AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.158
Data decisione, Autorità: 01.12.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00158
Lugano 1° dicembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.741 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 ottobre 1996 da
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’769.65 oltre accessori a titolo di mercede del mandatario;
Domanda ammessa dal convenuto limitatamente a fr. 3'402.60 oltre interessi e accolta dal Pretore con sentenza 11 agosto 1999 per fr. 10'068.60 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 31 agosto 1999 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 3'902.60 oltre interessi;
Mentre l'attore con osservazioni 28 settembre 1999 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore tra il 1991 e il 1994 ha svolto prestazioni professionali in favore del convenuto nel contesto di varie pratiche, in specie problemi condominiali, per le quali ritiene gli siano ancora dovuti fr. 10'769.65 oltre interessi, somma vantata nella presente causa.
B. Il convenuto in risposta ha eccepito, in sintesi, l'esorbitanza delle pretese dell'attore e la sua negligenza nella conduzione di parte dei mandati, ammettendo unicamente di dovere fr. 3'402.60 oltre interessi,
C. Stanti le eccezioni attinenti alla corretta applicazione della TOA, l'incarto è stato trasmesso al Consiglio di moderazione, che in data 6 maggio 1998 si è chinato sulle 5 note onorari emesse dall'attore ritenendole giustificate per complessivi fr. 7'600.-- di onorari e fr. 2'354.60 di spese, oltre all'IVA su fr. 1'150.-- di onorari e fr. 603.60 di spese.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, vincolato all'applicazione della TOA di cui alla predetta sentenza del Consiglio di moderazione, ha escluso l'esistenza di inadempienze da parte dell'attore, ragione per cui ha ammesso la petizione nella misura in cui le note professionali hanno trovato conferma da parte dell'autorità competente.
E. Con l’appello il convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 3'902.60 oltre interessi.
Il Pretore avrebbe pedissequamente ripreso le risultanze della sentenza del Consiglio di moderazione, omettendo tuttavia di dedurre dal credito dell'attore gli importi già corrisposti dal convenuto a titolo di acconto.
Sarebbero inoltre state disattese a torto le censure relative alle inadempienze del mandatario, alla revoca intempestiva del mandato e al periodo di computo degli interessi, e sarebbe infine errato anche il giudizio in tema di spese e ripetibili.
F. Nelle osservazioni del 28 settembre 1999 l'attore postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L'esistenza dei rapporti di mandato alla base delle note professionali emesse dall'attore appare in concreto incontestata, mentre le obiezioni riguardanti l'ammontare della pretesa sono state definitivamente evase dal Consiglio di moderazione, con il che si può ritenere che l'attore abbia debitamente assolto l'onere probatorio a suo carico.
Non potendosi accreditare le tesi dell'attore secondo cui egli sarebbe stato autorizzato a fatturare un importo maggiore di quello richiesto (ipotesi che ovviamente non si è realizzata) e secondo cui il convenuto non avrebbe tempestivamente sollevato la questione (cfr. invece la tabella a pag. 13 della risposta), ne deve conseguire la riforma del giudizio impugnato nel senso della riduzione di fr. 3'017.50 del credito del mandatario.
3.1 Nella misura in cui il convenuto sul tema rinvia genericamente ai propri precedenti allegati di causa "che costituiscono parte integrante di questo appello", il gravame (punto III) risulta irricevibile, essendo siffatto modo di procedere inammissibile per il motivo che gli allegati di prima sede non contengono quelle critiche di fatto e di diritto al giudizio pretorile che costituiscono il necessario contenuto dell'appello (da ultimo: II CCA 1° febbraio 1999 in re P./B.).
3.2 Il ricorrente (punto IIIa, pag. 4) ravvisa delle negligenze dell'attore nella circostanza per cui talune pratiche sarebbero state sospese e stralciate dai ruoli nonostante la sua opposizione.
L'argomentazione è parzialmente giustificata.
3.2.1 Per la pratica denominata "837" (risposta, pag. 2-4), non risulta rimprovero di sorta all'indirizzo del patrocinatore, atteso che il convenuto stesso la definisce "terminata positivamente" (pag. 2).
3.2.2 Nella pratica "66/91g" (risposta, pag. 4), in cui il signor __________ è convenuto, questi afferma di avere effettuato un deposito di fr. 2'300.-- per evitare l'iscrizione di un'ipoteca legale e sostiene di conseguenza che vi sarebbe la necessità di riattivare la pratica per recuperare il deposito.
Imputa all'attore un danno di fr. 250.-- per il motivo che un nuovo legale dovrà studiare l'incarto per almeno un'ora.
Tale pretesa non costituisce tuttavia un pregiudizio risarcibile: il convenuto disattende infatti che il mandato è per definizione liberamente revocabile (art. 404 cpv. 1 CO), ragione per cui sono risarcibili unicamente i costi causati da una sua remissione intempestiva, ossia pronunciata in tempo inopportuno, mentre che la spesa per lo studio della pratica da parte di un nuovo legale è un tipico costo che insorge in ogni caso di cambiamento di patrocinatore, e che non è pertanto risarcibile ex art. 404 cpv. 2 CO, così come del resto già stabilito da questa Camera (II CCA 8 marzo 1993 in re avv. X/S.).
3.2.3 La pratica "26/92b" (risposta, pag. 5), pure sospesa, sarebbe l'azione condannatoria connessa al deposito di cui alla pratica "66/91g".
Anche in questo caso il convenuto adduce un danno di fr. 250.-- per il presunto maggiore costo per la continuazione della causa da parte di un altro patrocinatore. La richiesta va disattesa sulla scorta delle medesime considerazioni di cui al punto precedente.
3.2.4 La pratica "1032" (risposta, pag. 5 e 6), in tema di contestazione di decisioni dell'assemblea dei condomini, sarebbe stata sospesa su richiesta dell'attore e se ne imporrebbe la riattivazione. Nuovamente, il danno di fr. 500.-- è individuato nei maggiori costi legati alla riattivazione del caso per mano di un altro legale, e si può pertanto respingere l'argomentazione sulla base di quanto già esposto sub 3.2.2.
3.2.5 Anche la pratica "1034", vertente su "questioni di principio" (risposta, pag. 6), è stata sospesa, e secondo il convenuto non sarebbe indispensabile riattivarla. Ne consegue, secondo logica, che il mandante ha inutilmente chiesto all'attore di iniziarla, e che la sua sospensione risulta essere la soluzione per lui più economica. Il convenuto, oltre a tenersi le spese già sopportate, non può perciò pretendere i richiesti fr. 250.-- per la sua riattivazione, in ogni caso non dovuti anche in base ai predetti argomenti.
3.2.6 Le pratiche "18/92g, 19/92g, 20/92g, 21/92g" (risposta, pag. 6-8), relative alla contestazione di decisioni dell'assemblea dei condomini, sarebbero state sospese il 9 aprile 1993 su richiesta dei legali delle parti.
Il convenuto afferma che le pratiche "19/92g" e "21/92g" sarebbero ora prive di interesse, ragione per cui non può dolersi del fatto che esse siano state stralciate dai ruoli.
Egli contesta invece l'abbandono delle pratiche "18/92g" e "20/92g", che l'attore avrebbe lasciato stralciare dai ruoli contro la volontà del mandante, ragione per cui ritiene di nulla dovere per tali mandati.
Dagli atti risulta che le due cause in questione sono state stralciate dai ruoli il 30 giugno 1994, dopo che i patrocinatori delle parti avevano omesso di esprimersi entro il termine assegnato circa la loro volontà di mantenere in essere le procedure sospese.
Il qui convenuto era parte istante in quelle procedure, e non può di conseguenza essere presunto che il loro stralcio dai ruoli fosse una soluzione per lui conveniente, a meno di dovere ammettere che le stesse fossero votate all'insuccesso.
Certo è che l'attore, così sollecitato dalla Pretura, avrebbe dovuto nell'ambito del proprio dovere di diligenza contattare in tempo utile il proprio mandante, ma nel dubbio avrebbe dovuto senz'altro richiedere la prosecuzione delle procedure, atteso che il convenuto l'aveva ripetutamente sollecitato in tal senso (doc. 7, 8).
L'attore, per sua parte, in petizione (pag. 5) ha ammesso di avere trasmesso in ritardo la comunicazione della Pretura, e in replica ha precisato di avere ricevuto in data 16 maggio 1994 l'assegnazione del termine di 7 giorni, e di averla trasmessa al cliente solo il 25 maggio, ossia quando il termine era già scaduto. Anche se le cause sono state stralciate solo il 30 giugno, la decorrenza del termine ha irrevocabilmente creato le premessa di tale provvedimento, ragione per cui è a torto che l'attore addebita al convenuto il fatto che egli non avrebbe reagito all'invio, il che non è nemmeno vero visto che già il 28 maggio egli reagì chiedendo un appuntamento (replica, pag. 4).
Ne consegue che lo stralcio di queste due cause va considerato frutto della negligenza dell'attore, che di conseguenza nulla può pretendere per il lavoro eseguito, risultato inutilizzabile per il mandante (DTF 124 III 423; II CCA 16 gennaio 1997 in re M./F.).
Il Consiglio di moderazione per le 4 pratiche in questione ha accordato all'attore onorari per fr. 1'520.-- (consid. 8a) e fr. 1'643.-- (consid. 8b) e spese per fr. 831.-- (consid. 8c). Dovendosi remunerare solo due delle pratiche, l'importo complessivo di fr. 3'994.-- va equitativamente ridotto della metà, ossia di fr. 1'997.--.
3.2.7 Per la causa "inc. 1708" (risposta, pag. 8-10), e per altre questioni (pag. 10-11) il convenuto aveva sollevato solo questioni attinenti l'applicazione della TOA, evase pertanto dal giudizio del Consiglio di moderazione.
La decisione impugnata fa riferimento alla messa in mora di pari data doc. H, ed appare financo favorevole al debitore nella misura in cui fin dal 12 giugno 1995 vi era stata una domanda di esecuzione per fr. 6'488.40 (doc. I). Nulla giustifica invece la richiesta data del 15 novembre 1996, addirittura successiva all'introduzione della petizione, di modo che anche questa doglianza del resistente deve essere disattesa.
Vero è invece che non vi è in questo caso particolare motivo di derogare agli usuali criteri aritmetici per la determinazione delle reciproche soccombenze, criteri del resto evocati dallo stesso convenuto (punto II).
Il credito dell'attore viene ridotto di fr. 5'014.50 (fr. 3'017.50 al consid. 2 + fr. 1'997.-- al consid. 3.2.6) rispetto a quanto stabilito dal Pretore, ed ammonta perciò a fr. 5'054.10 a fronte di una richiesta di fr. 10'769.65. Ne consegue, con un lieve arrotondamento, che l'attore nella procedura di prima sede soccombe per 11/20 e il convenuto per 9/20.
Nella procedura di appello il valore litigioso è invece di fr. 6'166.--, e il convenuto ottiene ragione per i predetti fr. 5'014.50, il che giustifica di suddividerne i costi in ragione di 4/5 all'attore e 1/5 al convenuto.
Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 31 agosto 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 agosto 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare all'avv. __________, fr. 5'054.10 oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 1995.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico dell'attore, che rifonderà al convenuto fr. 150.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster