AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.106
Data decisione, Autorità: 25.11.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00106
Lugano 25 novembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.97.00210 (già 48/1997) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 21 marzo 1997 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 517'990.30 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande avversate dalla controparte;
ed ora sull'eccezione di esistenza di un "pactum de non petendo" sollevata dalla convenuta in sede responsiva, cui l'attrice si è opposta, e che il Pretore, con sentenza 27 aprile 1999, ha accolto, respingendo con ciò integralmente la petizione;
appellante l'attrice con atto di appello 18 maggio 1999 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'eccezione con conseguente rinvio degli atti al primo giudice per la continuazione della causa e in subordine nel senso di non assegnare alla convenuta l'indennità ripetibile di fr. 5'000.-, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 1° luglio 1999 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto
A. Nell'agosto 1982 e nel luglio 1985 __________ aprì presso la , istituto ove era impiegato il proprio figlio __________ due conti bancari e meglio il conto corrente n. , su cui tra l'altro conferì procura a quest'ultimo, ed il conto cifrato " n. __________. Sui conti essa fece in seguito affluire tutta una serie di importi.
B. Nel corso del 1991 la titolare delle due relazioni bancarie, che a quel momento risiedeva in __________, giunta a __________ per verificare la situazione dei suoi conti, constatò che la consistenza degli stessi era ampiamente inferiore agli apporti iniziali. Essa si rivolse dunque alla banca per ottenere le spiegazioni del caso e il rimborso delle somme di sua spettanza.
C. Nel corso delle trattative con l'istituto bancario, emerse la concreta possibilità che le perdite sui conti in questione fossero imputabili a __________, il quale avrebbe effettuato operazioni speculative in virtù di presunti ordini telefonici, in realtà mai impartiti dalla madre. Stando così le cose, la banca si dichiarò disposta a considerare un risarcimento alla cliente, a condizione che essa avesse denunciato penalmente il figlio.
Dopo un nutrito scambio di corrispondenza e un successivo incontro con i dirigenti della banca, la titolare del conto con lettera 11 marzo 1992 (doc. DDD) comunicò a quest'ultima che al fine di salvaguardare l'impiego del figlio presso la banca si sarebbe astenuta da ogni azione giudiziaria contro la stessa.
D. Il 21 marzo 1997 __________, preso atto che nel febbraio 1996 la __________ aveva provveduto a licenziare il figlio per il 31 maggio successivo, ha inoltrato la petizione che qui ci occupa, con cui ha chiesto in sostanza il ripristino dei fondi a suo tempo presenti sui due conti.
La convenuta si è opposta alla petizione, contestando tra l'altro che l'attrice potesse far valere in causa la pretesa litigiosa, siccome a suo tempo si sarebbe impegnata con un "pactum de non petendo" ad astenersi da ogni azione giudiziaria nei suoi confronti. L'attrice ha contestato il benfondato dell'eccezione.
E. Con la sentenza qui impugnata, dopo che l'istruttoria è stata limitata alla tematica del "pactum de non petendo", il Pretore ha respinto la petizione, caricando all'attrice, oltre alle spese giudiziarie, l'indennità ripetibile di fr. 5'000.-.
Il giudice di prime cure ha in sostanza appurato che lo scritto di cui al doc. DDD costituiva una proposta per la conclusione di un "pactum de non petendo in perpetuum" e che lo stesso, non essendo stato rifiutato dalla convenuta, era stato tacitamente accettato; egli ha quindi escluso che la banca potesse aver esercitato pressioni di sorta sull'attrice per ottenere la rinuncia ad agire in giudizio. Il senso dell'accordo, interpretato secondo il principio dell'affidamento, era infine effettivamente quello indicato dalla convenuta, secondo cui il licenziamento del figlio dell'attrice non sarebbe potuto avvenire per i fatti che erano all'origine del contenzioso fra le parti, condizione che la banca aveva pacificamente adempiuto, la risoluzione del contratto di lavoro essendo in realtà avvenuta per altri motivi.
