AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.127
Data decisione, Autorità: 15.11.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00127
Lugano 15 novembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare -quale autorità giudiziaria competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato intercantonale sull'arbitrato e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Canton Ticino allo stesso CIA- il ricorso per nullità 17 giugno 1999 presentato da
__________ e
contro il lodo arbitrale 25 maggio 1999 dell'arbitro unico, Avv. __________,
pronunciato nella vertenza che oppone i ricorrenti a:
__________, e
lette le osservazioni al ricorso di data 19 luglio 1999, con cui __________ si rimette al giudizio di questa Camera, a dipendenza della sua posizione di assicuratrice RC di entrambe le parti;
esaminati gli atti e i documenti della procedura arbitrale;
considera
in fatto e in diritto
Il sinistro, consistito in un tamponamento, ha cagionato danni materiali ai veicoli delle parti.
Constatata l'assenza di prove a sostegno della tesi di __________ secondo il quale la collisione sarebbe stata causata da un arresto improvviso e non segnalato della vettura che lo precedeva, l'arbitro ha ritenuto che, in virtù dell'art. 34 cpv. 4 LCS, la responsabilità andava interamente attribuita al veicolo che seguiva. Sulla base dell'art. 61 cpv. 2 LCS e sulla presunzione che il conducente __________ non abbia mantenuto le debite distanze dalla vettura che lo precedeva, l'arbitro ha perciò deciso di porre a carico del __________ (e quindi della sua assicurazione responsabilità civile) l'obbligo di risarcire i danni subiti dal veicolo tamponato.
__________ e __________ hanno tempestivamente proposto ricorso per nullità contro il lodo arbitrale invocando l'art. 36 lett. c e lett. f CIA. A mente dei ricorrenti l'arbitro non solo non avrebbe pronunciato su tutte le conclusioni da essi formulate, ma avrebbe anche emesso un giudizio arbitrario, in quanto fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti. Delle singole censure si dirà nel seguito.
Preliminarmente va osservato che la decisione impugnata costituisce un lodo parziale pronunciato secondo equità, così com'è stato previsto nel compromesso arbitrale 13 gennaio 1999, art. 1 cpv. 2 ("il giudizio, che sarà inappellabile e de bono et aequo, verterà unicamente sulla determinazione delle responsabilità, tralasciando la questione dei relativi risarcimenti"). Si tratta di un lodo arbitrale, ossia della decisione di un arbitro, intesa a dirimere una vertenza civile che le parti hanno pattuito limitata all'aspetto della responsabilità. Anche lodi parziali come quello in esame possono essere impugnati per nullità (Jolidon P., Comm. du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, p. 461, 464 e 465; Rüede / Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, ed. 2, p. 339 e 286).
Indifferente ai fini dell'impugnabilità è pure la circostanza che le parti abbiano autorizzato l'arbitro a decidere equitativamente. Ciò significa infatti soltanto che egli ha goduto della facoltà di risolvere la lite non solo in base al diritto sostanziale, ma anche facendo capo al criterio generale dell'equità. In questo caso un'impugnazione per nullità potrebbe essere accolta soltanto se il lodo fosse contrario all'ordine pubblico o a norme cogenti del diritto federale (Rüede / Hadenfeldt, op. cit., p. 281). Ciò che non è comunque il caso in concreto, dal momento che l'arbitro non si è scostato dall'applicazione del diritto sostanziale.
A titolo abbondanziale può ancora essere rilevato che l'art. 36 CIA ha carattere imperativo (art. 1 cpv. 3 CIA); ciò significa che la norma non può essere elusa, né modificata dalla volontà delle parti. Nel concreto è data l'impugnabilità ancorché il compromesso arbitrale definisca il giudizio "inappellabile".
Il ricorso previsto dall'art. 36 CIA costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come il ricorso per cassazione, è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno dei motivi previsti dalla legge (Guldener M., Das Schweizerische Zivilprozessrecht, ed.3, Zurigo 1979, p. 614; SJZ 1976 p. 248). I motivi invocati devono essere indicati esplicitamente dal ricorrente; in caso di dubbio sulla loro ricorrenza, il giudice respinge l'impugnazione (Jolidon, op. cit., p. 501): sono pertanto escluse censure di natura puramente appellatoria.
