AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.113
Data decisione, Autorità: 11.06.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00113 Rinvio TF
Lugano 11 giugno 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sul ricorso per nullità proposto il 23 aprile 1998 da
rappr. dall’avv. __________
contro il lodo 16 marzo 1998 pronunciato dal Tribunale arbitrale composto dai signori avv. __________, presidente, avv. __________ e avv. __________, membri, nella procedura arbitrale promossa contro i ricorrenti dalla
Comunione dei comproprietari __________ rappr. dall’avv. __________
con la quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 14’058.- oltre interessi al 5% dal 21.1.1996 a titolo di risarcimento del danno che il Tribunale arbitrale, con il lodo qui impugnato, ha parzialmente accolto condannando la convenuta a versare alla parte attrice l’importo di Fr. 6’941.10 oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 1996 e caricando alle parti, in misura uguale, le spese dell’arbitrato con la compensazione delle indennità ripetibili.
Avendo la II Corte civile del Tribunale federale annullato, con decisione 18 febbraio 1999, la sentenza di questa Camera, emanata il 13 novembre 1998, con la quale, in accoglimento del ricorso per nullità, il lodo arbitrale veniva annullato.
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
in fatto ed in diritto
La __________ ha provveduto, tra l'altro, a saldare una nota per onorari e spese, del 23 novembre 1995, di Fr. 14’058.- dell’arch. __________ - fratello del signor __________, membro del consiglio di amministrazione della __________ - riguardante l’allestimento di progetti di massima e valutazione dei costi per il risanamento delle facciate e delle sistemazioni esterne per nuovi posteggi dello stabile condominiale.
La Comunione dei comproprietari __________, con la procedura arbitrale prevista dal Regolamento condominiale, ha chiesto alla __________ la restituzione della somma versata all’architetto. Ha sostenuto che, in violazione dei suoi doveri contrattuali, l’amministratrice ha provveduto a pagare una fattura che, per la sua specifica ed il suo importo, non poteva considerarsi tra quelle, autorizzate, di ordinaria amministrazione e che, nell’affidare il mandato all’architetto, aveva travalicato i limiti espressi dall’assemblea condominiale del 24 giugno 1994 durante la quale era stata autorizzata a far allestire dei preventivi globali di intervento per il risanamento delle facciate comprensivi tra i 200 ed i 300 mila franchi e non dell’ordine di 950/1’150’000.- franchi, come invece proposto dal professionista.
Il Tribunale arbitrale, giudicando de bono et aequo come agli accordi tra le parti, ha respinto, con lodo 16 marzo 1998, l’eccezione di prescrizione della pretesa formulata dalla __________ e l’ha riconosciuta responsabile del maggior importo dell’onorario, dovuto al valore dei preventivi stimati dall’architetto, rispetto a quello che avrebbe dovuto essere riconosciuto se il progetto di massima e la stima delle spese fossero rimasti attorno agli importi previsti dall’assemblea dei condomini. Ha così condannato la convenuta a rimborsare alla Comunione dei comproprietari del __________ l’importo di Fr. 6’941.10 oltre interessi al 5% a far tempo dal 21 gennaio 1996; ha ripartito tra le parti, in misura uguale, le spese arbitrali compensando le indennità ripetibili.
La __________, tempestivamente, ricorre in nullità per arbitrio contro il lodo ai sensi dell’art. 37 CIA addebitando al Tribunale arbitrale un accertamento in contrasto con gli atti e le risultanze processuali sia per quanto concerne la questione della prescrizione della pretesa che il merito della controversia. Delle singole censure della ricorrente e delle osservazioni della controparte si dirà. per quanto necessario, nel seguito dei considerandi della decisione.
5.1. Il ricorso per nullità nei confronti di un lodo arbitrale è un rimedio di diritto di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Rep. 1984, pag. 4; II CCA 28 aprile 1993 in re P./C.; Guldener, Das schweizerische Zivilprozessrecht, pag. 478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, pag. 524).
A questa Camera, per quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell’art. 36 lit. f CIA, compete l’obbligo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità (Rep. 1985, pag. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. edizione, pag. 345 e segg.).
A queste tre forme di arbitrio previste dal Concordato sull’arbitrato trova applicazione la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale circa l’art. 4 Cost., secondo la quale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso, o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento di giustizia e dell’equità (DTF 115 II 103, 105 Ib 436, 103 Ia 359; II CCA 7 giugno 1996 in re M. e llcc./B. e llcc.).
Stanti queste premesse, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata esclude la censura di arbitrio (Wehrli, Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, pag. 36). In questo caso l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 Ia 114, 119 Ia 117, 119 Ia 32; II CCA 20 luglio 1994 in re Consorzio C./G.M. SA, 25 agosto 1992 in re G./D. e llcc.; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).
5.2. Se poi, come nella specie, le parti hanno conferito all’arbitro il mandato di decidere in termini di equità, le possibilità di impugnare con successo il lodo così pronunciato si riducono ulteriormente.
L’arbitro può infatti validamente far capo a criteri equitativi secondo il suo libero apprezzamento, e può di conseguenza addirittura derogare al diritto positivo laddove il rigoroso rispetto del medesimo porterebbe ad una soluzione ritenuta iniqua (II CCA 9 maggio 1988 in re U./G.). Nel giudizio arbitrale, quindi, l’equità è ottenuta tramite un adattamento dei principi giuridici alle particolarità delle singole fattispeci con una valutazione specifica, libera ed elastica rispetto a quanto sia normalmente consentito dalla interpretazione delle norme di diritto.
La manifesta violazione dei termini di equità è in altri termini un motivo di nullità di applicazione estremamente restrittiva, che è data solo qualora il lodo urti in maniera insostenibile il sentimento di giustizia apparendo iniqua (DTF 107 Ib 66 e 67, consid. 2c).
In primo luogo è indifferente approfondire quale tipo di responsabilità incombe, eventualmente, alla ricorrente (contrattuale o aquiliana) poiché, fosse anche applicabile il termine di prescrizione di un anno dell’art. 60 CO dalla conoscenza del danno (individuata nella consegna della contabilità nel gennaio 1996, come al punto 4 del ricorso in nullità), nel gennaio 1997 la Comunione dei comproprietari aveva senz’altro validamente interrotto il corso della prescrizione. Infatti aveva già avviato la procedura per la costituzione del tribunale arbitrale (lettera 8 novembre 1996 alla controparte, doc. U e istanza 6 dicembre 1996 al Pretore per la designazione dell’arbitro della parte convenuta, doc. Z) sostanziando anche molto chiaramente i contenuti della sua domanda di risarcimento (doc. U), adempiendo quindi alle esigenze minime della nozione di azione (art. 135 cifra 2 CO) del diritto federale, così che gli effetti interruttivi della litispendenza del procedimento arbitrale (art. 13 CIA) si erano prodotti anche per il termine di prescrizione (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage, Payot Lausanne 1989, ad art. 13 CIA n. 1; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, ad art. 13 CIA n. 333 b, pag. 228; II CCA 5 febbraio 1988 I.P.E. Inc. c. A.L. AG).
In secondo luogo l’attrice addebita alla convenuta non solo l’aver pagato una fattura che non doveva (per la quale azione si poteva eventualmente considerare l’inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale), la qual cosa di per sé, non contestando l’attrice l’onorario per il lavoro svolto dall’architetto, non è generatrice di danno (al professionista la nota andava ugualmente pagata) ma anche e particolarmente l’aver affidato un mandato all’architetto, così come riconosciuto dal tribunale arbitrale, oltre i limiti dell’incarico ricevuto in sede di assemblea. Questa pretesa violazione è evidentemente di natura contrattuale essendosi verificata nel momento in cui la __________ amministrava il condominio e la relativa prescrizione decennale non è ancora trascorsa adesso.
8.1. Nel merito il Tribunale arbitrale ha ritenuto che l’amministratore del condominio ha violato il proprio obbligo di diligenza comunicando ai condomini, in occasione dell’assemblea del 24 giugno 1994, che le spese per il rifacimento delle facciate potevano aggirarsi attorno ai 200/300 mila franchi, rendendo così pacifico che il mandato da conferire all’architetto avrebbe dovuto basarsi su di una spesa non superiore agli importi indicati, e incaricando poi il professionista senza renderlo edotto dei limiti di spesa e delle istruzioni impartite dai condomini.
Ha valutato il danno da risarcire al Condominio, per questa violazione contrattuale, nella differenza tra l’importo pagato all’architetto per la sua nota (Fr. 14’058.-) e l’onorario che l’architetto avrebbe potuto esporre sulla base di una spesa, tenuto conto della tolleranza ammessa nel superamento dei preventivi, di Fr. 375’000.- (Fr. 7’116.90 in base alla Norma SIA 102 e comprensiva dell’IVA), ossia in Fr. 6’941.10.
La ricorrente ritiene arbitrario l’accertamento fatto dagli arbitri con riguardo al tipo di mandato ricevuto dall’amministratore, in punto all’incarico da conferire all’architetto, in occasione dell’assemblea condominiale del 24 giugno 1994 ed altrettanto arbitrario il calcolo del danno poiché non si è tenuto conto l’onorario complessivo pagato all’architetto comprendeva anche le prestazioni per la sistemazione esterna (posteggi e deposito biciclette) che nessuno ha mai contestato essere dovuta e mai ha addebitato al proposito negligenze all’amministratore.
8.2. I termini, degli accordi e delle dichiarazioni risultanti dal verbale dell’assemblea condominiale e meglio:
“5. Risanamento facciate
L’anno scorso fu deciso di presentare un rapporto sullo stato di degrado del cemento armato del condominio __________
È però difficile sapere quali sono i migliori passi da intraprendere. Il signor __________ precisa che i mezzi finanziari attuali non permettono un risanamento delle facciate. Il costo dovrebbe aggirarsi attorno ai Fr. 2/300’000.- ed è del parere di accantonare in precedenza i mezzi e dare mandato ad un architetto o ad uno specialista di approfondire il problema e presentare dei preventivi globali di intervento.
...........
Si decide all’unanimità di procedere nel modo indicato dall’amministratore e di presentare diversi preventivi di costo globali durante la prossima assemblea ordinaria.
...........
L’amministrazione viene incaricata di richiedere i necessari preventivi.”
portano alla conclusione, nell'ambito dell'esame dell'arbitrio e della violazione delle norme di equità, affermata dalla sentenza federale le cui argomentazioni vengono qui riprodotte.
Risulta infatti che l’amministratore del Condominio, attivo a titolo professionale, aveva comunicato all’assemblea dei condomini che la spesa per il risanamento delle facciate avrebbe dovuto aggirarsi attorno ai Fr. 200’000.- / 300’000.- e che, in assenza dei mezzi finanziari necessari, sarebbe stato utile accantonare in precedenza pari mezzi e dare mandato ad un architetto o ad uno specialista di approfondire il problema e di presentare i preventivi globali di intervento. Gli arbitri, deducendo da questo verbale che l’amministratore, perfettamente a conoscenza della situazione finanziaria del Condominio, avrebbe dovuto rendere attento l’architetto sull’entità della spesa prevista, che era stata alla base della decisione del conferimento del mandato per lo studio degli interventi possibili, non sono certo incorsi nell’arbitrio. La decisione degli arbitri, fors’anche discutibile ad un libero esame, non appare palesemente in contrasto con gli atti, né tanto meno contraria ai principi di equità. Gli arbitri hanno inoltre indicato i motivi che li hanno sorretti nella loro decisione de bono et aequo. Essi infatti hanno rilevato che l’amministratore, professionista del ramo, conosceva l’assoluta carenza di mezzi della comunione dei condomini e che in tali circostanze avrebbe dovuto agire con estrema prudenza, tanto più che l’architetto affidatario del mandato era suo fratello e che i rapporti con la comunità dei condomini erano oramai improntati alla sfiducia. L’apprezzamento del verbale dell’assemblea da parte degli arbitri non sconfina quindi nell’arbitrio, ma appare senz’altro sostenibile e il grado di diligenza e di prudenza richiesto da parte degli arbitri all’amministratore, nelle concrete circostanze, non sembra per nulla contrario ai sentimenti di giustizia ed equità che dovevano ispirare il loro giudizio. Nella loro interpretazione di equità non è ravvisabile alcun abuso manifesto.
Altrettanto deve valere per la determinazione del danno da risarcire, così come deciso dagli arbitri, che, proprio perché nell'ambito di un giudizio de bono et aequo e rappresentando una parte dell'intero risarcimento chiesto, non rappresenta violazione manifesta dei principi di natura componitoria ai quali dovevano riferirsi per il loro giudizio.
Il ricorso va così respinto con addebito di spese e ripetibili alla ricorrente.
Per i quali motivi
visto l’art. 36 CIA
e, per le spese, la vigente TG e l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
Il ricorso per nullità 23 aprile 1998 è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 450.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 750.- per ripetibili.
Intimazione a: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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