AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.114
Data decisione, Autorità: 11.08.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00114
Lugano 11 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.50 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 18 maggio 1998 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ __________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto che ai convenuti sia fatto ordine di mettere a disposizione dell’attore l’intera documentazione attinente alla relazione bancaria __________ (__________) presso la __________ di __________, ora __________;
E ora in tema di edizione di documenti, in cui il Pretore con decreto 3 maggio 1999 ha respinto l’istanza 17 marzo 1999 dell’attore, che chiedeva l’edizione di documenti dal__________ di __________;
Appellante l’attore, che con gravame del 26 maggio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’istanza di edizione;
Mentre i convenuti nelle osservazioni del 5 luglio 1999 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Richiamata la decisione 27 maggio 1999 con cui il Pretore ha concesso effetto sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
che l’attore con la petizione procede in un’azione di rendiconto ex art. 400 CO chiedendo che ai convenuti, già suoi mandatari, venga fatto ordine di mettergli a disposizione l’intera documentazione relativa al conto __________ (__________) a suo tempo aperta presso la __________ di __________, oggi __________;
che i convenuti si sono opposti alla petizione, contestando l’esistenza di un obbligo a proprio carico all’esibizione della richiesta documentazione, che comunque non sarebbe in loro possesso;
che in replica l’attore ha modificato il proprio petitum, chiedendo che ai convenuti sia inoltre fatto ordine di fornirgli ogni informazione relativa all’evoluzione della nota relazione bancaria;
che all’udienza preliminare del 18 marzo 1999 l’attore ha formulato istanza di edizione nei confronti di __________ dei “documenti relativi al versamento di apertura della relazione __________ (__________)” e delle “attestazioni relative alla titolarità della medesima (formulari di apertura e di procura), al diritto di firma e ai mandati di gestione”;
che i resistenti hanno avversato l’istanza, fondandosi la stessa sulla circostanza per cui l’attore sarebbe proprietario del conto in questione, fatto contestato dai convenuti e non comprovato dal procedente, che non avrebbe perciò diritto alla richiesta edizione;
che con osservazioni 7 aprile 1999 __________ si è a sua volta opposta all’istanza, contestando la comunanza dei documenti in oggetto ed affermando che il conto in questione non sarebbe mai stato intestato all’attore, che neppure sarebbe mai stato, secondo la documentazione bancaria, l’avente diritto economico;
che il Pretore nel decreto impugnato ha respinto la richiesta dell’attore per il motivo che non si tratterebbe di documenti comuni e che inoltre la documentazione richiesta corrisponderebbe in sostanza all’oggetto della lite;
che l’attore insorge contro il pronunciato pretorile rilevando la differenza esistente tra il merito della causa e l’oggetto dell’istanza di edizione, e contestando per il resto l’opinione del primo giudice secondo cui non sarebbero date le premesse dell’edizione;
che i convenuti con osservazioni 5 luglio 1999 postulano la reiezione del gravame;
Considerato
in fatto:
che l’azione di rendiconto ex art. 400 CO persegue l’adempimento di un’obbligazione contrattuale del mandatario (Fellmann, Berner Kommentar, n. 56 e 88 ad art. 400 CO), e va perciò promossa nella procedura ordinaria (II CCA 11 maggio 1993 in re F. AG/F. SA), mentre non può essere perseguita nel contesto di un provvedimento processuale come quello conseguente ad una domanda di edizione (II CCA 11 maggio 1993 citata, Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 206, n. 1);
che nel caso di specie, come rettamente afferma l’appellante, non vi è alcuna sovrapposizione tra l’oggetto dell’azione di merito (messa a disposizione dell’intera documentazione relativa al conto bancario e informazione circa l’evoluzione del medesimo) e quello dell’istanza di edizione, manifestamente limitata alle circostanze dell’apertura di quel conto e all’indicazione dei nominativi degli aventi diritto e dei mandatari;
che pertanto l’oggetto della domanda di edizione non osta di per sé al suo accoglimento;
che l’art. 206 CPC prevede che ogni parte è in diritto di richiedere all’altra la produzione di documenti in suo possesso se ne sia proprietaria o comproprietaria o se il detentore vi sia obbligato per legge o per contratto (cifra 1), oppure se si tratti di documenti redatti per un interesse comune alle parti o attestanti i loro reciproci diritti ed obblighi, ritenuto che le corrispondenze relative ad un affare comune o fra le parti ed un intermediario sono comuni (cifra 2):
che secondo l’art. 211 cpv. 1 CPC i terzi possono essere tenuti alla produzione dei documenti che sono in loro possesso nei casi in cui può esservi tenuta la controparte;
che nella specie i convenuti in risposta hanno affermato che “non ci si oppone ai richiami richiesti da controparte a __________, nella misura in cui il titolare del conto e la banca danno la loro adesione. Questa riserva vale per tutti i punti di petizione per i quali viene formulato il richiamo atti da __________ (ad 2, pag. 4);
che in applicazione del principio della buona fede, che rivendica validità anche in ambito processuale, tale affermazione va intesa nel senso che i convenuti non sollevano obiezioni all’istanza di edizione, e di conseguenza deve essere considerata ininfluente, siccome costituente un manifesto caso di venire contra factum proprium, l’opposizione alla richiesta di edizione espressa all’udienza preliminare;
che anche i terzi hanno facoltà di opporsi ad una domanda di edizione rivolta nei loro confronti (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 211, n. 1 e 2);.
che tuttavia non spetta al terzo di sindacare sull’esistenza dei presupposti di cui agli art. 206 e 207 CPC, dovendo egli piuttosto fondare la propria opposizione sui motivi sostanziali per i quali non deve essere concessa l'edizione (Rep. 1991, pag. 476 e segg.; II CCA 26 febbraio 1999 in re R. e llcc./A., 24 ottobre 1994 in re O./B.);
che __________ non ha in concreto sollevato alcuna obiezione di natura sostanziale, limitandosi a contestare l’esistenza del requisito della comunanza dei documenti oggetto della domanda di edizione;
che la domanda di edizione è perciò all’atto pratico rimasta incontestata;
che è pertanto unicamente a titolo abbondanziale che si rileva che il requisito della comunanza -in questo caso nell’accezione del documento attestante i reciproci diritti e doveri (art. 206 cifra 2 CPC)- sarebbe dato, nel contesto di un’azione di rendiconto come quella in rassegna, qualora dall’edizione risultasse la partecipazione dell’attore nella procedura di apertura del conto in questione, ad esempio (come da lui affermato in petizione, punto 2, pag. 3) come procuratore, oppure nel caso in cui detto conto fosse stato aperto con fondi provenienti dalla disponibilità dell’attore;
che a tali quesiti si può tuttavia rispondere solo sulla scorta delle risultanze dell’edizione;
che la stessa deve pertanto essere concessa, non potendosi negare alla parte l’assunzione di una prova per il motivo che solo l’esito della stessa potrebbe dimostrarne l’eventuale concludenza;
che il diritto della parte di proporre e fare assumere dei mezzi di prova deriva dal diritto ad essere sentiti in giudizio;
che è pertanto con cautela che vanno poste restrizioni al diritto della parte all’assunzione di prove che appaiono rilevanti per l’esito della causa;
che nessuno ha in concreto messo in discussione la rilevanza della prova offerta;
che quindi, nonostante le critiche del Pretore, va mantenuta l’attuale giurisprudenza in materia di edizione di documenti;
che la richiesta dell’attore non appare per il resto investigativa, atteso che egli conosce con esattezza gli estremi del conto bancario in questione e la persona dell’intestatario, che è suo figlio, mirando in effetti la richiesta alla definizione dell’eventuale ruolo o partecipazione dell’attore stesso, che vanta diritti su quel conto, e non all’identificazione di terze persone, dei cui diritti non vi è pertanto lesione, o dei movimenti effettuati sul conto, oggetto quest’ultimo del merito dell’azione;
che il gravame deve pertanto essere accolto sulla scorta dei considerandi che precedono;
che le spese di questa procedura delle due sedi seguono la soccombenza dei convenuti, che ingiustificatamente si sono opposti all’istanza e al gravame (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 maggio 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza il decreto 3 maggio 1999 della Pretura di Mendrisio-Sud è riformato nel modo seguente:
L’istanza di edizione 17 marzo 1999 è accolta.
A __________, è fatto ordine di produrre entro 30 giorni alla Pretura di Mendrisio-Sud:
a) i documenti relativi al versamento di apertura della relazione __________ (__________);
b) i formulari di apertura della relazione __________ (__________), quelli relativi ad eventuali procure rilasciate dall’intestatario contestualmente all’apertura del conto, nonché i formulari attestanti il diritto di firma sul conto ed eventuali mandati di gestione;
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 230.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 250.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dei convenuti in solido, che, sempre in solido, gli rifonderanno complessivi fr. 400.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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