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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2018.169
Data decisione, Autorità: 20.03.2019, PENAL
Titolo: Percorrere una galleria alla velocità di 187 km/h dove vige un limite di 100 km/h configura un'infrazione ex art. 90 cpv. 3 LCStr. Tale agire è fonte di pericoli particolari, a causa del brusco cambiamento delle condizioni di visibilità e della sensazione che la carreggiata sia divenuta più stretta
Incarto n. 72.2018.169
Lugano, 20 marzo 2019/bm
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Francesca Verda Chiocchetti, Presidente
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IMPU_1 rappresentato dall’avv. DUF1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 142/2018 dell'8.8.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 13.02.2018 a ____________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo ______ TI ____, alla velocità di 187 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “________”, malgrado il prescritto limite di 100 Km/h, superando quindi di almeno 87 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - la Procuratrice pubblica PP 2 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:05.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
La Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto di accusa:
--a pag. 1, nel “per avere”, richiamato il doc. AI 1, aggiungere “sull’autostrada A2 in direzione nord, galleria ____________ (nicchia 1/4)”;
--a pag. 1, anziché indicare l’art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, mettere “art. 4a cpv. 5 prima frase ONC”.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - la Procuratrice pubblica, per la sua requisitoria, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la conferma dell’atto di accusa con le modifiche di cui all’odierno dibattimento. Ripercorre di seguito i fatti dell’imputazione che, precisa, non essere stati contestati dall’imputato. Qualifica la colpa IMPU_1 come oggettivamente grave. Evidenzia che l’imputato, con la sua elevata velocità raggiunta mentre stava discutendo animatamente con la sua ragazza, avrebbe potuto cagionare feriti gravi e finanche la morte di persone. La sua colpa è, d’altro canto, mitigata dal fatto che il traffico quella sera inoltrata era nella norma, nonché dalla circostanza che l’asfalto era asciutto. A mente della PP, l’imputato che, stando alla sua deposizione dinanzi agli inquirenti, non si sarebbe reso conto della velocità di percorrenza, non ha condotto il proprio veicolo con la necessaria attenzione. La Pubblica Accusa, con riferimento agli elementi legati all’autore, si sofferma poi sui precedenti penali di IMPU_1, fra cui quelli specifici (“ben due su quattro”) in materia di LCStr, riassumendo i relativi decreti di accusa. Precisa che nel corso del tempo l’agire illecito dell’imputato è tendenzialmente aumentato, non solo in termini di numero di reati, ma anche con riferimento alla gravità degli stessi. Ciò evidenzia ch’egli non ha imparato nulla dai suoi errori passati. A favore dell’imputato vi è il fatto ch’egli ha da subito collaborato con gli inquirenti, ammettendo i fatti. A mente della PP, la prognosi per l’imputato non è positiva. Essa non è tuttavia tale da indurre la Pubblica Accusa ad opporsi alla sospensione condizionale della pena, ma si impone un periodo di prova di maggiore durata rispetto a quello minimo previsto dalla legge che ella quantifica in tre anni. La PP postula, alla luce di quanto sopra, che sia inflitta a IMPU_1 una pena detentiva di sedici mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 106 CP;
90 cpv. 3 e 4 LCStr;
82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IMPU_1
grave infrazione alle norme della circolazione stradale
per avere,
il 13.02.2018 a ___________, sull’autostrada A2 in direzione nord, galleria ___________ (nicchia 1/4), correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio, per aver circolato alla guida del veicolo __________ targato , alla velocità di 187 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “______”, malgrado il prescritto limite di 100 km/h, superando quindi di 87 km/h la velocità massima consentita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
IMPU_1 è condannato
2.1. alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi;
2.2. al pagamento di una multa di fr. 1'500.-, la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva pari a 12 (dodici) giorni (art. 106 CP).
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 1'000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 1'500.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 67.45
fr. 2'267.45
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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