AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.157
Data decisione, Autorità: 26.10.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00157
Lugano 26 ottobre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.96.577 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 27 agosto 1996 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 51’987.-- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda aumentata a fr. 53’373.75 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 23 giugno 1999 ha ammesso per fr. 42’616.25 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con gravame del 31 agosto 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 29 settembre 1999 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento della propria impugnativa, con cui chiede che la petizione sia ammessa per fr. 53’373.75 oltre interessi;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Nel 1992 le parti hanno sottoscritto un documento denominato “Treuhandauftrag” (doc. B) in virtù del quale l’attrice versava al convenuto DM 51’500.-- con l’accordo che per effetto dell'investimento effettuato da __________ alla mandante sarebbero stati riversati DM 2’150.-- al mese durante 30 mesi, il che non sarebbe però avvenuto.
Il convenuto sarebbe in sostanza venuto meno ai termini del contratto di mandato sottoscritto, atteso che l’investimento proposto non sarebbe stato effettuato.
Ne conseguirebbe il suo obbligo di risarcire il danno arrecato, pari a quanto la mandante avrebbe percepito se l’investimento fosse andato a buon fine, ossia fr. 51’987.-- oltre interessi.
B. Il convenuto con risposta del 28 ottobre 1996 si è opposto alla petizione, rilevando di avere regolarmente trasmesso il denaro ricevuto al gruppo __________, che l’avrebbe investito in titoli americani. Cessati i rimborsi da parte di __________, egli avrebbe immediatamente disdetto l’investimento. Per il resto egli, così come previsto dalla clausola n. 11 del contratto, non avrebbe assunto responsabilità alcuna per il buon fine dell'investimento, discusso ed attuato direttamente dal rappresentante dell’attrice con i destinatari del denaro, mentre egli si sarebbe limitato a ricevere il denaro e a trasmetterlo ai destinatari.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ammesso l’esistenza tra le parti di un contratto di mandato in cui il convenuto avrebbe chiaramente disatteso il proprio obbligo di far pervenire il denaro alla “Investmentbank” prevista dal contratto, dal che l'accoglimento della petizione limitatamente al controvalore, oltre interessi, dei DM 51’500.-- a suo tempo versati dall’attrice.
D. Delle argomentazioni di cui ai gravami delle parti, come pure di quelle dei rispettivi memoriali di osservazioni, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. In base all’art. 398 CO, norma la cui applicabilità non è nella fattispecie controversa, il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
In generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative (per tante: II CCA 17 aprile 1998 in re F./A., 8 luglio 1996 in re F.C. SA/F.):
– il mandante ha subito un danno;
– il mandatario ha violato un dovere contrattuale;
– esiste un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito dal mandante;
– il mandatario ha commesso una colpa.
Il mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).
Il convenuto ha invocato a più riprese la clausola n. 11 del contratto doc. B, che a mente sua escluderebbe che egli debba garantire per il buon esito dell’investimento (appello, punti 38 e segg., pag. 11 e segg.).
Ciò è di principio esatto, ma il significato della pattuizione contrattuale va precisato nel senso che era inteso che il convenuto non doveva rispondere per il caso che il corretto investimento contrattuale -ossia l’acquisizione di titoli di società americane aventi secondo __________ un rating pari a triplo A- avesse avuto (a questo punto sorprendentemente, vista l’affidabilità delle società in cui si investiva) esito negativo.
Si tratta tuttavia di una fattispecie che non si verifica, essendo stata la perdita del capitale dell’attrice determinata da altre circostanze che non il dissesto di una società americana quotata AAA.
Il convenuto si è per contro assunto il consueto obbligo di diligenza e fedeltà di un mandatario che, a non averne dubbi, include anche il dovere di eseguire scrupolosamente nell’interesse del mandante le mansioni di cui si è stati incaricati (art. 398 cpv. 2 CO; II CCA 3 aprile 1995 in re R./F.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 16 e segg. ad art. 398 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 8 e segg. ad art. 398 CO).
Premessa al contratto medesimo era infatti l’intenzione della mandante di effettuare, per il tramite del fiduciario (ossia dell’avv. __________) un investimento di capitali con la società __________ avente un recapito al medesimo indirizzo del fiduciario (“Der Treugeber beabsichtigt eine Kapitalanlage mit der __________., Repräsentanz: __________, __________ über einen Treuhänder abzuwickeln”), ed in effetti l’indicazione di questa società quale destinataria del denaro dell’investitrice, nonché esecutrice dell’investimento si ritrova ai punti 2.1, 2.2, 4, 5, 5.3, 7 del contratto. L’investimento da parte della __________ doveva avvenire, come detto, per il tramite del fiduciario, che avrebbe trasferito il denaro da investire (doc. B, pto. 2.1) “auf ein Konto einer Investmentbank gemäss Instruktion der Firma __________ dove sarebbe stato investito in titoli ad alta sicurezza (doc. B, punto 3), laddove è evidente che siffatta descrizione suscitava nell’investitrice la giustificata fiducia nelle seguenti circostanze:
– tra il fiduciario e __________ sussisteva uno stretto legame, essendo entrambi attivi al medesimo indirizzo di __________;
– il denaro, ed in seguito i titoli acquistati, rimanevano nella disponibilità di __________, essendo depositati presso di lei oppure presso una “Investmentbank”, in cui l’utilizzo del termine “banca” sotto l’egida del diritto svizzero (doc. B, punto 12) ha un preciso significato giuridico, e non può altrimenti essere inteso se non con un istituto avente i requisiti di cui alla LF sulle banche e le casse di risparmio;
– nessuna terza persona aveva un ruolo nell’affare;
Dagli atti risulta invece che la __________ era una ditta privata del signor __________ (rogatoria __________, pag. 2), e che il convenuto con essa raccoglieva il denaro degli investitori per trasmetterlo non già ad una banca, ma alla per l’investitore sconosciuta __________ (rogatoria __________, pag. 8), che ne disponeva liberamente.