Introduttivamente i ricorrenti invocano l'art. 36 lett. c CIA secondo il quale è data la possibilità del ricorso per nullità quando il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati deferiti o non ha pronunciato su tutte le conclusioni delle parti. Al proposito essi adducono che l'arbitro ha omesso di pronunciarsi su tutte le loro conclusioni per aver "completamente ignorato le argomentazioni dell'attore, all. AA" (corrispondente al doc. 21). La censura si fonda evidentemente su una interpretazione errata della norma in questione: infatti, per conclusioni delle parti la legge non intende tutte le argomentazioni proposte in causa, ma le richieste di giudizio, ossia le questioni da giudicare; in altre parole, la norma intende colpire -accanto a decisioni estranee alla contestazione- pronunce incomplete (Jolidon, op. cit., p. 512). Che tale sia la volontà del legislatore appare più evidente dai testi tedesco e francese del CIA che indicano per conclusioni, rispettivamente "Rechtsbegehren" e "chefs de la demande". Nell'arbitrato che ci occupa la contestazione, in assenza di veri e propri allegati processuali, va ricercata nel compromesso arbitrale che indica chiaramente come unico quesito quello della responsabilità nell'incidente della circolazione (art. 1 cpv. 2); quesito cui l'arbitro ha risposto, né risulta che le parti gli abbiano sottoposto altri temi litigiosi, in particolare in sede di contraddittorio (cfr. verbale di sopralluogo). Alludendo a un determinato documento dell'incarto, costituito di una lettera 7 dicembre 1998 di __________ alla __________, i ricorrenti dimostrano di voler rimproverare al primo giudice -in contrasto con il significato della norma invocata- di non aver tenuto debito conto di tutte le loro argomentazioni. La censura dev'essere pertanto respinta.
Sempre a titolo preliminare -invocando l'art. 36 lett. f CIA- i ricorrenti affermano che l'arbitro ha deciso in palese contrasto con gli atti della causa, interpretando inadeguatamente le prove. Tale censura non appare tuttavia sostanziata poiché essi non indicano quali elementi determinanti del giudizio impugnato non corrispondano agli accertamenti di fatto (cfr. Jolidon, op. cit., p. 517). D'altra parte, non è chiaro il loro riferimento su questo tema alla circostanza secondo cui la controparte avrebbe notificato il sinistro solo quattro mesi dopo l'accaduto, rispettivamente che essa non ha intrapreso alcunché per evitare il pericolo o almeno per ridurlo, con esplicito riferimento ai documenti R e Z (= doc. 12 e 20). Del primo rimprovero -peraltro contraddetto da altri atti dell'incarto (cfr. doc. 2 e 8)- i signori __________ non indicano la pretesa rilevanza sul giudizio emesso dall'arbitro; sul secondo, concernente le cautele adottate dalla controparte nello svolgimento del lavoro di controllo dell'asse stradale in questione, si deve ricordare che i ricorrenti hanno formulato in prima sede determinati rimproveri che l'arbitro ha riassunto al considerando 4 del lodo; esposto che essi hanno esplicitamente ammesso come esatto (ricorso, punto 1). Né l'arbitro ha ignorato che il conducente del veicolo del__________ __________ stesse svolgendo un compito di sorveglianza in relazione all'eventuale presenza di sassi sulla carreggiata.
Può invece rientrare nel contesto della censura riguardante gli accertamenti di fatto, la critica ricorsuale che nega la presenza di sassi sul campo stradale (ricorso, punto 8). Al proposito la versione delle parti è discorde: in particolare i ricorrenti ammettono che vi fossero sassi, ma unicamente sul marciapiedi destro, procedendo verso il valido di __________, ciò che non avrebbe impedito la circolazione e che avrebbe dovuto indurre i dipendenti dello __________ a posteggiare il veicolo fuori della carreggiata per procedere ai loro incombenti. Sul fatto come tale non esiste prova certa, motivo per cui risulta errato quanto afferma l'arbitro al capoverso 8 del lodo, ossia che "per concorde versione delle parti, sulla carreggiata … vi erano alcuni sassi che dovevano essere rimossi". Ciò nonostante la censura non può essere accolta poiché l'argomento dell'indispensabilità dell'arresto del veicolo che precedeva a dipendenza della presenza dei sassi che opponevano un ostacolo alla circolazione è evidentemente proposto dall'arbitro a titolo abbondanziale, nel senso che l'autista __________ "a maggior ragione" avrebbe dovuto fermarsi. Dal momento che l'arbitro ha riconosciuto la responsabilità dei ricorrenti nell'incidente per ragioni diverse da questa, non è dato di individuare nell'inesattezza descritta un motivo di cassazione del lodo.
