AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.170
Data decisione, Autorità: 20.10.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00170
Lugano 20 ottobre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa in procedura accelerata ex art. 85a LEF inc. OA.97.781 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 22 ottobre 1997 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 30’000.-- oltre accessori di cui all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano, contro di lei promossa dal convenuto;
Domande respinte dal Pretore con sentenza 2 settembre 1999;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 16 settembre 1999 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’azione;
Appello cui il convenuto si oppone con osservazioni 6 ottobre 1999;
Richiamato il decreto 20 settembre 1999 del Presidente di questa Camera che ha accordato effetto sospensivo al gravame;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Con la petizione l’attrice chiede l’accertamento dell’inesistenza di un debito di fr. 30’000.-- oltre interessi, e perciò anche l’annullamento della relativa esecuzione giunta allo stadio della comminatoria di fallimento, sostenendo che si tratterebbe di un mutuo personale concesso dal convenuto a __________, azionista e direttore della società attrice, che non sarebbe pertanto debitrice dell’importo.
L’attrice avrebbe nondimeno rilasciato al convenuto una ricevuta per l’importo in questione, ma si tratterebbe di denaro ricevuto per la riparazione di una vettura, laddove solo erroneamente sarebbe stato indicato che il denaro veniva invece ricevuto a titolo di mutuo.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione contestando la tesi dell’errore nell’emissione della ricevuta, dovendosi invece ammettere l’esistenza del mutuo tra le parti in causa, così come risultante dal riconoscimento di debito in possesso del mutuante.
C. Con il giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto adeguatamente comprovata la tesi del resistente del contratto di mutuo, e non invece sufficientemente dimostrata quella per cui la ricevuta in questione avrebbe attestato il pagamento di prestazioni dell’attrice relative alla riparazione di una Mercedes, senza perciò obbligo di restituzione da parte sua, ed ha pertanto respinto la petizione.
D. Con l’appello l’attrice postula la riforma del querelato giudizio chiedendo che sia ammessa la petizione.
Riassunta la propria personale versione dei fatti, essa critica l’apprezzamento delle prove offerte effettuato dal Pretore, asserendo -in sintesi- che dalle testimonianze assunte, avvalorate da convergenti indizi, risulterebbe la dimostrazione del fondamento della tesi del mutuo concesso personalmente a __________ e del fatto che la ricevuta 16 gennaio 1996 concerne in realtà il pagamento della riparazione di una vettura
Mercedes abitualmente condotta dal convenuto.
E. Delle osservazioni all’appello 6 ottobre 1999 del resistente, che ne chiede la reiezione protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
A titolo preliminare va osservato come la totale inconsistenza del gravame rilevi già dal fatto che per giustificare il contenuto della ricevuta doc. 2 in maniera differente dalla manifesta apparenza documentale di un contratto di mutuo tra le parti in causa l’attrice, ancora in questa sede, offre non una, ma addirittura due antitetiche spiegazioni, ossia quella della ricevuta rilasciata per l’incasso di una mercede di sua spettanza per la riparazione di una Mercedes, laddove per errore sarebbe invece stato indicata la causale “quale prestito provv.”, e quella del mutuo concesso, contrariamente alle apparenze, a __________ e non all’attrice.
L’invocazione fatta dall’appellante delle deposizioni di __________ e dell’avv. __________ (in parte trascritte nel gravame, punto 1, pag. 7) a sostegno della tesi del mutuo contratto personalmente dal __________, va disattesa già solo in base al rilievo del fatto che i testi in questione non riferiscono di loro personali percezioni, ma manifestamente si limitano invece a riportare quanto è stato loro raccontato da altri (avv. __________ “Sono al corrente per averlo saputo dal signor __________ che...”; __________: “Un giorno __________ mi disse che ...”), il che per giurisprudenza invalsa priva la deposizione di qualsivoglia forza probatoria (II CCA 8 settembre 1998 in re H. AG/C., 14 luglio 1998 in re I./R., 20 novembre 1997 in re I. SA/N., 30 ottobre 1997 in re J./C., 11 agosto 1995 in re V./C., 5 gennaio 1995 in re R./R.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 8).
Tolte le suddette, irrilevanti testimonianze, l’appellante sostiene che la verità della tesi del mutuo concesso a __________ e non all’attrice risulterebbe da convergenti elementi indiziari quali la circostanza che il convenuto ne ha dapprima chiesto la restituzione al __________ (appello, punto 3, pag. 8), e quella per cui egli era buon amico del __________ e in altre occasioni l’aveva aiutato finanziariamente (punto 4, pag. 8).
Contrariamente all’opinione dell’appellante, si tratta anche in questo caso di circostanze insignificanti.
La richiesta di pagamento formulata all’indirizzo sbagliato non costituisce infatti in alcun modo di per sé prova o indizio dell’esistenza del rapporto obbligatorio tra quelle parti (II CCA 4 ottobre 1999 in re M. SA/B. e llcc., 27 giugno 1997 in re J. SA/S. SA, 10 dicembre 1996 in re V. SA/M., 5 settembre 1996 in re T. SA/G.), e nella specie si scontra oltretutto con la granitica evidenza documentale della ricevuta doc. 2, manifestamente emessa dall’attrice e non da terzi.
Gli altri elementi evocati potranno anche essere rispondenti a verità, ma la loro sussistenza non è in alcun modo incompatibile con il fatto che in questa circostanza il mutuo risulta essere manifestamente stato concesso dal convenuto all’attrice.
Anche questa argomentazione è destinata all’insuccesso: la fattura dei lavori in questione (doc. E) non è intestata al convenuto, non corrisponde all’importo di cui alla ricevuta doc. 2 e precede di ben 4 mesi e mezzo l’erogazione del mutuo, così da suscitare in tutto e per tutto l’apparenza che si tratti di un diverso rapporto contrattuale, essendo oltretutto assolutamente inverosimile che all’atto dell’asserito incasso di una mercede d’appaltatore venga indicato per errore che il denaro viene ricevuto in mutuo.
Non essendo in alcun modo rilevante il fatto che la fattura doc. E sia in seguito stata o meno pagata -meglio per l’attrice se così non è stato, conserva il relativo credito nei confronti del committente-, se ne deve qui unicamente concludere che non vi è alcuna prova ragionevole del fatto che si tratti del medesimo rapporto commerciale di cui al doc. 2, che a dispetto di ogni affermazione dell’attrice riveste a mente di questa Camera quel medesimo carattere di mutuo che rileva dall’apparenza documentale.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, ai limiti del temerario, senza perciò necessità di sanzionare proceduralmente il vizio formale costituito dalla mancanza della firma del patrocinatore (art. 309 cpv. 2 lit. l CPC) sull'allegato di appello.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, visti gli art. 85a LEF, 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 settembre 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 680.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 700.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster