AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.175
Data decisione, Autorità: 18.11.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00175
Lugano 18 novembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario: Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.547 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 24 giugno 1992 da
rapp. dall'avv. __________
contro
ora
__________ rapp. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 151’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione, domanda ridotta a fr. 71’000.-- oltre interessi in corso di causa a seguito del pagamento di fr. 80'000.-- da parte della resistente;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 9 luglio 1999 ha accolto per fr. 3'200.-- oltre interessi;
Appellante l'attore, che con atto di appello del 20 settembre 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 71'000.-- oltre interessi;
Mentre la convenuta con osservazioni del 2 novembre 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto affermato in petizione, il 15 giugno 1990 l'attore avrebbe ottenuto dalla convenuta l'estensione della polizza di casco totale già in vigore per un veicolo Porsche 930 alla vettura Ferrari 308 GTS da lui nel frattempo acquistata, con un limite di indennizzo di fr. 150'000.--.
La vettura sarebbe stata rubata il 7 agosto 1990 a __________, ma la convenuta avrebbe rifiutato la copertura del caso, dal che la presente causa per fr. 150'000.-- di valore assicurato più fr. 2'000.-- per gli oggetti personali presenti nella vettura al momento del furto, con deduzione di fr. 1'000.-- di franchigia contrattuale, ovvero per fr. 151'000.-- oltre interessi.
B. Nella risposta del 1° ottobre 1992 la convenuta, dopo avere pagato fr. 80'000.-- il 14 luglio 1992, si è opposta alla petizione, rilevando che al contratto d'assicurazione sarebbero state applicabili le condizioni particolari n. 245 e 290, secondo le quali il veicolo sarebbe stato assicurato solo per il valore venale e per cui vi sarebbe stata a carico dell'assicurato una franchigia di fr. 2'000.-- oltre al 20% della parte di danno eccedente tale importo. A parte ciò, la vettura non avrebbe avuto il valore venale preteso dall'attore, dovendo essa essere valutata in meno di fr. 100'000.--, dal che l'attore nulla potrebbe pretendere se non i fr. 80'000.-- già pagati dalla convenuta.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi ed argomentazioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto che in base alla perizia giudiziaria il valore venale del veicolo sarebbe stato di fr. 103'500.--. Stante l'applicabilità delle clausole n. 245 e 290, nonostante le contestazioni dell'attore al riguardo della n. 245, ne conseguirebbe un danno risarcibile di complessivi fr. 83'200.--, dal che un credito residuo dell'attore di fr. 3'200.-- oltre interessi.
E. Delle argomentazioni dell’appellante -che, in sintesi, ripropone le tesi e domande del primo processo criticando la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Pretore- e di quelle della resistente -che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1.1 Le CGA edizione 1.90 (doc. A), la cui applicabilità al contratto in esame non è litigiosa, all'art. 18 prevedono due distinte modalità di computo, la modalità A (art. 18.1.1) e la modalità B (art. 18.1.2).
La proposta di assicurazione del 15 giugno 1990 (doc. 10) esclude il risarcimento del valore venale maggiorato, ossia quello di cui alla modalità B, il che è un chiaro indizio in favore della pattuizione della modalità A, che è del resto quella indicata sulla polizza doc. F.
1.2 L'art. 18.1.1 delle CGA recita:
"Modalità A:
Le
prestazioni per vettura da turismo sono limitate al
Per tutti gli altri tipi di veicoli le prestazioni vengono accordate come segue:
Danno in seguito a collisione - valore venale
Danno casco parziale - valore venale maggiorato, come da cifra 1.2."
Non essendovi contestazione sul fatto che il veicolo rubato rientra nella categoria delle vetture da turismo, così come del resto risulta dalla polizza doc. F, se ne deve concludere per il diritto dell'assicurato al risarcimento del "valore venale" del suo veicolo (cfr. anche la CCA 290, di cui al doc. 11, recante la firma dell'attore).
Un'eventuale disputa tendente all'ottenimento di una valutazione secondo i criteri del "valore venale maggiorato" sarebbe del resto priva di significato, risultando dall'art. 18.1.2 delle CGA che dopo 7 anni di vita (il che è il caso nella specie) il valore venale maggiorato di cui alla modalità B viene a coincidere con il valore venale.
1.3 L'art. 18.1.3 delle CGA, facente esplicito riferimento alla suddetta modalità A, specifica che il valore antesinistro si calcola, in base alle direttive della commissione peritale svizzera, partendo dal prezzo di catalogo, dal quale vanno dedotti gli ammortamenti "per l'età, l'uso, l'usura e per altri motivi".
E' pertanto pacifico che secondo questa norma il valore venale dovrebbe sempre essere inferiore al prezzo di catalogo, essendo previsto di derogarvi solo per effettuare degli ammortamenti e non invece delle rivalutazioni.
Stante un prezzo di catalogo di fr. 60'780.-- (doc. 13, perizia ing. __________, pag. 2), e l'offerta da parte della convenuta di un indennizzo di fr. 80'000.--, ne deve conseguire che la norma in esame non è applicabile alla fattispecie, e non è perciò di aiuto nella determinazione del valore venale della Ferrari rubata.
1.4 Rileva infatti dalle varie perizie in atti, ed è inoltre noto a questa Camera, che nel periodo 1989-1990 determinate vetture con limitata diffusione commerciale, tra cui tutti i modelli Ferrari, sono state oggetto in tutto il mondo di investimenti speculativi, in virtù dei quali esse venivano acquistate non già (solo) per il piacere del loro utilizzo, ma allo scopo di rivenderle con profitto. I prezzi di queste vetture si sono di conseguenza rapidamente impennati, ed esse hanno così raggiunto delle quotazioni assai elevate, tanto da doverle considerare prive di ragionevole relazione con il valore intrinseco dell'oggetto, rispetto al quale la quotazione costituiva spesso un multiplo (cfr. p. es. la perizia dell'ing. __________, doc. 13, per cui il valore del veicolo usato e vecchio di oltre 10 anni avrebbe ammontato a circa il triplo del prezzo di catalogo).
Ad un certo momento, situabile nel 1990, la spirale ascensionale dei prezzi si è però arrestata, e vi è subentrato il fenomeno contrario. Il perito giudiziario afferma, genericamente, che "nel secondo semestre 1990 i valori di tutti gli autoveicoli hanno subito un enorme calo" (pag. 8), ma è evidente che si tratta di dichiarazione che non permette di quantificare la diminuzione del valore di mercato della vettura in esame rispetto alla sua quotazione precedente, atteso oltretutto che il furto è avvenuto già il 7 agosto 1990, ossia ancora nella prima parte del semestre in cui le quotazioni avrebbero subito detto "enorme calo".
In simili, particolarissime circostanze, risulta estremamente difficile esprimersi sul "valore venale" della vettura nella data del furto, potendosi quasi affermare che un esperto di borse merci (tale si è in effetti improvvisato il perito giudiziario in occasione della sua audizione, versando in atti grafici sull'andamento dei mercati azionari), o il direttore di una casa d'aste sarebbero stati all'epoca più qualificati di un tecnico di autovetture per definirne il valore, dovendosi in pratica evincere la quotazione del momento, e non solo le condizioni meccaniche del veicolo, a questo punto quasi di secondaria importanza.
1.5 Le parti hanno sicuramente tenuto conto di queste particolari circostanze: la polizza in esame (doc. F) reca infatti per la Ferrari l'indicazione "limite d'indennizzo fr. 150'000.--", importo corrispondente a quello indicato quale prezzo d'acquisto del veicolo sulla proposta d'assicurazione doc. 10, anche se la vettura era in realtà stata acquistata per fr. 130'000.-- (doc. L, deposizione __________).
E' ben vero che il teste __________, agente generale della convenuta, ha tentato di sostenere che il limite di copertura sarebbe stato di fr. 130'000.--, ma è in questo sconfessato dal chiaro tenore della polizza, che deve evidentemente essere preferito ad un'eventuale diversa volontà della convenuta non formalizzata nel testo della polizza.