Il convenuto, perciò, nonostante il ruolo assunto di “fiduciario” o almeno di persona di contatto nell’investimento che formalmente sarebbe stato effettuato da __________, società avente recapito presso di lui, per mezzo di una banca investitrice, si è limitato -contrariamente agli impegni assunti- a trasferire i soldi ad un’entità giuridica estranea all’accordo contrattuale, e non certo assimilabile a una banca, perdendo con ciò ogni controllo sull’investimento, lasciato in mani di una ditta di solidità finanziaria nemmeno lontanamente paragonabile alla “Investmentbank” promessa al mandante.
Se ne deve pertanto ritenere la violazione da parte sua del contenuto del contratto doc. B, avendo egli agito diversamente da quanto previsto dagli accordi contrattuali ed in senso contrario alla fiducia suscitata dal senso che ragionevolmente vi si poteva dare e che è stato descritto poc’anzi quo alla totale sicurezza dell’operazione.
L’argomentazione valica i limiti del temerario: il fatto che la “Investmentbank” si sia nella fattispecie rivelata un’invenzione (ma non del Pretore o di questa Camera) attiene ai risvolti penali della questione, ma purtroppo per il convenuto il volere ignorare il predetto chiaro testo del contratto non ne modifica la sostanza: __________ avrebbe dovuto indicare al convenuto una Investmentbank e questi avrebbe dovuto effettuare il versamento sul conto di __________ presso tale banca (doc. B, punto 2.1).
Del resto, non vi è alcun dubbio che vi sia un nesso di causalità adeguata tra l’invio del denaro alla __________ invece che ad una banca e la perdita subita dall’attrice, risultando con chiarezza dagli atti l’illecito commesso da questa società nel disinvestire il denaro dell’attrice in favore di un investimento immobiliare in __________ (rogatoria __________, pag. 7), ammesso peraltro dall'appellante medesimo (punto 22, pag. 6; punto 32, pag. 9).
È altresì indubbio che il convenuto non riesce a discolparsi dall’addebito dell’infedele esecuzione delle direttive contrattualmente stabilite, essendo rimasta allo stadio di puro parlato la sua tesi secondo cui gli investimenti sarebbero stati discussi ed attuati direttamente dall’attrice, e per essa dal signor __________, ad esclusione del convenuto stesso (punto 25, pag. 7), tesi peraltro nuovamente incompatibile con il tenore del contratto.
Il contratto in esame non è in ogni caso nuovo per questa Camera: nella sentenza del 23 aprile 1999 in re O. essa ha infatti già avuto modo di giudicare in un’analoga azione di risarcimento di un altro cliente con cui l’avv. __________ aveva stipulato il medesimo “Treuhandauftrag” sempre per l’importo di DM 51’500.--, da investire e restituire nelle medesime modalità di quelle in oggetto ed invece finito, come nella specie, nelle mani della __________ Con argomentazione analoghe, ed in parte identiche a quelle del presente giudizio, la Camera ha ammesso in quel caso la responsabilità del fiduciario, ed in data 13 ottobre 1999 la I Corte Civile del Tribunale federale ne ha respinto il ricorso per riforma, di modo che proprio non si vede come il presente giudizio potrebbe concludere in modo diverso da quello della conferma della responsabilità del mandatario.
Rimane da determinare l’ammontare del danno, questione oggetto in particolare dell’appello adesivo.
Il Pretore, così come questa Camera nella prefata sentenza 21 aprile 1999, ha attribuito alla procedente unicamente il capitale di DM 51’500.-- osservando che il mandatario non sarebbe responsabile dell’esito del mandato affidatogli, tesi che l’attrice contesta sostenendo che l’inadempienza del convenuto l’avrebbe privata dei frutti della somma che doveva essere investita.
L’argomentazione della ricorrente è parzialmente giustificata: oltre a quanto rammentato dal Pretore quo alla responsabilità legale del mandatario, non va infatti dimenticato che era contrattualmente esclusa la sua responsabilità per il buon esito dell’investimento (doc. B, clausola 11), ed inoltre non è stata apportata la prova del fatto che -a prescindere dalle promesse del fiduciario- sarebbe stato possibile ottenere l’auspicato elevato rendimento mediante l’investimento in titoli di società quotate AAA; d’altro canto è esatto il rilievo per cui l’attrice deve potere profittare dei frutti del proprio denaro per mezzo di uno “Schadenszins” del 5% decorrente dalla data di consegna del denaro, ossia dall’8 aprile 1992.
Per quanto attiene alla questione del corso di conversione della valuta, è decisivo il fatto che si tratta di un credito in valuta estera, laddove la conversione in valuta interna avviene durante l’eventuale procedura esecutiva alla data della domanda d’esecuzione, ritenuta comunque la facoltà per il convenuto di liberarsi validamente con un pagamento in valuta estera (II CCA 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA, 18 marzo 1994 in re C. snc/S. SA).
Ne segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione dell’appello principale e il parziale accoglimento di quello adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza, posto che la modifica del giudizio pretorile quo all’accessorio degli interessi non comporta modifica del riparto delle soccombenze per la procedura di quella sede (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 31 agosto 1999 ____________________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 29 settembre 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 giugno 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a __________ DM 51’500.-- oltre interessi al 5% dall’8 aprile 1992.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono a carico del convenuto, al quale l’attrice rifonderà fr. 500.-- per ripetibili parziali di appello.
V. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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