La norma considerata risolutiva dall'arbitro impone al conducente di tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o in colonna. Si tratta del disposto che -per costante dottrina e giurisprudenza- regola anche i rapporti fra veicoli che procedono in colonna: in quest'ultimo caso l'art. 34 cpv. 4 LCS prescrive l'esigenza di tenere una distanza sufficiente dal veicolo che precede, facendo carico al veicolo che segue di tener conto di un certo margine di sicurezza: egli infatti dev'essere cosciente che percepirà la frenata del veicolo precedente soltanto quando tale manovra è già iniziata e l'autista del veicolo ha già reagito; né può escludere che l'altro veicolo possieda una capacità di frenata superiore alla sua. E' pertanto caricata al conducente del veicolo che segue la responsabilità di regolare l'intervallo dal veicolo che lo precede, così da evitare tamponamenti (Bussy / Rusconi, Comm. au Code suisse de la circulation routière, Losanna 1984, art. 34 LCR, N. 5.1 - 5.3). Ciò basta per concludere che l'arbitro ha individuato correttamente la norma fondamentale applicabile alla fattispecie.
art. 37 cpv. 1 LCS: "il conducente che vuole fermarsi deve badare, per quanto possibile, ai veicoli che lo seguono". Al proposito l'arbitro ha affermato trattarsi di norma sussidiaria per rispetto all'art. 34 cpv. 4 LCR. La definizione non è forse la migliore, tuttavia è vero che l'articolo in questione non è in grado di sovvertire la responsabilità dei protagonisti dell'incidente in questione poiché la sua portata è certamente inferiore a quella dell'art. 34 (cfr. in particolare DTF 115 IV 252) e può dirsi limitata a casi particolari, non andando molto al dilà del divieto di mettere in pericolo altri veicoli, in particolare quello che segue; la norma deve invece leggersi completata dal divieto di frenate brusche, formulato all'art. 12 cpv. 2 ONC: situazione tuttavia diversa dalla fattispecie e comunque asserita dai ricorrenti in prima sede, ma non provata .
Art. 18 cpv. 2 lett. a ONC (divieto di fermata volontaria in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi). Pur invocando questa norma, i ricorrenti descrivono così la situazione: "si è fermato a circa 30 m dalla galleria dove la strada è divisa da una linea di sicurezza, il traffico di contromano era intenso e l'incrocio di due veicoli, oltre al veicolo in sosta, è impossibile" (ricorso, pto. 6). Ciò che tuttavia non corrisponde alla fattispecie della legge la quale vuole sanzionare il conducente che, fermatosi in luogo senza visibilità per gli altri veicoli, costituisce un ostacolo imprevedibile alla circolazione (Bussy / Rusconi, op. cit., art. 18 ONC, N. 4.1).
Art. 85 cpv. 1 e 3 ONC (norma generale di comportamento nella circolazione in modo da disturbare il meno possibile gli altri utenti della strada, rispettivamente comportamento di veicoli speciali). A prescindere dal significato vago del primo capoverso, i ricorrenti non hanno invero mai sostenuto che il veicolo della controparte costituisse veicolo speciale. Fosse stato tale, sarebbe stato esonerato da determinate cautele descritte al capoverso 3; caso contrario, non v'è prova che il conducente del veicolo di controparte non abbia opportunamente segnalato il suo arresto, così come ha sempre sostenuto.
Art. 19 ONC: la norma, invocata qui a titolo abbondanziale, concerne il parcheggio, definito -negativamente- come "sosta del veicolo non destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci" (cpv. 1), ciò che esclude trattarsi di arresto breve durante il quale il conducente è in grado di permettere la ripresa della marcia di altri veicoli tosto che ne sia richiesto (Bussy / Rusconi, op. cit., art. 19 ONC, N. 1.1). Ciò che di per sé esclude l'attualità della norma nel contesto in esame.
Art. 23 cpv. 3 ONC: i ricorrenti non motivano il richiamo della norma, peraltro intesa a limitare l'uso delle luci di avvertimento lampeggianti. Al proposito può quindi soltanto essere precisato che, come già detto, non v'è prova che il veicolo della controparte non abbia segnalato la sua intenzione di fermarsi al bordo della carreggiata.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
pronuncia
Il ricorso per nullità 17 giugno 1999 di __________ e __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.-, già anticipati dai ricorrenti, restano a loro carico.
Intimazione a:
Comunicazione all'arbitro, avv. __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster