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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.163
Data decisione, Autorità: 13.09.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00163
Lugano 13 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini, vice-cancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.98.198 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 2 luglio 1998 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
in materia di locazione con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 217’000.- a valere quale restituzione del maggior canone di locazione pagato a far tempo dal marzo 1991 per la locazione di un bocciodromo, annesso al __________, del quale non ha avuto il godimento.
Il Pretore, con sentenza 19 agosto 1999 relativa anche ad altre procedure di locazione connesse pendenti tra le parti, ha respinto la domanda creditoria dell’istante.
Ed ora sull’appello 7 settembre 1999 di __________ nei confronti del dispositivo della sentenza del Pretore che respinge integralmente l’istanza 2 luglio 1998.
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che nelle procedure per le controversie in materia di locazione - come è indubitabilmente quella sottoposta a giudizio, portata del resto correttamente e preventivamente alla cognizione dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione che sulla questione ha deciso con pronuncia 29 maggio 1998 e proseguita al Pretore con l’istanza che ci occupa - il termine per la presentazione dei mezzi di impugnazione è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC) e le ferie giudiziarie non interrompono il decorso dei termini (art. 412 cpv. 2 CPC);
che la sentenza del Pretore, qui impugnata, è stata intimata al patrocinatore della ricorrente il 19 agosto 1999 e quindi ricevuta presumibilmente e senza contraria indicazione della stessa appellante, il giorno successivo 20 agosto 1999;
che l’appello è stato spedito il giorno 7 settembre 1999, quindi ben oltre la scadenza di legge;
che non torna conto dover indagare sul reale momento della ricezione della sentenza poiché, anche se l’invio raccomandato fosse rimasto giacente per i sette giorni come ai regolamenti postali, l’appello si rivelerebbe ugualmente tardivo;
che ne discende come l’appello deve essere dichiarato irricevibile senza necessità, per economia di giudizio (art. 313bis CPC), di doverlo intimare alla controparte;
Per i quali motivi
visti gli art. 411 e 412 CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 7 settembre 1999 __________ è irricevibile per tardività.
La tassa di giustizia di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-) sono a carico dell’appellante.
Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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