F. Con l'appello l'attrice chiede in via principale la reiezione dell'eccezione relativa al "pactum de non petendo": essa rileva innanzitutto che tra le parti non era stato concluso alcun accordo, da una parte la convenuta non avendo aderito alla proposta di cui al doc. DDD e dall'altra tra le parti essendovi un palese dissenso; l'eventuale accordo, per altro da annullare siccome concluso dall'attrice sotto l'influsso dell'errore e del timore ragionevole, andava in ogni caso interpretato nel senso che l'attrice avrebbe rinunciato ad adire le vie giudiziarie unicamente fintanto che il figlio sarebbe rimasto alle dipendenze della convenuta, di modo che a seguito del suo licenziamento nel corso del 1996 nulla più le impediva di inoltrare la petizione in rassegna. In via subordinata l'appellante chiede infine di essere dispensata dal dover rifondere alla controparte l'indennità ripetibile di fr. 5'000.-, e ciò in quanto in prima sede la convenuta non si era avvalsa di un patrocinatore.
G. Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
Correttamente il Pretore ha evidenziato che il "pactum de non petendo" è l'accordo con cui il creditore promette al debitore di astenersi dal far valere giudizialmente un credito (Aepli, Zürcher Kommentar, N. 24 ad art. 115 CO; Gauch/Schluep/Schmid/ Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Vol. II, 7. ed., Zurigo 1998, n. 3212; PKG 1992 Nr. 48 p. 181) e che esso può essere limitato nel tempo ("pactum de non petendo in tempus") o è di durata indeterminata ("pactum de non petendo in perpetuum"). Si tratta in definitiva di una convenzione di diritto materiale e non processuale, che implica, per il creditore, la perdita della possibilità di agire in giustizia, mentre il debitore, dal canto suo, la può far valere come eccezione, senza doversi accontentare di un risarcimento danni in caso di inadempimento della controparte (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., ibidem; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurigo 1988, p. 400 e 404; Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., Zurigo 1974, vol. 2, p. 177 e seg.; IICCA 21 agosto 1996 in re W./C.).
La tesi contenuta nell'appello secondo cui il "pactum de non petendo" non si sarebbe in concreto perfezionato, siccome la relativa proposta dell'attrice non sarebbe stata accettata dalla convenuta e comunque per il dissenso tra le parti è manifestamente infondata.
L'esistenza di un accordo in tal senso tra le parti è stata innanzitutto provata dall'istruttoria, tanto è vero che il teste __________ (verbale p. 1) ha riferito che i dirigenti della banca __________ e __________ al termine di un incontro con l'attrice gli ebbero a comunicare che era stato concluso un accordo; la circostanza è stata inoltre ammessa dalla parte attrice sia nella fase preprocessuale (cfr. doc. DDD e HHH), sia ancora in causa (petizione p. 30 e 31), di modo che il contrario argomento da lei sollevato in replica, nelle conclusioni e ancora in questa sede -e con ciò pure la tesi di un eventuale dissenso- non può in alcun modo essere ritenuto.
Non è inoltre vero che l'accordo non era stato perfezionato per il fatto che la convenuta avrebbe omesso di accettare la proposta di cui al doc. DDD. Ora, a parte il fatto che quest'ultimo documento non può in realtà essere considerato una semplice proposta, lo stesso facendo in effetti riferimento ad un accordo concluso in un precedente colloquio con i dirigenti della banca __________ e __________ -per altro confermato dal teste __________ (verbale p. 1) e dalla stessa appellante (appello p. 10)- è comunque evidente che la convenuta, prendendone atto con il doc. EEE, vi ha senz'altro aderito; se per ipotesi la sua presa di posizione non dovesse valere come adesione, l'esito non sarebbe in ogni caso diverso, tant'è che anche un eventuale silenzio alla proposta dell'attrice andrebbe interpretato, ai sensi dell'art. 6 CO, quale tacita accettazione.
La censura è infondata.
A ragione l'appellata ha osservato come l'eccezione di errore essenziale, sollevata dall'attrice per la prima volta solo in sede conclusionale, fosse irricevibile (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 15 ad art. 78).
Quanto all'eventuale esistenza di un timore ragionevole, il Pretore ha giustamente dato atto che negli allegati preliminari l'attrice aveva sì accennato a non meglio precisate pressioni da lei subite per concludere l'accordo, evidenziando tuttavia che la parte attrice non ne aveva tratto -nemmeno nelle conclusioni- le conseguenze che si imponevano ed in particolare non aveva preteso l'annullamento dell'accordo per questo motivo. La censura va dunque disattesa già per questa ragione.
Ad ogni buon conto, la stessa fosse per ipotesi anche stata ricevibile, l'istruttoria di causa aveva chiaramente provato che era stato il patrocinatore dell'attrice a ventilare a quest'ultima l'eventualità di una denuncia penale a carico del figlio (doc. QQ, SS, RR, VV), mentre la convenuta si era in definitiva limitata a chiedere che fosse fatta chiarezza sulle circostanze del caso (doc. 12; teste __________ p. 2); tanto più che per giurisprudenza l'eventuale tentativo di convincere un partner commerciale a rilasciare una dichiarazione di volontà non è di per sé illecita e non giustifica di far capo alle norme di cui all'art. 29 e seg. CO, se quella parte altro non fa che prospettare alla parte avversa di far valere un diritto che le compete (Oser, Zürcher Kommentar, N. 18 ad art. 29 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, N. 8 ad art. 29 CO e N. 8 ad art. 30 CO; IICCA 6 luglio 1994 in re C./N. AG), ad esempio per l'appunto l'inoltro di una denuncia penale (Oser, op. cit., N. 19 ad art. 29 CO e N. 11 ad art. 30 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 9 ad art. 30 CO; sentenza IICCA citata), a meno che ovviamente -il che non è però qui il caso- il tutto venga finalizzato ad estorcere alla controparte vantaggi eccessivi (Oser, op. cit., N. 19 ad art. 29 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 8 ad art. 29 CO; sentenza IICCA citata).
4.1 Per l’art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano concordemente manifestato, in modo espresso oppure tacito, la loro reciproca volontà; mentre, secondo l’art. 18 cpv. 1 CO, un contratto va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti.
Quando la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni contrattuali sono da interpretare in base al principio dell’affidamento, per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell’altro (DTF 119 II 451, 118 II 132). Ne consegue, in particolare, che se il destinatario di una dichiarazione scritta la interpreta erroneamente perché non la esamina nel dovuto modo o omette di considerare particolari che non avrebbero dovuto sfuggirgli, egli non può avvalersi di tale negligenza e la dichiarazione vale per come avrebbe dovuto essere ragionevolmente intesa (DTF 111 II 457; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., Zurigo 1974, vol. 1, p. 290).
Se, applicando questo principio, il giudice può dare un senso chiaro e conferire un effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà, un’interpretazione più approfondita è superflua (DTF 119 II 372, 111 II 287; IICCA 4 maggio 1994 in re B./Q., 20 marzo 1995 in re R./W.).
In caso contrario, occorre esaminare, sempre alla luce del medesimo principio, tutte le circostanze relative alla conclusione del contratto (DTF 113 II 51). In quest’ambito, sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II 155; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 362, 363, 370 e segg. ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 18 CO), le loro condizioni personali, specie l’attività professionale, le conoscenze e l’esperienza (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 364 ad art. 18 CO e rif.), se del caso i preliminari della contrattazione e anche il comportamento successivo dei contraenti (ICCA 22 giugno 1988 in re H. e llcc./B.; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 357 e segg. ad art. 18 CO) ed in particolare il tipo di adempimento effettuato (IICCA 29 settembre 1993 in re F.M./S. SA; Kramer/Schmidlin, op. cit., n. 28 ad art. 18 CO), il quale permette di risalire alla reale volontà delle parti al momento della stipulazione (DTF 107 II 417; IICCA 20 marzo 1995 in re R./W., 24 luglio 1996 in re T. SA/R.B. SA, 12 agosto 1996 in re G. SA/R. SA).
