AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.132
Data decisione, Autorità: 03.08.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00132
Lugano 3 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa DI.99.183 della Pretura di Locarno-Campagna in materia di sfratto dei conduttori, promossa con istanza 1° giugno 1999 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l’istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dal capannone artigianale-industriale con prefabbricato annesso da lei locato al n. __________ di via __________ ad __________;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con decreto 23 giugno 1999 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 24 giugno 1999 chiede la riforma del decreto impugnato nel senso di respingere l’istanza;
Mentre l’istante con osservazioni 19 luglio 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Richiamato il decreto 28 giugno 1999 con cui il Presidente di questa Camera ha conferito effetto sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Le parti il 7 febbraio 1996 hanno stipulato il contratto di locazione doc. A per l’immobile di cui trattasi prevedente una pigione annua di fr. 48’000.--, da pagarsi in rate bimestrali anticipate.
Adducendo la mora nel pagamento del canone, l’istante procede nell’istanza di sfratto del 1° giugno 1999 dopo avere disdetto il contratto per il termine del 31 maggio 1999 (doc. C).
B. All’udienza del 22 giugno 1999 la convenuta si è opposta all’istanza, adducendo preliminarmente l’avvenuto pagamento seduta stante di fr. 24’000.-- da lei imputati sui canoni di locazione da gennaio a giugno 1999 compresi, ed escludendo per il resto l’asserita mora da parte sua per il motivo che essa fin dal 1998 avrebbe costituito una fideiussione della __________ di fr. 64’000.--, alla quale l’istante avrebbe potuto fare capo per soddisfare i propri crediti per pigioni scadute.
C. Nel decreto impugnato il Pretore ha rilevato che la disdetta per mora sarebbe giustificata, essendo il pagamento degli arretrati intervenuto ben oltre il termine assegnato con la diffida del 24 marzo 1999, mentre la sola esistenza della fideiussione non sarebbe equiparabile al pagamento del canone di locazione.
Dal che l’accoglimento dell’istanza.
D. Con l’appello la convenuta postula la riforma del decreto impugnato nel senso della reiezione dell’istanza, sostenendo che il Pretore non si sarebbe avveduto che la disdetta è stata data per il 31 maggio, mentre la convenuta all’udienza di contraddittorio avrebbe pagato il canone fino a tutto il 30 giugno, con il che, stante l’incondizionata accettazione da parte della locatrice, andrebbe ammesso il perfezionarsi di un nuovo contratto di locazione. Non sarebbe inoltre condivisibile la decisione di non ritenere la fideiussione quale valido pagamento del canone.
E. Delle argomentazioni del resistente, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
E’ pertanto pacifico che la fideiussione non è stata costituita a garanzia del pagamento di tutti i canoni in questione, in particolare quelli successivi al settembre 1998 che non risultano garantiti e ai quali la diffida nondimeno fa riferimento (cfr. doc. B), di modo che può essere lasciata aperta la questione a sapere se la sola esistenza di tale garanzia avrebbe potuto escludere la mora della conduttrice.
Ciò premesso, per il resto è indiscutibile ed indiscusso il mancato pagamento dell’importo di cui alla diffida entro il termine assegnato, ed è perciò da ritenere che -nonostante il tardivo pagamento- la disdetta data dalla locatrice abbia validamente posto fine al contratto di locazione per il termine del 31 maggio 1999.
Nonostante questo accertamento la convenuta contesta il richiesto sfratto affermando che l’accettazione da parte dell’istante del canone di locazione del mese di giugno 1999 avrebbe consentito il perfezionarsi tra le parti di un nuovo contratto di locazione.
La tesi è ai limiti del temerario.
Il pagamento relativo al mese di giugno è infatti avvenuto in data 22 giugno 1999, ossia in un momento in cui la convenuta occupava il bene dell’istante nonostante che essa avrebbe dovuto renderlo già al 31 maggio e con la concreta prospettiva del protrarsi di tale illegittima situazione sino al momento dell’eventuale crescita in giudicato di un futuro decreto di sfratto.
Non vi è perciò chi non veda -secondo il principio dell’affidamento- che il pagamento relativo al mese di giugno non poteva ragionevolmente essere inteso quale concludente offerta di un nuovo contratto di locazione, e che invece nelle circostanze date esso poteva unicamente costituire, almeno dal punto di vista del proprietario, un indennizzo per la non autorizzata occupazione dell’ente locato successivamente al termine di disdetta.
Costituisce in altri termini un’evidente forzatura delle intenzioni del locatore, peraltro attestate dall’immediato inoltro dell’istanza di sfratto, il volere ravvisare nell’accettazione di una somma di denaro per l’occupazione dei suoi spazi durante il mese di giugno 1999 la volontà di concludere un nuovo contratto di locazione con la convenuta, contratto la cui esistenza non può perciò in alcun modo essere ammessa.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 giugno 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster