione.
Ne discende, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 settembre 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 180.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 200.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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