AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.145
Data decisione, Autorità: 07.09.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00145
Lugano 7 settembre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini, vice-cancelliere
sedente per giudicare nella procedura per salari e mercedi DI.99.70 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con istanze 29 marzo e 12 aprile 1999 di
(entrambi rappr. dal____________________)
contro
(rappr. dall’avv. ____________________
con cui gli istanti hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi 18’109.55 oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione delle istanze e che il Pretore con sentenza 6 luglio 1999 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a pagare fr. 9’526.60 oltre interessi a __________ e fr. 4’617.35 oltre interessi alla __________;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 19 luglio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere le pretese del dipendente limitatamente a fr. 3’300.--;
Appello sul quale i resistenti non si sono espressi,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. __________ ha iniziato a lavorare per la convenuta il 18 maggio 1997 in qualità di cuoco.
Il 31 agosto 1998 la convenuta l’ha licenziato con effetto immediato ai sensi dell’art. 337 CO adducendo che egli avrebbe ripetutamente sottratto merce e attrezzi di lavoro, nonché per avere frugato in documentazione della datrice di lavoro riferendone ai colleghi in maniera per lei diffamante (doc. D).
B. Con le istanze in rassegna il lavoratore e la Cassa disoccupazione, ritenendo ingiustificato il provvedimento adottato del dipendente, hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento dei salari del periodo agosto - ottobre 1998 (fr. 11’896.80), delle ferie non godute (fr. 2’247.15), e di un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO per il licenziamento ingiustificato corrispondente di una mensilità di salario (fr. 3’965.60), il tutto per fr. 18’109.55 oltre interessi.
C. All’udienza di discussione del 12 aprile 1999 la convenuta si è opposta alle richieste avversarie eccedenti fr. 3’300.-- per il salario di agosto e una settimana di ferie, affermando la legittimità del licenziamento in tronco da lei pronunciato sulla scorta dei motivi ivi indicati.
L’istruttoria si è limitata al richiamo dal Ministero pubblico dell’incarto penale conseguente alla denuncia spiccata dalla datrice nei confronti del dipendente, sfociata in un non luogo a procedere.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, preso atto del ritiro della denuncia siccome sporta per il titolo di diffamazione, ha esaminato il fondamento delle asserite appropriazioni indebite, rilevando che la sottrazione dalla cucina di una pentola sarebbe avvenuta circa 4 mesi prima della pronuncia del licenziamento, mentre l’occasionale asportazione di porzioni di gnocchi sarebbe avvenuta senza nascondere tale comportamento.
Ne conseguirebbe la tardività del licenziamento siccome pronunciato per la sottrazione della pentola, che la convenuta non poteva non avere notato, mentre il prelievo di qualche porzione di gnocchi per consumo personale avrebbe potuto costituire motivo di licenziamento in tronco solo dopo un avvertimento in tal senso.
Stante la mancanza di giustificazione del licenziamento in tronco, il dipendente potrebbe esigere il salario di agosto 1998 e del periodo di disdetta, nonché il pagamento delle ferie non godute, mentre si giustificherebbe, stante la concolpa del dipendente, di non attribuirgli il richiesto indennizzo ex art. 337c cpv. 3 CO. Dal che la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9’526.60 oltre interessi a __________ e di fr. 4’617.35 oltre interessi alla Cassa Disoccupazione __________;
E. Con l’appello la convenuta postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l’istanza limitatamente a fr. 3’300.--, ribadendo -in sintesi- l’esistenza di gravi motivi risultanti dal comportamento del dipendente e giustificanti il suo licenziamento con effetto immediato.
I resistenti non hanno presentato osservazioni al gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato ex art. 337 CO -non importa se originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore rilevanza- dev’essere esercitato entro breve tempo dalla (o dall’ultima) violazione contrattuale su cui si fonda la disdetta. Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione viene di fatto a escludere l’esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, il che comporta la perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75 II 322; II CCA 11 settembre 1998 in re B./C., 12 marzo 1998 in re N./V., 9 marzo 1998 in re G./B. AG; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins, Die fristlose Entlassung, pag. 37). Univocamente dottrina e giurisprudenza considerano che il termine per notificare formalmente la disdetta immediata deve essere di regola limitato a 2 o 3 giorni, ossia al tempo necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata (Rehbinder, opera citata, ibidem; Decurtins, opera citata, ibidem; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., n. 10 ad art. 337 CO; JAR 1990, pag. 272) rispettivamente a un tempo relativamente maggiore quando -ad esempio- datrice di lavoro è una persona giuridica affinché gli organi competenti si esprimano al proposito (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., n. 17 ad art. 337 CO), oppure quando oggettivamente si giustifica che la parte che dà la disdetta chieda consiglio prima di notificarla alla controparte (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2. ed., n. 11 ad art. 337 CO).