In assenza di indicazioni di senso contrario, va ritenuto che anche il cospicuo premio annuo di base di fr. 5'525.-- fosse commisurato al limite di copertura indicato nella polizza, e se ne deve in ogni caso concludere che entrambe le parti erano coscienti del fatto che veniva assicurato un veicolo di notevole valore, la cui valutazione sfuggiva ai consueti parametri tecnici in tema.
Ciò nondimeno, deve anche in questo caso essere confermato il principio per cui il valore venale di un veicolo non corrisponde necessariamente al prezzo di acquisto, che non costituisce perciò un indizio definitivo in proposito (RUA, vol. XVI, n. 27, pag. 148 e segg.), mentre può essere preso in considerazione il prezzo al quale il danneggiato stava per rivendere la vettura in base ad un'offerta determinata e provata (RUA, vol. XVII, n. 41, pag. 232 e segg.).
1.6 Tutto ciò premesso, va ritenuto senz'altro corretto l'approccio al problema da parte del perito giudiziario (cui va demandata la questione, cfr. anche l'art. 67 cpv. 2 LCA) nella misura in cui egli ha effettuato degli accertamenti volti a stabilire il prezzo al quale in quell'epoca sono state vendute altre Ferrari del medesimo tipo di quella rubata all'attore, ossia delle 308 GTS a carburatori del 1978, laddove quella dell'attore aveva la particolarità di essere un esemplare allestito per il mercato americano riconvertito in versione europea.
Il perito risulta essersi fondato sui seguenti riscontri:
a) Il __________, all'epoca concessionario __________, ha dichiarato di "avere venduto nel secondo semestre 1990 dei veicoli Ferrari del tipo 308 GTB/GTS, edizione CH in perfetto stato al prezzo che varia da CHF 110'000.-- fino a CHF 115'000.--" (perizia, pag. 8);
b) Il __________ di __________ ha invece affermato di avere venduto, sempre nel secondo semestre del 1990, una Ferrari 308 GTS, versione CH, "di stato perfetto/originale con pochissimi chilometri al prezzo di CHF 115'000.--" (pag. 9);
c) Egli si è inoltre rivolto al collega esperto __________, specialista in veicoli d'epoca (il cui responso di 4 pagine in lingua tedesca è incluso nella perizia), che sulla base di uno "Zustand gut" ha stimato in fr. 115'000.--/120'000.-- il valore di mercato della vettura in questione nel settembre del 1995, ossia in un momento in cui la predetta ondata speculativa (menzionata anche da questo esperto alle pag. 3 e 4 del proprio responso) si era oramai esaurita. Alla pag. 3 di quel parere si trovano inoltre i riscontri di vendite all'asta di vetture simili, laddove risulta chiaramente la tendenza al rialzo del modello 308 GTS, venduto a fr. 105'000.-- l'11 febbraio 1990, a fr. 120'000.-- il 20 aprile 1990 (in entrambi i casi vetture in versione USA) e addirittura a fr. 146'250.-- il 10 maggio 1990 per la versione europea, mentre circa un mese dopo la versione europea ad iniezione (GTS i) veniva venduta a "soli" fr. 110'000.--, a riprova dell'effettivo maggiore pregio della vettura alimentata a carburatori, risultante peraltro da tutti i riscontri evidenziati dal perito.
d) Poco significative sono invece le risultanze delle ricerche fatte eseguire in Italia, sia perché riferite a vetture diverse (il 308 GTB è vettura differente dal 308 GTS, e diversa ancora è la versione a iniezione GTS i) o a un periodo precedente (il 1989), ragione per cui l'unica indicazione parzialmente pertinente è quella del valore di rivendita (__________) nel 1990 di 106 milioni di lire (circa fr. 120'000.-- al cambio dell'epoca) per una Ferrari 308 GTS i, meno ricercata della versione a carburatori.
e) Anche le perizie allestite dall'esperto nel corso del 1989 riguardano vetture differenti da quella in esame, ed è perciò unicamente interessante rilevare come dal febbraio all'ottobre 1989, data della prima e dell'ultima perizia, la quotazione di vetture sostanzialmente simili tra loro cresca da fr. 75'000.-- a fr. 90'000.--.
1.7 Agli atti figurano anche elementi di prova di altra natura:
a) Le inserzioni pubblicate dal__________ __________ hanno valore puramente indicativo, costituendo esse solo l'espressione del desiderio del venditore di incassare un certo prezzo, senza che vi sia però prova alcuna del fatto che tale prezzo viene effettivamente pagato da un acquirente. E' inoltre usuale che il venditore proponga inizialmente un prezzo più alto di quello al quale è disposto a stipulare il contratto, lasciando perciò un margine di negoziazione al potenziale acquirente che offrirà, con ogni probabilità, un prezzo inferiore a quello di cui all'inserzione.
b) Le opinioni dell'ing. __________ circa il valore venale della vettura (doc. E/13, Q) sono il tipico esempio di quello che la giurisprudenza intende quando sostiene che la perizia privata non si discosta, per efficacia probatoria, dall'opinione della parte medesima (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 15). L'importo di fr. 180'000.-- di cui alla "relazione peritale" doc. E/13, indicato oltretutto in un momento in cui il mercato era ancora in crescita, è infatti manifestamente eccessivo -prova ne è il fatto che non è confortato da nessun'altra indicazione simile- al punto che lo stesso perito precisava che "la presente stima è allestita unicamente a scopi assicurativi. NON si garantisce in particolare il realizzo del valore enunciato".
Più prudente risulta invece l'affermazione fatta nella lettera del 9 gennaio 1991 (doc. Q), secondo cui "ritengo congruo e corrispondente a un reale valore di riacquisto di simile modello parimenti preparato e conservato un importo non inferiore a fr. 150'000.--", tesi che comunque si regge unicamente, oltre che sull'autorevolezza del perito, sulle annesse inserzioni del__________ __________ (della cui fedefacenza già si è detto), da cui si evince che se è vero che vi erano due richieste di fr. 145'000.-- e fr. 150'000.--, è anche vero che altre due erano di fr. 119'000.-- e fr. 129'000.--.
Ne risulta che deve essere disattesa l'invocazione dell'appellante di questi riscontri, non potendo essi, per invalsa giurisprudenza (II CCA 1° febbraio 1999 in re P./B., 16 dicembre 1997 in re D./B., 27 novembre 1993 in re R./Q. e llcc.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, n. 18) essere preferiti (specie su queste labili basi) agli accertamenti del perito giudiziario
c) Analoghe considerazioni devono valere per il più che sintetico parere reso da __________ (doc. R), la cui indicazione è inoltre viziata dal fatto che non risultano essergli stati precisati la percorrenza della vettura in questione e il fatto che essa era originariamente un modello statunitense.
d) Il teste __________, che dichiara di avere esperienza nel commercio di vetture Ferrari, afferma di avere venduto un esemplare analogo a quello dell'attore (ma con ogni verosimiglianza una versione europea) per fr. 140'000.--. Non vi è motivo di dubitare della veridicità di questa affermazione, anche se il prezzo si situa alle quotazioni massime raggiunte dalla vettura (cfr. sopra ad 1.6.c). La deposizione, nemmeno menzionata dal Pretore, merita pertanto di essere considerata ai fini del giudizio.
1.8 Stanti questi accertamenti, non può essere senz'altro condivisa la decisione del Pretore di aderire all'opinione del perito giudiziario, e di ridurre così del 10% la valutazione del valore del veicolo in fr. 115'000.-- per "mancanza di originalità" a seguito della trasformazione da veicolo statunitense in europeo.
La valutazione di base di fr. 115'000.-- appare per sua parte condivisibile: essa è in linea con i prezzi praticati da rivenditori in Ticino, e trova riscontri anche nei prezzi spuntati nel corso delle aste. E' vero che in alcuni casi sono stati ottenuti ricavi anche sensibilmente superiori, ma si trattava di versioni europee e di vetture originali in perfette condizioni ("OR+"). Non può invece essere seguita la decisione di ridurre del 10% tale quotazione: si ritiene infatti che della mancanza di originalità si sia già tenuto conto nella valutazione in fr. 115'000.--, che altrimenti, ritenuti tutti gli elementi di cui sopra, ed in particolare la concreta possibilità di ottenere cifre superiori per vetture analoghe, avrebbe potuto essere più elevata, nell'ordine di fr. 120'000.--/fr. 130'000.--, risultando in definitiva preferibili le indicazioni di cui alla perizia __________ rispetto a quelle del perito giudiziario.
La pattuizione dell'elevata franchigia per il caso di furto risulta manoscritta in penna blu sull'originale della proposta d'assicurazione doc. 10 in termini equivalenti a quelli di cui al formulario della convenuta recante la CPA 245 (doc. 14), non lontano dalla firma del proponente, che non può perciò non avere preso visione dell'iscrizione "franchigia per furto 2000.- + 20% del danno".
L'agente generale della società convenuta __________ e l'impiegata __________ hanno esplicitamente affermato che la pattuizione in questione è stata apposta sul formulario prima che l'attore lo firmasse (teste __________) oppure che egli era stato espressamente avvertito dell'inclusione di tale clausola nel contratto d'assicurazione (teste __________).
A fronte di queste evidenze, l'attore sostiene anche in questa sede (pag. 13, 14 e 15) che la pattuizione sarebbe stata inserita nel testo della proposta a sua insaputa, dopo che egli aveva sottoscritto il documento. L'argomentazione, rimasta allo stadio di semplice parlato, è però destinata all'insuccesso in assenza dello svolgimento delle procedure formali volte all'accertamento della pretesa falsificazione del documento (procedura che l'attore aveva nondimeno annunciato già nello scritto 16 agosto 1991, doc. CC) e della non verità delle due deposizioni testimoniali, atteso che le prove di cui l'attore sospetta non sono contraddittorie tra di loro ma formano al contrario un insieme coerente di risultanze convergenti attestanti una circostanza -la volontà dell'assicuratrice di limitare il danno in caso di furto di un'auto particolare e ambita dai ladri- per nulla insolita ed anzi usuale nella prassi assicurativa.
Non essendo decisive, a fronte delle suddette evidenze, neppure le altre argomentazioni dell'attore (violazione dell'obbligo di consegna del testo della CPA, che non sussiste a fronte della trascrizione della clausola nella proposta; asserita volontà dell'assicurato di estendere la precedente polizza senza modificarne i termini, irrilevante a fronte della modifica da lui accettata), se ne deve concludere per l'applicabilità della pattuizione prevista nella proposta ai fini della liquidazione del sinistro in esame.
Al totale risultante di fr. 90'400.-- (pari a fr. 115'000.-- ./. fr. 2'000.-- ./. fr. 22'600.--) vanno ancora aggiunti fr. 2'000.-- per gli effetti personali e dedotti i fr. 80'000.-- già pagati dalla convenuta, per il che il credito dell'attore risulta ammontare a fr. 12'400.--.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, gli interessi moratori sull'intero credito decorrono dal 14 maggio 1991, mentre priva di giustificazioni (e pertanto irricevibile) risulta la richiesta di giudizio dell'attore volta all'ottenimento di interessi a far tempo dal 7 agosto 1990.
Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 20 settembre 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 9 luglio 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
Di conseguenza ____________________, è condannata a pagare a __________, fr. 12'400.-- oltre interessi al 5% dal 14 maggio 1991 al 13 luglio 1992 su fr. 92'400.--, e dal 14 maggio 1991 su fr. 12'400.--.
Invariato.
La tassa di giustizia di complessivi di fr. 4’500.-- e le spese, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 2/5, mentre per 3/5 sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr. 2'500.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2'500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 6/7 e per 1/7 sono a carico della convenuta, alla quale l'attore rifonderà fr. 1'800.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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