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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2018.137
Data decisione, Autorità: 22.06.2018, PENAL
Titolo: Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: importato, trasportato e detenuto 471.90 gr netti di cocaina. Procedura abbreviata. Espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni
Incarto n. 72.2018.137
Lugano, 22 giugno 2018/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Stefano Stillitano, vicecancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentata dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 25 aprile 2018 al 31 maggio 2018 (37 giorni), in esecuzione anticipata della pena dal 1. giugno 2018;
imputata, a norma dell'atto d'accusa 109/2018 del 12 giugno 2018, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, agendo in correità con __________ (contro cui si procede con parallela decisione);
per avere, senza essere autorizzata, tra __________ e __________, il 25 aprile 2018, importato, trasportato e detenuto 471.90 grammi netti di cocaina, sostanza acquistata in Olanda e nascosta nel veicolo Ford Focus __________, condotto da __________, di cui 74.60 grammi netti, destinati al consumo suo e di __________, e 397.30 grammi netti, con grado di purezza del 29.4%, destinati ad essere consegnati ad una terza persona in Grecia;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, relazioni all’art. 19 cpv. 1 lett. b e lett. d LStup;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarata autore colpevole dei reati a lei scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannata:
alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi;
dedotto il carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 lett. o CPS.
All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.
IM 1 è condannata al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 5. Ordina la confisca di 1 scheda SIM COSMOTE (reperto nr. 62662) e di un falcone DXB contenente capsule di Dymetradine (62663), tutti sequestrati dalla Polizia cantonale il 25 aprile 2018 (art. 69 CPS).
Ordina il dissequestro, previa cancellazione a spese dell’imputata dei dati, del cellulare phone 6 grigio (reperto nr. 62661).
Ordina il mantenimento del sequestro a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia sull’importo di CHF 548.55 (ovvero Euro 460.00), sequestrato il 25 aprile 2018.
Presenti: - il Procuratore pubblico __________, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
in qualità di interprete per la lingua __________ __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:15 alle ore 10:33.
Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
accertato che l’imputata ha ammesso i fatti;
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 109 del 12 giugno 2018 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
La tassa di giustizia di fr.500.- e i disborsi sono posti a carico della condannata.
Le spese per la difesa d’ufficio della condannata sono sostenute dallo Stato.
3.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario Fr. 5'955.00
spese Fr. 48.00
IVA (7.7%) Fr. 462.23
totale Fr. 6'465.23
3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 6'465.23 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'414.25
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 66.75
fr. 2'981.--
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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