In altre parole, non esiste un criterio fisso di valutazione, ma la conformità del termine all’esigenza di tempestività della notifica deve essere considerata di caso in caso, ritenuto che la parte che pronuncia la disdetta è gravata dell’onere di dimostrarne il fondamento nel suo complesso, il che include evidentemente anche la dimostrazione della tempestività della sua pronunzia.
Questa valutazione, peraltro in sé condivisibile, non risulta essere stata impugnata dall’appellante, che si limita a spiegare, con nuove e perciò irricevibili argomentazioni (art. 321 CPC), i motivi per cui andrebbe ritenuto che essa abbia tempestivamente reagito a questa mancanza del dipendente, senza tuttavia confutare la decisione circa la necessità -con riferimento all’addebito in questione- della pronuncia di un avvertimento prima del licenziamento in tronco.
La convenuta sembra al contrario aderire all’esigenza dell’avvertimento laddove in proposito afferma, sottolineandolo, che “è stato così possibile risalire alla persona del signor __________, avvisato dell’esistenza di questa situazione di particolare gravità pochi giorni dopo a mezzo raccomandata (doc. B)” (appello, pag. 7), sennonché la raccomandata doc. B, prodotta in originale dal dipendente, altro non è che la lettera 31 agosto 1998 di licenziamento con effetto immediato, ed è perciò pacifico che la convenuta ha disatteso il proprio dovere di impartire al dipendente il necessario avvertimento, e non può quindi validamente prevalersi delle asserite sottrazioni di porzioni di gnocchi a sostegno del provvedimento pronunciato.
3.1 La convenuta, in primo luogo, non risulta avere fornito la prova della tempestività del provvedimento, stanti le discordanti versioni al riguardo del momento in cui il preteso furto, incontestabilmente risalente a diversi mesi prima della disdetta, sarebbe stato scoperto:
nella procedura di prime cure la convenuta, disattendendo un preciso onere di allegazione a suo carico, nulla ha riferito sulle circostanze in cui avrebbe appreso del furto della pentola;
con l’appello (pag. 7) essa sostiene che “... il dipendente si è assentato per malattia, nei giorni precedenti l’invio della disdetta ....ed è proprio nel periodo di assenza del cuoco dal luogo di lavoro che la signora __________ e la signora __________, già dipendenti del ristorante, si sono rivolte ai propri datori, lamentando di avere visto il signor __________ asportare dalla cucina una grande pentola.”;
secondo __________ (cfr. verbale di interrogatorio del 24 settembre 1998), __________, socio di __________ nella conduzione del ristorante, le avrebbe invece chiesto della pentola in un momento successivo al licenziamento dello __________ (“Quando il __________ era già stato licenziato una mattina il __________ mi chiedeva dove fosse la pentola”);
secondo quanto affermato dal __________ in sede penale (cfr. verbale di interrogatorio del 21 settembre 1998), il furto sarebbe in realtà emerso a seguito di “controlli interni”, di cui non è dato di conoscere la natura e il periodo di effettuazione.
E’ comunque illuminante, nell’ottica della valutazione delle affermazioni del __________ (che sono peraltro delle semplici tesi di parte), prendere conoscenza della sua attitudine per riguardo alla procedura penale: “visto che lo __________ tramite il sindacato __________ avanza delle pretese, secondo me ingiustificate, abbiamo proceduto alla denuncia in oggetto”;
3.2 E’ perciò unicamente a titolo abbondanziale che si rileva che nemmeno esiste la prova certa del carattere indebito della sottrazione della pentola.
L’istante, smentito in ciò dalla __________ e dalla __________, ha negato in sede penale di avere preso la pentola, mentre nel momento in cui ciò è avvenuto egli aveva affermato, così come riferito dalle altre due dipendenti della convenuta, che ciò avveniva a titolo di comodato, pattuito con il __________.
Anche se è lecito dubitare di questa tesi, specie stante la successiva menzogna sul fatto medesimo della presa in consegna dell’oggetto, è pur vero che su questo punto l’istante non è stato esplicitamente smentito da alcun riscontro, se non da un’affermazione del __________, di cui si è detto avere introdotto l’azione penale per fronteggiare le pretese civili del dipendente, che oltretutto si limita a comunicare una propria deduzione, basata su quanto gli avrebbe riferito il __________ (verbale 24 settembre 1998: “ho chiesto al mio collega __________ che non era al corrente del fatto e quindi non gli ha dato nessun permesso di prenderla”), deduzione che trascura però la possibilità che il __________ si sia dimenticato dell’episodio.
Come l’autorità inquirente, anche a questa Camera permane il dubbio circa l’esistenza del preteso furto, che non può quindi essere validamente posto a base del licenziamento in tronco, in vece del quale la convenuta avrebbe semmai dovuto pronunciare una disdetta ordinaria, unitamente alla richiesta di restituzione della pentola.
Ne deve conseguire la reiezione del gravame.
Non si prelevano tasse o spese.
Agli appellati, che non hanno presentato osservazioni al gravame, non si attribuiscono ripetibili per questa procedura.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 19 luglio 1999 __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese. Non si attribuiscono ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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