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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.160
Data decisione, Autorità: 22.10.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00160
Lugano 22 ottobre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00118 della Pretura di Lugano promossa con petizione 15 febbraio 1999 da
contro
per ottenere il pagamento dell’importo di Fr. 59’985.85 oltre interessi e spese che il Pretore, con decreto 23 agosto 1999, ha stralciato dai ruoli caricando alla parte convenuta la tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 300.- .
Appellante la parte convenuta la quale, con atto di opposizione (recte appello) 3 settembre 1999, chiede la riforma del giudizio riguardante le spese nel senso che non sia tenuta a pagare tasse e spese di giudizio; mentre la parte attrice non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto che, nel caso concreto, lo stralcio della causa è avvenuto a seguito della comunicazione con la quale la parte attrice ha dichiarato di ritirare la causa motivando tale sua decisione con il fatto che la parte convenuta aveva provveduto a pagare il dovuto;
che, per quanto riguarda le spese dello stralcio, il Pretore ha ritenuto che, avendo pagato, la parte convenuta risultava acquiescente in causa e quindi debitrice degli oneri processuali;
che quest’ultima si oppone al pagamento di tali spese;
che la decisione che, con il decreto di stralcio, decide su spese e ripetibili è appellabile (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 352 n. 12);
che l'istante che ha inoltrato una causa creditoria ed ottenuto successivamente il pagamento da parte del convenuto deve, per ottenere la rifusione di spese e ripetibili, chiedere l'accoglimento della sua azione per acquiescenza (rappresentata dal pagamento) e non limitarsi a ritirare l'istanza poiché in tal caso risulta recedente e quindi soccombente (CCC 28 ottobre 1996 S. c. Immobiliare C. SA);
che la parte attrice ha semplicemente ritirato la propria domanda e la giustificazione del suo atteggiamento non sorretta da precisa domanda di condanna per acquiescenza non permette di obbligare la controparte al pagamento delle spese che vanno invece lasciate a carico della parte, che con il proprio atteggiamento processuale, si è dimostrata desistente;
Per i quali motivi
visti gli art. 77 e 352 CPC
pronuncia: 1. L’appello 3 settembre 1999 __________ è accolto e di conseguenza il dispositivo 2 del decreto di stralcio 23 agosto 1999 del Pretore di Lugano viene così riformato:
La tassa di giudizio e le spese in complessivi Fr. 300.-, già anticipate dalla parte attrice, rimangono a suo carico.
Non si prelevano tasse o spese per questo giudizio.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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