4.2 Nulla agli atti permette di avvalorare la tesi dell'appellante.
Non il testo letterale dell'accordo, che prevede unicamente che "__________ per salvaguardare l'impiego di funzionario di suo figlio __________o presso la Vostra banca …non denuncerà la banca … per il danno subito astenendosi da ogni azione giudiziaria" (doc. DDD; cfr. pure il doc. LLL).
Non il comportamento tenuto dall'attrice nella fase preprocessuale: con il doc. HHH essa ha dapprima ribadito che l'accordo prevedeva che "se ritiravo la denuncia e rinunciavo a perseguire la banca con un'azione giudiziaria, la banca si impegnava a conservare l'impiego di mandatario commerciale a mio figlio"; con quel medesimo scritto e in seguito con il doc. LLL essa ha inoltre insistito per essere informata sui motivi che avevano portato al licenziamento, dimostrando con ciò senz'ombra di dubbio che non il licenziamento in quanto tale bensì i motivi del licenziamento -nella misura in cui fossero stati in relazione alla gestione dei conti dell'attrice- potessero eventualmente costituire una violazione dell'accordo.
Non il suo comportamento processuale: con la petizione (p. 31) essa non ha infatti mai accennato al fatto che l'accordo dovesse essere interpretato in quel senso; essa (sempre a p. 31) ha anzi nuovamente accennato al fatto che il licenziamento del figlio fosse avvenuto "senza validi motivi".
Non l'istruttoria di causa: il teste __________ (verbale p. 1) ha in effetti unicamente confermato che in base agli accordi "la signora __________ rinunciava ad ogni sua pretesa nei confronti della banca e la banca si teneva il figlio della signora".
Tutto quanto precede consente tranquillamente di confermare l'assunto pretorile secondo cui non era possibile ritenere, come invece sostenuto dall'attrice, che a quel momento la convenuta si sarebbe impegnata in perpetuo a non licenziare il figlio qualunque fosse stato il suo comportamento futuro e che al contrario l'accordo andava interpretato nel senso che il suo licenziamento non sarebbe potuto avvenire per i fatti che erano all'origine del contenzioso fra le parti; tanto più che ovviamente il fine perseguito dall'attrice non era né poteva essere quello di garantire in perpetuo l'impiego del figlio presso la convenuta, ma unicamente quello di evitargli un sicuro licenziamento (dal che il termine "salvaguardare l'impiego") e le spiacevolissime conseguenze, da un punto di vista civile (risarcimenti) e penale -in ogni caso la carriera professionale del figlio sarebbe stata verosimilmente compromessa (appello p. 7, cfr. doc. QQ)-, per le operazioni speculative da lui abusivamente concluse a suo tempo.
È incontestato il principio -accertato anche dal primo giudice- che nel caso di una parte non patrocinata a quest'ultima si debba unicamente corrispondere un'equa indennità per compensare il suo dispendio di tempo (Rep. 1990 p. 210; IICCA 10 maggio 1994 in re R./C., 27 gennaio 1997 in re P./B., 7 agosto 1998 in re P./A.). In concreto si osserva che la convenuta ha dovuto allestire due corposi allegati preliminari di 15 rispettivamente 12 pagine, ha partecipato all'udienza preliminare e a 2 lunghe udienze di audizione testi, ha presentato le sue osservazioni a un'istanza di assunzione suppletoria di prove, prima di allestire un breve allegato conclusionale: in tali circostanze il riconoscimento di un'indennità di fr. 2'000.- appare tutto sommato adeguata all'effettivo dispendio di tempo che la presente causa le ha comportato.
Il dispositivo N. 2 della sentenza pretorile viene pertanto riformato in tale misura.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che la parziale riforma del primo giudizio non modifica la pressoché integrale soccombenza dell'attrice nella procedura di primo grado. All'appellata, che anche in questa sede non ha fatto capo ad un patrocinatore va qui riconosciuta, come da giurisprudenza, un'indennità per il solo dispendio di tempo.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 maggio 1999 __________ è parzialmente accolto.
§ La sentenza 27 aprile 1999 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, viene così riformata:
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 4'950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 5'000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster