AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.165
Data decisione, Autorità: 29.11.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00165
Lugano 29 novembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1330 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 3 agosto 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________ contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 112’160.75 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice e l’iscrizione per tale importo di un’ipoteca legale definitiva sul fondo n. __________ di __________, di proprietà di __________, domande ridotte in corso di causa fino a concorrenza di fr. 101’008.55 oltre interessi;
Domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 100’000.-- oltre interessi, domanda ridotta a fr. 53’756.70 oltre interessi in corso di causa;
Il Pretore con sentenza 24 agosto 1999 ha accolto le domande di petizione per fr. 83’360.05 oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 14 settembre 1999 postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 15 ottobre 1999 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice in petizione ha affermato di avere ricevuto dai convenuti nel 1994 l’appalto per le opere da capomastro e piastrellista nell’ambito dell’edificazione di una stazione di servizio e di un negozio sul fondo n. __________ di __________.
Adducendo il proprio diritto ad una mercede, per incontestate opere contrattuali e supplementari, di complessivi fr. 432’160.75 e stante il pagamento di acconti per soli fr. 320’000.--, ne conseguirebbe un credito residuo di fr. 112’160.75 oltre interessi, oggetto di domanda condannatoria e della richiesta di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani.
B. I convenuti si sono opposti alla petizione adducendo lo sproporzionato superamento del preventivo, nonché la difettosità dell'opera, di modo che, ritenuti gli acconti versati, sarebbe l'attrice ad essere debitrice dei convenuti in ragione di fr. 100'000.-- oltre interessi, importo oggetto della domanda riconvenzionale.
C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale contestando qualsivoglia inadempienza da parte sua.
Le parti, eccezion fatta per la riduzione delle rispettive domande di giudizio hanno in seguito sostanzialmente confermato le proprie tesi ed argomentazioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore nel giudizio impugnato, posta l’esistenza di un contratto di appalto retto dalle norme SIA 118, ha determinato in fr. 418’102.25 il credito complessivo per mercedi, importo da cui dedurre fr. 2'163.30 per il superamento del limite di tolleranza del 10% rispetto al preventivo, il ribasso del 2% e fr. 5'320.-- per alcuni difetti dell'opera.
Sarebbe in definitiva dovuta una mercede di fr. 403'360.05 e perciò, dedotti gli acconti, all'attrice spetterebbe un saldo di fr. 83'360.05 oltre interessi, importo per cui sono di conseguenza state accolte le domande di petizione, mentre la riconvenzionale è stata integralmente respinta.
F. Con l'appello i convenuti chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione della petizione.
In primo luogo andrebbero dedotti dall'importo assegnato all'attrice ulteriori sconti e ribassi, per complessivi fr. 13'134.40 (recte: fr 16'134.40), mentre arbitraria sarebbe la decisione di ritenere che i committenti avrebbero deliberato lavori supplementari per fr. 75'000.--, non risultando la prova del loro consenso dalle testimonianze assunte.
L'azione di convalida dell'ipoteca legale sarebbe intempestiva, non potendo il Pretore prorogare il termine per l'inoltro della petizione. Erronea sarebbe pure la decisione di attribuire interessi di mora al 6%, non essendoci stata una valida messa in mora ai sensi dell'art. 155 della Norma SIA 118, mancando in particolare la consegna e il collaudo dell'opera.
Sarebbero infine eccessive le ripetibili attribuite per l'azione riconvenzionale, stante la riduzione della domanda avvenuta in sede di conclusioni.
G. Delle osservazioni dell’attrice, che postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A torto.
La censura è in primo luogo irricevibile ex art. 321 CPC per essere stata sollevata per la prima volta con l'appello, visto che in risposta i convenuti avevano sostenuto la diversa tesi della tardività dell'iscrizione provvioria per essere stata effettuata dopo tre mesi dalla fine dei lavori.
In ogni caso l'obiezione è manifestamente infondata: quello assegnato per l'inoltro dell'azione di iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale non è infatti un termine esplicito del diritto federale, ma è invece un termine assegnato dal giudice che attribuisce il diritto all'iscrizione in via provvisoria secondo le modalità del diritto cantonale (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2. edizione, n. 760), e come tale può pertanto essere prorogato dal giudice (DTF 119 II 435) se la procedura lo consente, il che è il caso in Ticino (art. 130 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 361, n. 6).
Non essendo litigioso l'ossequio da parte dell'attrice del termine prorogato, la censura va ritenuta evasa.
La tesi è in evidente contrasto con le risultanze di causa.
Il teste __________, capo operaio sul cantiere in questione, ha riferito che "mi ricordo in particolare di avere ricevuto istruzioni sia dalla signora __________, sia dal signor __________ per eseguire determinati lavori che non erano previsti nei piani iniziali", il che sarebbe sufficiente a dimostrare il contestato conferimento, essendo del tutto naturale che gli altri operai non si siano espressi in proposito, dovendosi ritenere che i committenti conferissero con il capo operaio e non con i suoi subordinati. Di analogo tenore la deposizione del direttore dei lavori arch. __________, che ha affermato che "dopo l'inizio dei lavori i convenuti hanno continuamente richiesto l'effettuazione di lavori non preventivati e non preventivabili che sono poi stati eseguiti dalla ditta __________ ". E' ben vero che i convenuti sollevano dubbi su quest'ultima deposizione, ma la stessa non appare in contrasto con altre emergenze istruttorie (cfr. comunque l'IF di __________, risposta 23), e non può pertanto essere considerata inattendibile per il solo motivo degli screzi intervenuti con i committenti.
Del resto, è pacifico che le opere di cui trattasi non sono state eseguite all'insaputa dei committenti, vista la presenza di un direttore dei lavori da loro designato e della stessa signora __________, che secondo il __________ era quotidianamente in cantiere. E' inoltre altrettanto pacifico che l'esecuzione di dette opere è avvenuta senza alcuna contestazione da parte dei committenti o del direttore dei lavori. In simili circostanze, atteso che secondo l'ordinario andamento delle cose non vi è da attendersi che una ditta inizi di propria iniziativa ad eseguire opere esulanti da quelle oggetto del contratto, andrebbe comunque ritenuta provata l'esistenza di un almeno concludente consenso dei committenti all'esecuzione delle opere (II CCA 7 dicembre 1998 in re M. sagl/R., 1° settembre 1997 in re R. e C./B., 15 luglio 1996 in re V. SA/C.). Se ne deve concludere, così come ha fatto il Pretore, per l'esistenza di un valido consenso all'esecuzione delle opere supplementari da parte dei convenuti medesimi o della direzione lavori, cui i committenti non hanno disconosciuto la facoltà di deliberare egli stesso dei lavori supplementari (esplicito: appello, punto 4, pag. 3).
Si tratta anche in questo caso di argomentazioni infondate.
Il doc. Q9, allestito dopo il compimento di tutti i lavori, è infatti una vera e propria fattura conclusiva (cfr. la definizione all'art. 153 della norma SIA 118), riassuntiva cioè di tutte le pretese dell'appaltatrice, non potendosi dedurre il contrario per il solo motivo che la lettera d'accompagnamento, verosimilmente mutuata da uno scritto utilizzato come richiesta d'acconto, si esprime in termini di "avanzamento dei lavori" (il che, letteralmente, non esclude ancora che i lavori potessero essere terminati) e di "acconto di fr. 105'000.--", che comunque a ben vedere (ritenuti sconto e ribasso e gli acconti versati) era un pratica la richiesta del saldo, ammontante a fr. 112'160.75.
Anche l'affermazione del mancato collaudo è disattesa dagli atti: come precisato dal direttore dei lavori nella propria deposizione (pag. 2, in fondo), estensore dei documenti, i doc. P4.1 e P4.2 sono da intendere come veri e propri verbali di collaudo ai sensi dell'art. 155 della norma SIA 118 (cfr. anche l'IF __________, risposta 29).
Di conseguenza, stante il rispetto delle formalità di consegna e fatturazione da parte dell'impresa, la mercede è divenuta regolarmente esigibile (art. 155 cpv. 1 norma SIA 118), il diritto allo sconto è decaduto (art. 190 cpv. 1 norma SIA 118) sull'intera somma del contratto, e perciò anche al riguardo degli acconti pagati puntualmente (Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, Zurigo, 1991, n. 7 ad art. 190, pag. 188), e nulla può essere eccepito circa la validità della messa in mora e della decorrenza degli interessi dal 26 dicembre 1994.
Del tutto ingiustificata è l'obiezione circa il mancato computo del ribasso contrattuale del 2% sull'acconto pagato di fr. 320'000.-- (punto 2, pag. 2), risultando con ogni evidenza che il Pretore l'ha computato sull'intero importo della fattura, riducendo per questo motivo la mercede complessiva dell'attrice da fr. 417'020.45 a fr. 408'680.05 (consid. 4, pag. 5).
Infondata è infine anche la censura relativa all'ammontare delle ripetibili attribuite per l'azione riconvenzionale, dovendo le stesse, contrariamente all'opinione dei ricorrenti, essere commisurate sui fr. 100'000.-- di cui alla domanda originaria rispetto ai quali essi sono interamente soccombenti, essendo a tal fine irrilevante la riduzione della domanda intervenuta in corso di causa (art. 5 cpv. 1 CPC; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 5, n. 7).
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 settembre 1999 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1'800.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di rifondere a controparte complessivi fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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