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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.142
Data decisione, Autorità: 04.10.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00142
Lugano 4 ottobre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.681 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 18 settembre 1997 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento di fr. 22’000.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dalle convenute, respinta nei confronti di __________ ed ammessa nei confronti delle altre convenute in solido con sentenza 11 giugno 1999;
Appellanti le convenute soccombenti, che con atto di appello del 2 luglio 1999 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche nei loro confronti;
Mentre l’attrice con osservazioni del 20 settembre 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice sostiene di avere effettuato su incarico delle convenute la fornitura e la posa di un impianto di raffreddamento in due appartamenti di cui al fondo n. __________ di __________ contro una mercede complessiva, dedotta la quota a carico della conduttrice di uno degli appartamenti, di fr. 22’000.--, importo del quale verrebbe ingiustificatamente rifiutato il pagamento.
B. __________ ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
Le convenute si sono per il resto opposte alla petizione sostenendo che tutti i lavori concernenti l’immobile, e perciò anche quelli oggetto della petizione, sarebbero stati commissionati nella forma del contratto di impresa generale allo studio di architettura __________, che le convenute avrebbero puntualmente pagato. Sarebbe perciò l’impresario generale, e non le convenute, l’eventuale debitore dell’attrice.
La pretesa sarebbe inoltre comunque prescritta ex art. 128 CO, essendo i lavori stati eseguiti nel 1991.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore ha ammesso l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di __________, respingendo perciò la petizione siccome introdotta nei suoi confronti.
Egli ha però disatteso la tesi difensiva delle convenute relativa all’esistenza di un contratto di impresa generale, osservando che le opere in questione non figuravano nel corrispondente capitolato di appalto e il loro pagamento sarebbe perciò stato rifiutato dall’impresario generale, ma sarebbero invece state affidate direttamente alla ditta attrice dalle comproprietarie dello stabile due anni più tardi. Stante l’esistenza dell’asserito contratto, il Pretore, respinta l’eccezione di prescrizione, ha ammesso la petizione nei confronti delle comproprietarie dello stabile nella richiesta misura di fr. 22’000.-- oltre interessi.
E. Con l’appello le convenute affermano l’esistenza di due distinti contratti di appalto per l’impianto di raffreddamento: uno per le opere eseguite al primo piano, concluso tra la conduttrice dei locali __________ e l’attrice (con assunzione di debito da parte dell’impresa generale per la quota di mercede a carico delle convenute nei suoi rapporti interni con __________), mentre non si era discusso di chi sarebbe stato parte al contratto relativo all’impianto del secondo piano perché era chiaro per tutti che le spese sarebbero state pagate dall’impresa generale, che almeno in forma tacita avrebbe pertanto concluso il contratto con l’attrice.
F. Delle osservazioni dell’attrice al gravame, del quale chiede la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L’esecuzione nel medesimo periodo di altre opere, e la presenza di altre parti (__________, __________), e con esse di altri rapporti contrattuali (contratto di impresa generale, contratto di locazione), può comprensibilmente avere ingenerato una certa confusione al riguardo della titolarità del debito qui dedotto in causa, ma nondimeno, sulla scorta del semplice buon senso, appare lecito affermare che l’attrice ha correttamente eseguito il proprio lavoro ed è perciò legittimata ad ottenere (una sola volta) il pagamento della relativa mercede, e che le convenute sono in definitiva quelle che profittano di tale opera, durevolmente incorporata nel loro stabile, e pertanto -riservato il loro rapporto con la conduttrice- sono quelle che (una sola volta) devono farsi carico della relativa spesa.
Queste, senza essere in grado di sconfessare la fedefacenza delle argomentazioni pretorili, si limitano qui a sostenere la tesi contraria sulla base di vaghi elementi indiziari ed improbabili tesi giuridiche, volte a convalidare l’improponibile risultato pratico per cui esse, a mente loro, dovrebbero lecitamente profittare dell’opera fornita all’attrice senza doverla pagare né all’attrice stessa, e neppure all’impresa generale.
2.1 L’argomentazione principale delle resistenti è in definitiva quella per cui dalla sola esistenza di un contratto di impresa generale andrebbe in pratica dedotto che tutte le opere eseguite sono state commissionate agli artigiani esecutori dall’impresario generale.
Siffatta tesi (della quale peraltro le stesse appellanti sembrano dubitare: cfr. punto 7, pag. 7) non ha in realtà alcuna valenza di regola generale: è unicamente corretto affermare che per quei lavori inclusi nel capitolato d’opera dell’appaltatore generale può essere presunto che egli, nella misura in cui i lavori vengono eseguiti da terzi, abbia provveduto in proprio nome alla relativa delibera. Tale presunzione risulta però nella fattispecie inapplicabile per il semplice motivo, incontestabilmente accertato dall’istruttoria, che le opere in questione non erano originariamente previste, e sono invece state richieste solo durante la costruzione.
Sono pertanto malvenute le appellanti nell’affermare apoditticamente che “non si era discusso di chi sarebbe stato parte al contratto relativo all’impianto del secondo piano perché era chiaro a tutti che dette spese sarebbero state pagate dallo Studio di architettura, nella propria qualità di impresa generale, così come era stato il caso per tutte le altre opere supplementari” (punto 5, pag. 5). Un conto è infatti la richiesta di opere supplementari ad un artigiano già presente in cantiere e al quale l’appalto è stato conferito dall’impresario generale -in tal caso l’artigiano si farà pagare dall’impresario, che ovviamente si rivarrà sul proprio committente in sede di liquidazione-, mentre ben diverso è il caso per un nuovo artigiano, che viene chiamato ex novo sul cantiere, sulla persona del cui committente non può pertanto essere presunto alcunché, così che del tutto fuori luogo risultano i riferimenti delle convenute ad “un’unica inspiegabile eccezione” che sarebbe stata fatta in questo caso, oppure alla contraria tesi del contratto tacitamente concluso, in applicazione del principio della buona fede, tra l’attrice e l’impresario generale (appello, punto 5, pag. 6).
2.2 Le resistenti in questo contesto tentano di trarre diritto dagli equivoci sorti in conseguenza della fatturazione delle opere effettuata in un primo tempo a carico dell’imprenditore, e per la conseguente inclusione delle stesse nella liquidazione finale dell’impresa generale, ma l’argomentazione è destinata all’insuccesso. Questa Camera ha infatti ripetutamente stabilito che l’emissione o l’intestazione di una fattura non consentono di trarre conclusioni certe circa la titolarità del rapporto contrattuale (II CCA 27 giugno 1997 in re J. SA/S. SA, 10 dicembre 1996 in re V. SA/M., 5 settembre 1996 in re T. SA/G.), che va invece unicamente ascritto a quelle parti tra le quali viene in essere il concorde scambio delle manifestazioni di volontà contrattuale (art. 1 CO).
2.3 La portata delle argomentazioni delle appellanti sulla confusione fatta in sede di fatturazione va del resto drasticamente ridimensionata per il motivo sostanziale che esse, nonostante le reiterate affermazioni in tal senso (risposta, punto 2.2, pag. 3; punto 3, pag. 4; punto 4, pag. 5; duplica, punto 2, pag. 4 e 5; punto 3, pag. 6), non hanno in alcun modo dimostrato di avere pagato le opere in questione all’impresario generale, il quale del resto non avrebbe in tal caso avuto motivo di rifiutare il pagamento all’attrice (cfr. il doc. H).
Se per contro esse non avessero concluso tale contratto, questa sola circostanza non sarebbe ancora sufficiente a metterle al riparo dalla pretesa dell’attrice, essendosi le convenute -in difetto della prova della positiva circostanza del pagamento dei lavori nelle mani dell’impresa generale, e non essendo stata eccepita la discrepanza tra l’importo richiesto e il valore dei lavori- all’atto pratico indebitamente arricchite a danno dell’attrice del controvalore dell’opera fornita, il che imporrebbe comunque, seppure per altro motivo, l’accoglimento della petizione.
Ne discende, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, del tutto infondato.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 luglio 1999 di __________, __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dalle appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di rifondere all’attrice fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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