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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.126
Data decisione, Autorità: 07.09.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00126
Lugano 7 settembre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini, vice-cancelliere
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.51 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 18 maggio 1998 da
(rappr. dall’avv. __________
contro
(rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto che alla convenuta sia fatto ordine di emettere e consegnare all’attore le 33 azioni al portatore da lui sottoscritte all’atto di costituzione della società;
E ora in tema di edizione di documenti, in cui il Pretore con decisione 10 maggio 1999 ha parzialmente accolto l’istanza 3 marzo 1999 dell’attore, che chiedeva l’edizione di documenti dalla convenuta;
Appellante la convenuta, che con gravame del 7 giugno 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione;
Mentre l’attore nelle osservazioni del 1° settembre 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Richiamata la decisione 9 giugno 1999 con cui il Pretore ha concesso effetto sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: che l’attore con la petizione procede per ottenere dalla convenuta l’emissione e la consegna di 33 azioni al portatore da fr. 1’000.-- cadauna di questa società, da lui sottoscritte al momento della costituzione e interamente liberate;
che la convenuta si è opposta alla petizione eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il capitale azionario sarebbe stato interamente liberato per effetto del pagamento di fr. 100’000.-- da parte di __________ mentre l’attore non avrebbe pagato alcunché;
che di conseguenza, sempre secondo la convenuta, essa avrebbe emesso dei certificati azionari per l’intero capitale azionario, consegnati dall’amministratore a chi aveva effettivamente liberato il capitale, e pertanto non all’attore;
che in replica l’attore ha chiesto in via subordinata che sia accertata la sua qualità di azionista e il diritto di proprietà sulle 33 azioni o su di un certificato azionario che le rappresenti;
che il Pretore ha limitato l’udienza preliminare del 3 marzo 1999 alla discussione sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva;
che egli nel decreto impugnato, dando parzialmente seguito alle istanze presentate dall’attore alla suddetta udienza, ha fatto ordine alla convenuta di produrre:
a) ogni e qualsiasi documento di apertura conto ed estratto conto, giustificativo di prelevamento, ordine di bonifico, dettaglio e dichiarazione quo al beneficiario economico, il tutto inerente alla dichiarazione di deposito del capitale azionario della allora costituenda __________, dichiarazione datata 21.3.94 ed avente quale riferimento della banca __________ legale __________;
b) ogni e qualsiasi documento relativo al conto bancario aperto dalla società sul quale è stato riversato il capitale azionario dopo la costituzione della società;
c) tutte le chiusure annuali (bilanci e conti perdite e profitti) al 31.12.94, 31.12.95, 31.12.96, 31.12.97 e 31.12.98;
d) tutti i verbali delle assemblee ordinarie e/o straordinarie tenutesi dal 21.3.94 a tutt’oggi;
e) tutte le lettere trasmesse al Foglio Ufficiale Svizzero di Com. per la convocazione delle assemblee ordinarie e/o straordinarie;
f) tutte le copie e pubblicazione della convocazione degli azionisti (__________) ad assemblee ordinarie e/o straordinarie;
che la convenuta insorge contro il pronunciato pretorile sostenendo l’irrilevanza della documentazione richiesta ai fini della lite, limitata oltretutto alla questione della legittimazione passiva, e adducendo l’inammissibile natura investigativa delle generiche ed esplorative istanze di edizione;
che l’attore con osservazioni 1° settembre 1999 postula la reiezione del gravame;
Considerato
in diritto: che il fatto che il Pretore abbia designato come ordinanza il giudizio impugnato non osta alla sua appellabilità, pacifica in materia di edizione di documenti (art. 213bis cpv. 1 CPC, con rinvio all’art. 96 CPC), che si determina in base al contenuto materiale della decisione e non alla denominazione utilizzata dal giudice (II CCA 2 ottobre 1997 in re B. e llcc./K. e llcc., 31 maggio 1995 in re K./K.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 93-94, n. 1);
che, come si è detto, il Pretore in applicazione dell’art. 181 cpv. 1 CPC, ha limitato l’udienza preliminare all’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva;
che pertanto anche la successiva fase istruttoria è finalizzata alla sola disamina dell’eccezione (art. 181 cpv. 2 e 3 CPC);
che la legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale, ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (da ultimo: II CCA 9 luglio 1999 in re M./N. SA);
che il tema della legittimazione passiva non va confuso con quello del fondamento stesso della causa: il primo risponde al quesito a sapere se è stata chiamata in causa la persona giusta, mentre il secondo è volto a verificare la sussistenza della pretesa;
che pertanto il fatto che un’azione possa sembrare infondata alla parte chiamata in causa non significa ancora che essa non possiede la legittimazione passiva;
che la domanda principale di giudizio, volta all’emissione e alla contestuale consegna di azioni in favore dell’asserito azionista, appare a prima vista per sua natura proponibile unicamente nei confronti della società anonima (Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8. edizione, Berna, 1998, § 16, n. 238, pag. 384);
che la circostanza addotta dall’attore a sostegno del proprio asserito diritto nei confronti della società convenuta -l’avvenuta sottoscrizione da parte sua di una quota del capitale azionario- rileva già dagli atti di causa e non è peraltro contestata dalla parte avversaria;
che l’argomento difensivo della convenuta, secondo cui non l’attore ma un terzo avrebbe pagato le azioni da lui sottoscritte è a sua volta incontestato;
che pertanto i documenti di cui è stata concessa l’edizione sono del tutto irrilevanti ai fini della soluzione del quesito in discussione;
che l’istruzione probatoria è riservata ai fatti rilevanti (art. 184 cpv. 1 CPC);
che di conseguenza non vi è spazio per le istanze di edizione in rassegna;
che inoltre la domanda di giudizio subordinata, formulata quale azione di accertamento, appare d’acchito irricevibile per l’assenza di un interesse giuridico immediato e meritevole di tutela al richiesto accertamento (art. 71 CPC), ed essendo oltretutto la qualità di azionista indissolubilmente legata alla proprietà dei titoli al portatore in conseguenza della loro natura di cartevalori, il richiesto accertamento appare inattuabile per la società convenuta in assenza dei titoli, e superfluo in loro presenza;
che ad ogni buon conto la documentazione richiesta risulta irrilevante anche ai fini di tale improponibile domanda di giudizio;
che il gravame deve perciò essere accolto sulla scorta dei considerandi che precedono;
che le spese di procedura delle due sedi seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 7 giugno 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza il decreto 10 maggio 1999 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformato nel modo seguente:
L’istanza 3 marzo 1999 __________ di edizione di documenti da __________ è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese sono a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 200.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attore, che rifonderà a controparte fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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